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Bur n. 146 del 06 dicembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 97 del 18 novembre 2022

SOLAR CHALLENGE 1 SRL Realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 7,85 MWAC con sistema di storage. Comune di localizzazione: Adria, Località Orticelli (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali, del progetto presentato dalla SOLAR CHALLENGE 1 SRL, relativo all'intervento di realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 7,85 MWAC con sistema di storage. Comune di localizzazione: Adria, Località Orticelli (RO).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DCR 5/2013- Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO che in data 23/07/2022, successiva all’avvio del procedimento di VIA del progetto, è entrata in vigore la L.R. 17/2022;

VISTE le linee guida in materia di impianti Agrivoltaici pubblicate dal MITE in data 27/06/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da SOLAR CHALLENGE 1 SRL (C.F. 02433510449), con sede legale in Via Venezia Giulia, 4 a San Benedetto del Tronto (AP), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note nn. 269549 – 269571 – 269583 - 269593 del 15/06/2022 e perfezionata con nota n. 277788 del 21/06/2022;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 7,85 MWAC con sistema di storage;

VISTA la nota n. 280422 del 22/06/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/06/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risulta pervenuta la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica Adige Po, prot. n. 9063 del 28/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 289320 della stessa data;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria del 18/07/2022, prot. n. 0316446;

PRESO ATTO della nota di Terna S.p.A. acquisita al protocollo regionale con n. 321866 del 20/07/2022

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Rovigo – Servizio Ingegneria – Tutela Ambientale – assunte agli atti con prot. n. 338196 del 01/08/2022; 

CONSIDERATE la nota prot. n. 372450 del 25/08/2022 e successiva nota prot. 372807 del 25/08/2022 con le quali gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso il riscontro istruttorio nel quale si dichiara una positiva conclusione con prescrizioni della procedura di valutazione d’incidenza;

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/07/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 335776 del 29/07/2022 e successiva nota prot. n. 342275 del 03/08/2022;

CONSIDERATA la nota prot. n. 345685 del 04/08/2022 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 351015 del 09/08/2022 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA nella quale veniva indicata come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 18/09/2022;

PRESO ATTO della nota di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta assunta agli atti con prot. n. 430075 del 19/09/2022 e successiva nota integrativa prot. 432728 del 20/09/2022;

PRESO ATTO della ulteriore nota di richiesta integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po prot. 13110 del 14/10/2022, acquisito al protocollo Regionale con n. 481267 del 17/10/2022;

CONSIDERATA la nota dell’agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. n. 24065 del 21/10/2022 acquisita al protocollo Regionale con n. 491871 del 21/10/2022;

VISTA la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria pervenuta con nota prot. n. 495008 del 25/10/2022;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 09/11/2022, sulla base delle valutazioni di seguito indicate: “[…]

               

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la DCR 5/2013- Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
  • D.lgs 8 novembre 2021 . n. 199;
  • L.R. n. 17 del 19/07/2022

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle precisazioni pervenute con prot. n. 277788 del 21/06/2022 da parte del proponente;

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi per la procedura di verifica di compatibilità ambientale esaustive;

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente relativamente ai campi elettromagnetici, alle previsioni di impatto acustico (rumore) e al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono da considerarsi esaustive;

PRESO ATTO della nota prot. n. 497472 del 26/10/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica (art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 7,85 MWAC con sistema di storage;

CONSIDERATO che il collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente ad Adria è previsto con cavidotto interrato lungo strada e che per due brevi tratti il cavidotto è proposto mediante “Staffaggio a ponte esistente” di attraversamento dei corsi d’acqua, di cui uno sottoposto a Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ricade dal punto di vista urbanistico, PI del Comune di Adria, nella ZTO E - Zona Agricola e rientra nella fascia di rispetto idraulica ed in area con criticità della rete scolante;

CONSIDERATO che l’intervento risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che l’area di progetto non ricade in ambiti di cui agli articoli 26 “Rete ecologica regionale” e 27 “Corridoi ecologici” delle Norme Tecniche del PTRC, mentre le opere di connessione dell’intervento di progetto alla rete elettrica e-distribuzione ricadono parzialmente all’interno del corso d’acqua “Scolo Valdentro” (in CTR “scolo Valdendro”) di cui agli articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche del PTRC;

CONSIDERATO che le aree d’intervento, dell’impianto e delle opere di connessione, ricadono nella categoria di sistema del territorio rurale “aree agropolitane” di cui agli articoli 7 e 9 delle Norme Tecniche del PTRC;

CONSIDERATO che l’intervento nel suo complesso non ricade nell’ambito del Piano d’Area del Delta del Po, approvato con DCR n. 1000 del 05/10/1984 e successive varianti;

CONSIDERATO che l’area dell’impianto non è interessato da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, mentre le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica e-distribuzione, realizzate quasi interamente interrate, ricadono in minima parte nel suddetto ambito vincolato ai sensi dell’art. 136, ovvero nell’ambito de “Le alberature esistenti sull'arteria stradale Rovigo – Adria” di cui al DM 18.02.1964;

CONSIDERATO che l’area dell’impianto non è interessata dalla presenza di ambiti tutelati di cui all’art. 142, comma 1 lettere c) del D.Lgs. n. 42/2004, mentre le opere di connessione, realizzate quasi interamente interrate, dell’impianto alla rete elettrica e-distribuzione ricadono in minima parte nel suddetto ambito vincolato ai sensi dell’art. 142, ovvero nella fascia di rispetto del corso d’acqua “Scolo Valdentro”;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee, ai sensi della L.R. 17/2022 e ai sensi della DCR n. 5/2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” Allegato A il collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente, per quanto sopra riportato, è interessato da ambiti tutelati di cui art. 136 e di cui all’art. 142 comma 1 let. c) del dlgs 42/2004;

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dell’intervento, in relazione alle soluzioni progettuali adottate, agli elementi e alle tecniche in grado di minimizzare o annullare gli impatti sull’ambito tutelato l’Autorità Competente verificherà se le opere di connessione, ricadenti parzialmente in detto ambito, siano riconducibili a quelle di cui all’allegato A di cui al DPR n. 31/2017 - “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”-; dovendo in alternativa essere ottenuta l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza i terreni agricoli sottoposti all’intervento non risultano essere stati destinati a colture biologiche, DOP o IGP e che pertanto l’impianto di progetto non ricade in area non idonea ai sensi della lettera G dell’Allegato A alla DCR 5/2013;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 art. 20 l’area di progetto non rientra tra le aree considerate idonee;

CONSIDERATO che l’area di intervento dell’impianto fotovoltaico non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 372450 del 25/08/2022 la relazione tecnica n. 212/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (mediante il recupero ovvero la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana non inferiore a 5 m, funzionali allo sviluppo di condizioni ecotonali): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata;
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota di richiesta integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po prot. 13110 del 14/10/2022 acquisita al protocollo Regionale con n. 481287 del 17/10/2022, relative al rilascio del parere idraulico;

CONSIDERATO che in sede di rilascio dell’autorizzazione, ai fini del rilascio del parere idraulico, il proponente dovrà integrare il progetto proposto sulla base delle richieste di integrazioni formulate dal Consorzio di Bonifica Adige Po protocollo Regionale n. 481287 del 17/10/2022;

CONSIDERATO che, in merito alla matrice inquinamento luminoso, dai documenti di progetto presentati dal proponente non risulta esserci un impianto di illuminazione esterno. Nel caso in cui il proponente intenda prevedere tale installazione, prima della realizzazione dell’impianto dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge Regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1.

CONSIDERATA la nota dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. n. 24065 del 21/10/2022 acquisita al protocollo Regionale con n. 491871 del 21/10/2022;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione, con specie autoctone, di una siepe mista arbustiva lungo il lato nord dell’impianto e di un filare arboreo arbustivo lungo il lato est che garantiscono il transito e la permanenza di animali selvatici di varia taglia;

CONSIDERATO che in merito alla sistemazione a verde (siepe e filari alberati) il proponente ha previsto il raddoppiamento del tratto unifilare sul lato est dell’impianto;

CONSIDERATA la nota del 25 ottobre 2022, n.495008 e la nota del 08 novembre 2022 n. 517600 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria;

CONSIDERATO in riferimento alla Relazione Agronomica che il terreno interessato dall’impianto verrà coltivato a prato stabile polifita, e che la conduzione del fondo sarà in capo al proponente, che si avvarrà di contoterzisti della zona per lo svolgimento delle operazioni colturali e che la stessa, in base a verifiche sulla visura camerale, non presenta fra le proprie attività lo svolgimento di attività agricola;

CONSIDERATO che per quanto sopra il proponente dovrà aggiornare il Repertorio Economico Amministrativo – REA - includendo fra le attività svolte anche l’attività di coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti;

CONSIDERATO che il proponente nello svolgimento dell’attività agricola non dovrà utilizzare fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005, nonché di digestati e fertilizzanti contenenti tali matrici;

RITENUTO di utilizzare le “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate dal MITE quale strumento di valutazione per verificare la qualificazione dell’impianto come agrovoltaico;

CONSIDERATO in riferimento alle suddette “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, che i requisiti A1 e A2 sono soddisfatti, il requisito B2, producibilità elettrica minima, è conforme, mentre il criterio B1, definito come “continuità dell’attività agricola” è parzialmente soddisfatto, in particolare per il sub-criterio relativo al mantenimento dell’indirizzo produttivo;

CONSIDERATO che nella relazione agronomica viene rappresentata una sostenibilità economica dell’attività agricola che ragionevolmente paragona il Margine Lordo delle colture seminative a quelle del prato polifita (tab.6 e 7), soprattutto in considerazione del fatto che la superficie agricola di progetto non è dotata di impianti irrigui strutturati tali da assicurare rese ordinarie e costanti ai seminativi in rotazione, e che pertanto il criterio B1, riferito a rese di produzioni non irrigue può ritenersi rispettato;

RITENUTO che ai fini del rispetto del requisito D2 – Monitoraggio della continuità dell’attività agricola - delle medesime Linee Guida risulta opportuno inserire alcune indicazioni da recepirsi in fase di autorizzazione volte, da un lato, a dimostrare l’effettivo riscontro della continuità della coltivazione agronomica dell’area al fine di dare evidenza che la funzione produttiva dei suoli venga mantenuta, e, dall’altro, ad effettuare un rilievo costante anche per quanto attiene la resa produttiva in fieno ottenuta e la fertilità dei terreni agricoli interessati dal progetto;

RITENUTO che in fase di predisposizione della documentazione per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere predisposta una relazione che identifichi la modalità di coltivazione del prato stabile polifita con i due diversi miscugli indicati a pag. 27 della Relazione Agronomica, escludendo l’uso di prodotti erbicidi, insetticidi e anticrittogamici, e individuando le modalità con cui verranno successivamente effettuati annualmente, per tutto il periodo autorizzatorio concesso, i rilievi di monitoraggio delle rese sulla superficie agricola coltivata e la loro comunicazione all’Ente autorizzante;

ATTESO che, per quanto riscontrato a pag. 26 e 29 della Relazione Agronomica di progetto, la coltivazione di un prato polifita permette di stabilire la conservazione della sostanza organica del terreno e di potenziare il sequestro di C-organico nel lungo periodo; a tal fine si raccomanda che l’Ente autorizzante prescriva il campionamento prima della fase di cantierizzazione dei terreni su tre punti, di cui 2 posizionati al di sotto dei pannelli e 1 nell’area di transito dei mezzi di servizio. Il campionamento dovrà essere finalizzato alla ricerca dei parametri sostanza organica, fito-nutrienti e popolamento microartropico del suolo, e sarà ripetuto dalla Ditta ogni 5 anni. Gli esiti di tali campionamenti saranno inviati ad ARPAV e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria;

RITENUTO che l’Ente autorizzante, a partire dalla realizzazione dell’impianto e per tutta la sua durata in esercizio, richieda, con cadenza almeno triennale, che la Ditta autorizzata predisponga una relazione tecnica che definisca, oltre alle rese ottenute, l’andamento di costi, ricavi e il Margine Lordo delle coltivazioni agrarie ottenute, al netto di eventuali contributi PAC richiesti nell’area oggetto di autorizzazione, al fine di dare evidenza che la funzione produttiva dei suoli viene mantenuta;

CONSIDERATO che successivamente alla data di presentazione dell’istanza di screening è entrata in vigore la L.R. 17/2022, e che pertanto in fase autorizzativa dovrà essere verificato il rispetto di quanto in essa disposto, e che in particolare dovrà essere tenuto in considerazione quanto definito all’art. 4 comma 2 lettera a) anche in relazione a quanto sopra riportato;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 212/2022:

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dall’approvazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

2

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere effettuato l’aggiornamento del REA- repertorio economico amministrativo- presso la competente CCIAA, includendo fra le attività svolte anche l’attività ATECO 01.19.9 - Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti - o attività similare.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 120 giorni dalla trasmissione del Decreto di Esclusione dalla VIA e comunque prima del rilascio dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria


CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/11/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/11/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SOLAR CHALLENGE 1 SRL (C.F. – P.IVA 02433510449), con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), via Venezia Giulia n. 4 – CAP 63074 -
    (PECsolarchallenge1.srl@postcert.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo; al Comune di Adria (RO); alla Direzione Generale di ARPAV; al Consorzio di Bonifica Adige Po; all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Enel Distribuzione S.p.A.; Terna S.p.A.; RFI S.p.A.; SNAM; Veneto sviluppo S.p.A.; all’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario; alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria; alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia; alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUV.
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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