VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
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il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
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la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
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la D.G.R. n. 568/2018;
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la D.G.R. n. 1400/2017;
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la DCR 5/2013- Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
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D.lgs 8 novembre 2021 . n. 199;
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L.R. n. 17 del 19/07/2022
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle precisazioni pervenute con prot. n. 277788 del 21/06/2022 da parte del proponente;
CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi per la procedura di verifica di compatibilità ambientale esaustive;
CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente relativamente ai campi elettromagnetici, alle previsioni di impatto acustico (rumore) e al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono da considerarsi esaustive;
PRESO ATTO della nota prot. n. 497472 del 26/10/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica (art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza massima in immissione di 7,85 MWAC con sistema di storage;
CONSIDERATO che il collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente ad Adria è previsto con cavidotto interrato lungo strada e che per due brevi tratti il cavidotto è proposto mediante “Staffaggio a ponte esistente” di attraversamento dei corsi d’acqua, di cui uno sottoposto a Vincolo Paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ricade dal punto di vista urbanistico, PI del Comune di Adria, nella ZTO E - Zona Agricola e rientra nella fascia di rispetto idraulica ed in area con criticità della rete scolante;
CONSIDERATO che l’intervento risulta coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che l’area di progetto non ricade in ambiti di cui agli articoli 26 “Rete ecologica regionale” e 27 “Corridoi ecologici” delle Norme Tecniche del PTRC, mentre le opere di connessione dell’intervento di progetto alla rete elettrica e-distribuzione ricadono parzialmente all’interno del corso d’acqua “Scolo Valdentro” (in CTR “scolo Valdendro”) di cui agli articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche del PTRC;
CONSIDERATO che le aree d’intervento, dell’impianto e delle opere di connessione, ricadono nella categoria di sistema del territorio rurale “aree agropolitane” di cui agli articoli 7 e 9 delle Norme Tecniche del PTRC;
CONSIDERATO che l’intervento nel suo complesso non ricade nell’ambito del Piano d’Area del Delta del Po, approvato con DCR n. 1000 del 05/10/1984 e successive varianti;
CONSIDERATO che l’area dell’impianto non è interessato da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, mentre le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica e-distribuzione, realizzate quasi interamente interrate, ricadono in minima parte nel suddetto ambito vincolato ai sensi dell’art. 136, ovvero nell’ambito de “Le alberature esistenti sull'arteria stradale Rovigo – Adria” di cui al DM 18.02.1964;
CONSIDERATO che l’area dell’impianto non è interessata dalla presenza di ambiti tutelati di cui all’art. 142, comma 1 lettere c) del D.Lgs. n. 42/2004, mentre le opere di connessione, realizzate quasi interamente interrate, dell’impianto alla rete elettrica e-distribuzione ricadono in minima parte nel suddetto ambito vincolato ai sensi dell’art. 142, ovvero nella fascia di rispetto del corso d’acqua “Scolo Valdentro”;
CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee, ai sensi della L.R. 17/2022 e ai sensi della DCR n. 5/2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” Allegato A il collegamento di connessione tra la cabina di consegna e la cabina primaria esistente, per quanto sopra riportato, è interessato da ambiti tutelati di cui art. 136 e di cui all’art. 142 comma 1 let. c) del dlgs 42/2004;
CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dell’intervento, in relazione alle soluzioni progettuali adottate, agli elementi e alle tecniche in grado di minimizzare o annullare gli impatti sull’ambito tutelato l’Autorità Competente verificherà se le opere di connessione, ricadenti parzialmente in detto ambito, siano riconducibili a quelle di cui all’allegato A di cui al DPR n. 31/2017 - “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”-; dovendo in alternativa essere ottenuta l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004;
CONSIDERATO che nei 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza i terreni agricoli sottoposti all’intervento non risultano essere stati destinati a colture biologiche, DOP o IGP e che pertanto l’impianto di progetto non ricade in area non idonea ai sensi della lettera G dell’Allegato A alla DCR 5/2013;
CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 art. 20 l’area di progetto non rientra tra le aree considerate idonee;
CONSIDERATO che l’area di intervento dell’impianto fotovoltaico non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 372450 del 25/08/2022 la relazione tecnica n. 212/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
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non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
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ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (mediante il recupero ovvero la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana non inferiore a 5 m, funzionali allo sviluppo di condizioni ecotonali): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata;
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di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
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di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota di richiesta integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po prot. 13110 del 14/10/2022 acquisita al protocollo Regionale con n. 481287 del 17/10/2022, relative al rilascio del parere idraulico;
CONSIDERATO che in sede di rilascio dell’autorizzazione, ai fini del rilascio del parere idraulico, il proponente dovrà integrare il progetto proposto sulla base delle richieste di integrazioni formulate dal Consorzio di Bonifica Adige Po protocollo Regionale n. 481287 del 17/10/2022;
CONSIDERATO che, in merito alla matrice inquinamento luminoso, dai documenti di progetto presentati dal proponente non risulta esserci un impianto di illuminazione esterno. Nel caso in cui il proponente intenda prevedere tale installazione, prima della realizzazione dell’impianto dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge Regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1.
CONSIDERATA la nota dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. n. 24065 del 21/10/2022 acquisita al protocollo Regionale con n. 491871 del 21/10/2022;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione, con specie autoctone, di una siepe mista arbustiva lungo il lato nord dell’impianto e di un filare arboreo arbustivo lungo il lato est che garantiscono il transito e la permanenza di animali selvatici di varia taglia;
CONSIDERATO che in merito alla sistemazione a verde (siepe e filari alberati) il proponente ha previsto il raddoppiamento del tratto unifilare sul lato est dell’impianto;
CONSIDERATA la nota del 25 ottobre 2022, n.495008 e la nota del 08 novembre 2022 n. 517600 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria;
CONSIDERATO in riferimento alla Relazione Agronomica che il terreno interessato dall’impianto verrà coltivato a prato stabile polifita, e che la conduzione del fondo sarà in capo al proponente, che si avvarrà di contoterzisti della zona per lo svolgimento delle operazioni colturali e che la stessa, in base a verifiche sulla visura camerale, non presenta fra le proprie attività lo svolgimento di attività agricola;
CONSIDERATO che per quanto sopra il proponente dovrà aggiornare il Repertorio Economico Amministrativo – REA - includendo fra le attività svolte anche l’attività di coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti;
CONSIDERATO che il proponente nello svolgimento dell’attività agricola non dovrà utilizzare fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005, nonché di digestati e fertilizzanti contenenti tali matrici;
RITENUTO di utilizzare le “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate dal MITE quale strumento di valutazione per verificare la qualificazione dell’impianto come agrovoltaico;
CONSIDERATO in riferimento alle suddette “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, che i requisiti A1 e A2 sono soddisfatti, il requisito B2, producibilità elettrica minima, è conforme, mentre il criterio B1, definito come “continuità dell’attività agricola” è parzialmente soddisfatto, in particolare per il sub-criterio relativo al mantenimento dell’indirizzo produttivo;
CONSIDERATO che nella relazione agronomica viene rappresentata una sostenibilità economica dell’attività agricola che ragionevolmente paragona il Margine Lordo delle colture seminative a quelle del prato polifita (tab.6 e 7), soprattutto in considerazione del fatto che la superficie agricola di progetto non è dotata di impianti irrigui strutturati tali da assicurare rese ordinarie e costanti ai seminativi in rotazione, e che pertanto il criterio B1, riferito a rese di produzioni non irrigue può ritenersi rispettato;
RITENUTO che ai fini del rispetto del requisito D2 – Monitoraggio della continuità dell’attività agricola - delle medesime Linee Guida risulta opportuno inserire alcune indicazioni da recepirsi in fase di autorizzazione volte, da un lato, a dimostrare l’effettivo riscontro della continuità della coltivazione agronomica dell’area al fine di dare evidenza che la funzione produttiva dei suoli venga mantenuta, e, dall’altro, ad effettuare un rilievo costante anche per quanto attiene la resa produttiva in fieno ottenuta e la fertilità dei terreni agricoli interessati dal progetto;
RITENUTO che in fase di predisposizione della documentazione per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere predisposta una relazione che identifichi la modalità di coltivazione del prato stabile polifita con i due diversi miscugli indicati a pag. 27 della Relazione Agronomica, escludendo l’uso di prodotti erbicidi, insetticidi e anticrittogamici, e individuando le modalità con cui verranno successivamente effettuati annualmente, per tutto il periodo autorizzatorio concesso, i rilievi di monitoraggio delle rese sulla superficie agricola coltivata e la loro comunicazione all’Ente autorizzante;
ATTESO che, per quanto riscontrato a pag. 26 e 29 della Relazione Agronomica di progetto, la coltivazione di un prato polifita permette di stabilire la conservazione della sostanza organica del terreno e di potenziare il sequestro di C-organico nel lungo periodo; a tal fine si raccomanda che l’Ente autorizzante prescriva il campionamento prima della fase di cantierizzazione dei terreni su tre punti, di cui 2 posizionati al di sotto dei pannelli e 1 nell’area di transito dei mezzi di servizio. Il campionamento dovrà essere finalizzato alla ricerca dei parametri sostanza organica, fito-nutrienti e popolamento microartropico del suolo, e sarà ripetuto dalla Ditta ogni 5 anni. Gli esiti di tali campionamenti saranno inviati ad ARPAV e alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria;
RITENUTO che l’Ente autorizzante, a partire dalla realizzazione dell’impianto e per tutta la sua durata in esercizio, richieda, con cadenza almeno triennale, che la Ditta autorizzata predisponga una relazione tecnica che definisca, oltre alle rese ottenute, l’andamento di costi, ricavi e il Margine Lordo delle coltivazioni agrarie ottenute, al netto di eventuali contributi PAC richiesti nell’area oggetto di autorizzazione, al fine di dare evidenza che la funzione produttiva dei suoli viene mantenuta;
CONSIDERATO che successivamente alla data di presentazione dell’istanza di screening è entrata in vigore la L.R. 17/2022, e che pertanto in fase autorizzativa dovrà essere verificato il rispetto di quanto in essa disposto, e che in particolare dovrà essere tenuto in considerazione quanto definito all’art. 4 comma 2 lettera a) anche in relazione a quanto sopra riportato;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
1
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Macrofase
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Ante operam – in corso d’opera - post operam
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Oggetto della condizione
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Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 212/2022:
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
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Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
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Entro 60 giorni dall’approvazione del progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
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2
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Macrofase
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Ante operam
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Oggetto della condizione
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Dovrà essere effettuato l’aggiornamento del REA- repertorio economico amministrativo- presso la competente CCIAA, includendo fra le attività svolte anche l’attività ATECO 01.19.9 - Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti - o attività similare.
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Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
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Entro 120 giorni dalla trasmissione del Decreto di Esclusione dalla VIA e comunque prima del rilascio dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto
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Soggetto verificatore
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Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
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