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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 428 del 16 novembre 2022
Presa d'atto del subentro dell'impresa Toniolo S.r.l. di Vo' (PD) all'Impresa Teston S.r.l. di Roncade (TV) a seguito di cessione d'azienda nell'esecuzione dei lavori relativi all'Accordo Quadro n. 985 avente ad oggetto " Sistemazione delle opere idrauliche del fiume Piave ed affluenti".
Con il presente provvedimento si prende atto dell'avvenuta cessione d'azienda da parte dell'Impresa Teston S.r.l., con sede legale in Roncade (TV) all'impresa Toniolo S.r.l., con sede legale a Vo' (PD) durante l'esecuzione dei lavori dell'Accordo Quadro n. 985 avente ad oggetto "Sistemazione delle opere idrauliche del fiume Piave ed affluenti".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Atto notarile del 02.03.20022 rep. notaio n.ro 15.988, registrato all'agenzia delle Entrate di Padova il 28.03.2022 al numero11583 Serie 1T, di cessione d'azienda.
Il Direttore
Premesso che:
VISTO l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, il quale dispone che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti d’appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti d’appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle circostanze previste dalla lettera d) punto 2 e quindi quando all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO il parere A.N.A.C. di precontenzioso rilasciato con Delibera n. 244 del 15 marzo 2017 ove è espresso il principio secondo cui nella fase esecutiva del contratto, è legittimo il subentro di un altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la modifica soggettiva sia comunicata alla stazione appaltante e previo accertamento dei requisiti richiesti. La stazione appaltante, in tal caso, deve pertanto verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara (ovvero requisiti generali e requisiti di ordine speciale) che devono permanere per l’intera durata del contratto;
DATO ATTO, quindi, che secondo l’Autorità Anticorruzione nel sopracitato parere “l’art.106 del d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso in cui all’aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l’applicazione del codice (art. 106, comma 1, lett. D) punto 2). Come osservato dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. V 23 novembre 2016, n. 4918), “nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell’esecuzione dei contratti pubblici già stipulati”;
VISTO che è stata richiesta al rappresentante legale dell’impresa Toniolo S.r.l. apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e che la stessa è stata riscontrata dal legale rappresentante della Toniolo S.r.l. in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
VISTO che sono state avviate le prescritte verifiche di legge nei confronti dell’impresa cessionaria e che le stesse sono risultate regolari;
CONSIDERATO quindi che allo stato, non sussistono cause ostative al subentro della società beneficiaria Toniolo S.r.l. nella titolarità del contratto rep.n.9565 del 23.02.2021 sottoscritto tra l’U.O. Genio Civile Treviso e l’impresa Teston S.r.l., cedente, relativo all’Accordo Quadro n. 985 avente ad oggetto “Sistemazione delle opere idrauliche del fiume Piave ed affluenti”;
VISTO l’art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTA la delibera dell’A.N.A.C. n. 244 del 15 marzo 2017;
VISTO l’art. 2558 del codice civile.
VISTI gli atti notarili rep. n.ro 15.988 del 02.03.20022, registrato all’Agenzia delle Entrate di Padova il 28.03.2022 al numero11583 Serie 1T, e rep. n. 16.380 dell’08.09.2022.
decreta
Sandro De Menechi
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