Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 143 del 29 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 95 del 14 novembre 2022

VI.VA. S.n.c. di Bonaldo Genesio & C. Derivazione dal fiume Favero e dagli acquiferi ad uso piscicoltura in Comune di Vazzola Comune di localizzazione: Vazzola (TV) Procedura di cui all'art. 13 della L.R.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conclude con esito favorevole il procedimento di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016, avviato su istanza presentata dalla società VI.VA. S.n.c. di Bonaldo Genesio & C. ed avente ad oggetto la derivazione dal fiume Favero e dagli acquiferi ad uso piscicoltura in Comune di Vazzola (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni e concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società VI.VA. snc di Bonaldo Genesio & C. (P.IVA./C.F 00526620265), con sede legale in Vazzola (TV), Via Armando Diaz n. 113/A CAP 31028, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso- Unità Organizzativa VIA con prot. n. 47763 del 02/02/22;

VISTA la nota prot. n. 67009 del 14/02/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso- U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e comunicato l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Favero e dagli acquiferi a uso piscicoltura in Via A. Diaz n. 80 a VAZZOLA (TV) della ditta VI.VA. s.n.c. di Bonaldo Genesio & C., dedita all'allevamento della specie ittica trota iridea (Oncorhynchus mykiss);

CONSIDERATO che l’impianto rientra fra le tipologie progettuali individuate in Allegato IV al punto 7 lett. D denominata “derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s, nonché trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni sotterranee superiori a 50 l/s”;

PRESO ATTO che con decreto n. 676 del 27/11/2012 è stata assentita la derivazione in oggetto, il cui esercizio è regolato dal disciplinare n. 6220 del 16/11/2012;

PRESO ATTO che, con istanza del 17/04/2019, la società VI.VA. S.N.C. ha chiesto il rinnovo della concessione in questione;

VISTA la documentazione presentata dal proponente con l’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/03/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che in data 06/04/2022 si è tenuta la discussione del progetto in oggetto e il Comitato Tecnico Regionale, sulla base delle risultanze della relazione tecnica predisposta dal gruppo istruttorio, ha ritenuto di richiedere al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTA la nota n. 172068 del 14/04/2022 con la quale, sulla base delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA, è stata richiesta al proponente documentazione integrativa alla documentazione depositata;

VISTA la nota del 14/04/2022 con la quale la società proponente ha chiesto la sospensione di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota prot. 191103 del 28/04/2022 con la quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha concesso la succitata richiesta di sospensione di 45 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

VISTA la nota del 01/06/2022, acquisita con prot. n. 264100 del 10/06/2022, con la quale la società proponente ha presentato le integrazioni di cui sopra;

PRESO ATTO che, nella stessa nota prot. n. 264100 del 10/06/2022, la società proponente ha comunicato che in data 05/05/22 la stessa ha rinunciato alla derivazione dal fiume Favero mantenendo in essere i prelievi di acque sotterranee attraverso i pozzi concessi;

VISTA la nota prot. 238948 del 25/05/2022 con la quale la U.O. Genio Civile di Treviso ha preso atto della rinuncia alla derivazione dal fiume Favero, mantenendo in essere i prelievi di acque sotterranee attraverso i pozzi concessi e con la quale ha comunicato alla società proponente della necessità di trasmettere tra l’altro il progetto di ripristino della presa dal fiume Favero;

CONSIDERATO che in data 05/09/22, acquisita con prot. n. 407360 del 06/09/2022 la società proponente ha presentato documentazione integrativa spontanea relativa della rinuncia alla derivazione dal fiume Favero;

VISTA la nota prot. n. 288970 del 28/06/2022 della U.O. VAS VINCA che propone una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 12/10/2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI la relazione e gli elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti, in particolare: Acqua, Suolo, Aria, Flora Fauna e Biodiversità;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;

PRESO ATTO che con decreto n. 676 del 27/11/2012 è stata assentita la derivazione in oggetto, che prevede una derivazione da acque superficiali e da falda sotterranea, il cui esercizio è regolato dal disciplinare n. 6220 del 16/11/2012;

PRESO ATTO che, con istanza del 17/04/2019, la società VI.VA. S.N.C. ha chiesto alla U.O. Genio Civile di Treviso il rinnovo della concessione in questione;

PRESO ATTO che, nella nota prot. n. 264100 del 10/06/2022, la società proponente ha comunicato che in data 05/05/22 la stessa ha rinunciato alla derivazione superficiale dal fiume Favero mantenendo in essere i prelievi di acque sotterranee attraverso i pozzi concessi;

VISTA la nota prot. 238948 del 25/05/2022 con la quale la U.O. Genio Civile di Treviso ha preso atto della rinuncia alla derivazione dal fiume Favero, mantenendo in essere i prelievi di acque sotterranee attraverso i pozzi concessi e con la quale ha comunicato alla società proponente della necessità di trasmettere, tra l’altro, il progetto di ripristino della presa dal fiume Favero;

CONSIDERATO che in data 05/09/22, acquisita con prot. n. 407360 del 06/09/2022 la società proponente ha presentato documentazione integrativa spontanea relativa della rinuncia alla derivazione dal fiume Favero;

CONSIDERATO che relativamente al piano di ripristino per la cessazione della derivazione sul torrente Favero, pur trattandosi di interventi puntuali e limitati nel tempo, durante la rimozione degli elementi meccanici e la posa dei massi si potrebbero sviluppare fenomeni di aumento della torbidità delle acque, e che quindi a livello operativo i lavori in alveo dovranno sovrapporsi il meno possibile con il calendario delle riproduzioni e delle migrazioni dei pesci del torrente;

CONSIDERATO che a pag. 42 della Direttiva Derivazioni, aggiornamento 2022-2027, volume 6/c, è riportata la seguente nota: "Per i corpi idrici in stato quantitativo buono i criteri di ammissibilità vanno applicati alle nuove richieste di concessione o alle modifiche di concessioni esistenti che prevedono un aumento del volume annuo prelevato richiesto, in quanto i rinnovi delle concessioni esistenti non comportano squilibrio del bilancio idrico";

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2022 n. 234, tutti i corpi idrici sotterranei della Regione del Veneto sono stati classificati nello stato quantitativo buono, e che pertanto non è dovuta la valutazione ex ante (rischio ambientale) delle derivazioni dagli acquiferi in caso di rinnovi e di varianti senza aumento del volume annuo prelevato;

CONSIDERATO che tale interpretazione è stata confermata con nota prot. n. 9785 del 28/09/2022 dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e che pertanto per la derivazione da acquiferi in argomento non è necessaria la valutazione ex ante;

CONSIDERATO che l'impianto è attualmente in possesso dell'autorizzazione AUA n. 233/2019 rilasciata dalla Provincia di Treviso per lo scarico in corpo superficiale (torrente Favero) delle acque di piscicoltura dopo decantazione in apposito bacino e che dai controlli sinora effettuati non risultano criticità, né segnalazioni relative alla gestione dello scarico suddetto;

CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla concessione esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;

CONSIDERATO che la valutazione ambientale è stata effettuata sulla derivazione d’acqua;

TENUTO CONTO che l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

TENUTO CONTO che dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

TENUTO CONTO che, allo stato attuale, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;

NON si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla derivazione e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, NON sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione da parte della U.O. Genio Civile di Treviso, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 12/10/2022, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/10/2022, sono state approvate seduta stante;

decreta

  • Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  • Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/10/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di esprimere un esito favorevole alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e considerato che il proponente ha rinunciato alla derivazione dal Fiume Favero;
  • Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  • Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  • Di trasmettere il presente provvedimento alla società VI.VA S.n.c. in Vazzola (TV), Via Armando Diaz n. 113/A CAP 31028, – pec: viva-snc@pec.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Vazzola, Provincia di Treviso, Direzione Generale ARPAV, Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Direzione regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Treviso, Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS VINCA NUVV, Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;
  • Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro