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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 45 del 18 ottobre 2022

AZIENDA AGRICOLA NICOLASI TIZIANA di Porto Tolle (RO). Impianto di cogenerazione alimentato a biogas prodotto dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di origine agricola, con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza immessa pari a 2.518 kW. Deliberazione della Giunta regionale n. 2888 del 30.11.2010. Modifica.

Note per la trasparenza

Autorizzazione alla traslazione di una vasca di stoccaggio del digestato presso un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il Direttore

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2888 del 30.11.2010 con la quale è stata rilasciata alla Azienda Agricola Nicolasi Tiziana con sede legale alla via Umberto Terracini n. 41 in Porto Tolle (RO), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/2003, alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas ricavato dalla digestione anaerobica di biomasse di origine vegetale della potenza nominale pari a 2.518 kW e della potenza elettrica pari a 999 kW, nel proprio stabilimento sito alla via Ca’ Mello n. 51 in Comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 27 del 8.07.2015 con il quale la “Azienda Agricola Nicolasi Tiziana” è stata autorizzata a delle modifiche non sostanziali relative all’integrazione delle matrici di alimentazione all’impianto utilizzando sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti di origine agricola e alla realizzazione, in aderenza a quello esistente, di un silos a trincea coperto con superficie pari a mq 600 e volume pari a mc 2.400 per lo stoccaggio dei sottoprodotti medesimi;

VISTO il decreto del Dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Tutela Atmosfera n. 4 del 16.07.2019 con il quale l’Azienda è stata autorizzata alla realizzazione di una nuova vasca coperta per lo stoccaggio del digestato e all’utilizzo di scarti di prodotti ortofrutticoli (carote, patate, cocomeri, meloni, radicchio). Con il medesimo decreto è stata autorizzata anche la realizzazione di un silos a trincea utilizzato sia per stoccare parte delle biomasse vegetali che, quando vuoto, per raccogliere i materiali per la gestione dell’impianto;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con n. 164760 del 11.04.2022, con la quale la “Azienda Agricola Nicolasi Tiziana”, ha presentato una richiesta di variante non sostanziale allegando il relativo progetto consistente nella traslazione planimetrica di una vasca di stoccaggio. Nel contempo ha comunicato di aver installato in ottemperanza ad una prescrizione di ARPAV, un biofiltro “per il trattamento e aspirazione dei volumi d’aria provenienti dal silos a trincea per lo stoccaggio temporaneo dei sottoprodotti e per il trattamento e aspirazione di eventuali sfiati gassosi che potrebbero generarsi nella vasca di stoccaggio finale del digestato”;

CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo con nota proprio protocollo n. 8030 del 15.04.2022, assunta al protocollo regionale al n. 176772 del 19.04.2022, ha comunicato la “necessità di acquisire una relazione sull’impianto di biofiltro, comprensiva di adeguata planimetria di dettaglio delle vasche asservite e modalità di aspirazione, portate di aria captate e sostanze emesse”;

VISTA la nota della competente Struttura regionale protocollo n. 310979 del 13.07.2022 con la quale è stato comunicato ai Soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, dell’autorizzazione rilasciata con DGR n. 2888 del 30.11.2010 per la traslazione della vasca di stoccaggio finale del digestato e l’installazione di un biofiltro;

DATO ATTO che con la medesima nota è stata indetta ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990, una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ed è stato richiesto alla ditta di completare l’istanza con una planimetria di dettaglio relativa alla traslazione della vasca di stoccaggio e una relazione di calcolo per il dimensionamento del biofiltro;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo regionale con n. 347777 del 5.08.2022, con la quale la “Azienda Agricola Nicolasi Tiziana”, ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che AVEPA con nota proprio protocollo n. 193479 del 12.08.2022, assunta al protocollo regionale al n. 359960 del 12.08.2022, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 44 della L.R. del 23.04.2004 all’istanza di variante presentata dalla Ditta;

CONSIDERATO inoltre, che ARPAV con nota protocollo n. 78643 del 5.09.2022, assunta al protocollo regionale n. 416972 del 8.09.2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio relativamente all’istanza di modifica avanzata dalla “Azienda Agricola Nicolasi Tiziana” con le seguenti osservazioni:

“1. si ritiene opportuno che vengano effettuate analisi periodiche delle emissioni del biofiltro per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico e concentrazione di odore; tali analisi avranno frequenza semestrale per i primi due anni, rivalutabile a seguito degli esiti;

2. l’efficienza del biofiltro deve garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;

3. qualora la gestione dell'impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un Piano di monitoraggio, sulla base delle modalità indicate nel Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibili sul sito internet della Regione Veneto.”;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 460566 del 7.10.2022 e che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

a) l’esercizio dell’impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 18/2022 del 7/10/2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006;

DATO ATTO che non risulta pervenuto agli atti degli uffici alcun altro parere da parte delle Amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto della mancata comunicazione da parte di alcuni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

RITENUTO di poter quindi adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare la “Azienda Agricola Nicolasi Tiziana” con sede legale alla via Umberto Terracini n. 41 in Porto Tolle (RO), alla traslazione planimetrica di una vasca di stoccaggio presso il proprio stabilimento sito alla via Ca’ Mello n. 51 in Comune di Porto Tolle (RO), precedentemente autorizzato con la deliberazione n. 2888 del 30.10.2010 e ss.mm.ii, come da istanza assunta al protocollo regionale con n. 164760 del 11.04.2022 ed integrata con n. 347777 del 5.08.2022;

2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 2888/2010, nel decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 27 del 8.07.2015 e nel decreto del Dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Tutela Atmosfera n. 4 del 16.07.2019;

3. di stabilire che per i primi due anni vengano effettuate con frequenza semestrale le analisi delle emissioni del biofiltro per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico e concentrazione di odore, trasmettendo tempestivamente gli esiti a ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo ed alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’aria e Tutela dell’atmosfera. Dopo detto periodo, la frequenza potrà essere rivalutata dall’Autorità Competente a seguito degli esiti delle analisi già effettuate;

4. di stabilire che le emissioni del biofiltro siano conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs n. 152/2006 e per i parametri: polveri, ammoniaca, mercaptani, acido solfidrico devono, comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

Inquinanti

Valore limite (mg/Nm3)

H2S e mercaptani

5

NH3

25

polveri

5

 

5. di stabilire che l’efficienza del biofiltro venga garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla DGRV n. 568/05; le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere opportunamente registrate;

6. di stabilire che qualora la gestione dell’impianto provochi molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire soluzioni alle problematiche emerse e proporre un Piano di monitoraggio, sulla base delle modalità indicate nel Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità disponibile al collegamento: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Agricola Nicolasi Tiziana, al Comune di Porto Tolle, alla Provincia di Rovigo, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Rovigo e al Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - U.O Supporto alle Autorizzazioni e Controlli preventivi, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Delta del Po, al Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, ad AVEPA, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;

8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

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