Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 122 del 11 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 73 del 27 settembre 2022

Soave Edilstrade S.r.l., con sede legale in San Lorenzo, 125 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235. Domanda nuova autorizzazione di coltivazione cava di calcare per industria denominata "San Lorenzo". Comune di localizzazione: Soave (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Soave Edilstrade S.r.l., relativo al completamento dei lavori di coltivazione e ricomposizione della cava di calcare per industria denominata "San Lorenzo" (sulla scorta del progetto già autorizzato con D.G.R. n. 2845/2009) localizzata in Comune di Soave (VR), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita al protocollo regionale in data 23/06/2022; - comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 29/06/2022; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 13/07/2022, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 14/09/2022; - determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/09/2022, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Soave Edilstrade S.r.l. (con sede legale in San Lorenzo, 125 – 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 20/06/022 acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 282737, 283150, 283151, 283154 in data 23/06/2022;

VISTA la nota in data 29/06/2022 - protocollo regionale 290700, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 13/07/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA., alla competente Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive (con nota in data 07/07/2022 – protocollo 302803), di verifica di la conformità della proposta progettuale alla L.R. n. 13/2018, al fine di permettere il prosieguo dell’iter istruttorio da parte del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 221/2022 del 05/09/2022 (protocollo regionale 410298 in data 07/09/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto prevede sostanzialmente il completamento dell’attività di estrazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare per industria denominata “San Lorenzo” attualmente autorizzata senza modifiche del piano di coltivazione, dal momento che la ditta intestataria dell’autorizzazione alla coltivazione di cava in essere non riuscirà a portare a compimento i lavori di scavo e di ricomposizione ambientale entro i termini rispettivamente del 31/07/2022 e del 31/12/2022, previsti nella citata autorizzazione;

CONSIDERATO che, di fatto, trattasi di richiesta di rinnovo di autorizzazione alla coltivazione di una cava di calcare e che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2018, l’iter istruttorio è assimilabile a quello previsto per l’autorizzazione di una nuova attività estrattiva;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 34/2022) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 14/09/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Verona; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

preso atto che, in seguito alla domanda acquisita al protocollo n. 348013 del 05/08/2019, la Regione del Veneto con Decreto del Direttore della Direzione della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 243 del 29/05/2020, aveva prorogato i lavori di estrazione presso la cava di calcare per industria denominata “San Lorenzo”, fino al 31/07/2022 e quelli di sistemazione fino al 31/12/2022;

considerato che ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. 13/2018, il termine dei lavori di coltivazione può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla metà del periodo stabilito dall’autorizzazione originaria;

preso atto che nel corso del 2021, l’azienda Soave Edilstrade S.r.l. è stata oggetto di una compravendita che ha portato ad un cambio di titolarità;

preso atto che i lavori estrattivi non sono ancora stati ultimati e pertanto Soave Edilstrade S.r.l. dovrà richiede alla competente Direzione regionale una nuova autorizzazione sulla scorta del progetto già autorizzato con D.G.R. n. 2845/2009, previa attivazione della procedura di V.I.A.;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Soave Edilstrade S.r.l. (con sede legale in San Lorenzo, 125 – 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 20/06/022 acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 282737, 283150, 283151, 283154 in data 23/06/2022;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 221/2022 del 05/09/2022 (protocollo regionale 410298 in data 07/09/2022), in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 34/2022);

 preso atto che il progetto in esame interessa un’area di cava avete una conformazione morfologica a “versante”; nell’area di cantiere non sono presenti corsi d’acqua;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.

Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale;

preso atto che le lavorazioni da eseguire sono di tipo esclusivamente fisico (abbattimento, trasporto, comminuzione) senza alcun utilizzo di sostanze estranee o additivi suscettibili di rischi di interferenza con la qualità delle acque; nelle operazioni è previsto inoltre il rispetto di precise procedure e l’adozione di dispositivi specifici per la prevenzione di incidenti legati all’uso di carburanti, lubrificanti, ecc.

Per quanto riguarda l’attività di escavazione e movimentazione dei materiali e più in generale le operazioni svolte all’interno del sito, nessuna di queste determina interazione diretta o indiretta con l’ambiente idrico sotterraneo;

considerato che la passata attività di cava e l’impianto posto in adiacenza ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che il rilievo dell’uso del suolo dell’area di progetto ha evidenziato la predominanza di superfici destinate all’attività produttiva;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato che prevale un ecosistema di tipo antropico, caratterizzato nel complesso di elementi a bassa stabilità in quanto la catena trofica naturale risulta semplificata;

preso atto delle misure di mitigazione indicate dalla Ditta al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

  • utilizzo della bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, in particolare nel periodo particolarmente siccitosi;
  •  i mezzi in entrata e in uscita dall’area di cava che trasportano materiali siano telonati per evitare la dispersione in aria di polveri;
  • i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

Ritenuto altresì che sia previsto nell’atto autorizzativo che, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, è preferibile l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e che qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi sia da privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

ritenuto altresì che la Ditta debba prevedere di:

  • conservare in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali;
  • omologare i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e siano dotati di idonea vasca di contenimento;

 ritenuto che nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area, non sia sufficiente il materiale accantonato dallo scotico, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs n. 46/2019, dato che lo stesso proponente prevede “la restituzione del terreno agli usi agricoli analoghi ai preesistenti”;

considerato che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo il D.G.R. n. 1987/2014;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

considerato tuttavia che la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal proponente è stata effettuata in ambiente interno, mentre è necessario svolgere la verifica dei limiti di emissione acustica, riferendosi a tempi di riferimento, basandosi su rilievi fonometrici o simulazioni effettuate in ambiente esterno;

considerato quindi che il proponente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà presentare una nuova valutazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it);

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue in merito al progetto di ricomposizione ambientale:

  • per l’inerbimento non dovranno essere utilizzati miscugli commerciali ma adottare fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile on line http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf;
  • dovranno essere individuati prati donatori locali dai quali prelevare il fiorume, disponendolo nei siti di intervento secondo le appropriate modalità e tempistiche;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto relativo al completamento dei lavori di coltivazione e ricomposizione della cava di calcare per industria denominata “San Lorenzo” (sulla scorta del progetto già autorizzato con D.G.R. n. 2845/2009) localizzata in Comune di Soave (VR), presentato da Soave Edilstrade S.r.l. (con sede legale in San Lorenzo, 125 – 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235), in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 221 in data 05/09/2022, acquisita al protocollo regionale 410298 in data 07/09/2022 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 34/2022).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14/09/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 14/09/2022, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere, nel rispetto delle condizioni ambientali riportate in premessa:
  • il progetto relativo al completamento dei lavori di coltivazione e ricomposizione della cava di calcare per industria denominata “San Lorenzo” localizzata in Comune di Soave (VR), presentato da Soave Edilstrade S.r.l. (con sede legale in San Lorenzo, 125 – 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235);

dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

  1. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla società Soave Edilstrade S.r.l. (con sede legale in San Lorenzo, 125 – 37038 Soave (VR), C.F. e P. IVA 02646450235 – PEC: soaveedilstradesrl-4746.vr00@infopec.cassaedile.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Soave (VR), alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Servizi Forestali, Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
  1. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

Torna indietro