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Bur n. 111 del 16 settembre 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 841 del 14 settembre 2022

Individuazione ai fini dell'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2. articolo 11, commi 1 e 3, Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, sono individuate ai fini dell’istituzione le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) individuate dal Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027), approvato con L.R. n. 2/2022, così come previsto all’art. 11, commi 1 e 3, della L.R. n. 50/1993.

Il Direttore

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in particolare l’articolo 11 “Aree” che alla lettera d) del secondo comma dispone che i Direttori di Area svolgano compiti di coordinamento, direzione e controllo della gestione delle strutture organizzative sottordinate, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;

VISTO l’articolo 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dall’articolo 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27, che dispone in merito alla pianificazione faunistico-venatoria regionale;

VISTO l’art. 10 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, commi 1 e 2, che assegna alle regioni (e alle province) il compito di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, mediante la destinazione differenziata del territorio, al fine del conseguimento della densità ottimale e alla conservazione della fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

VISTI i successivi commi 3, 4, 5 e 6, del soprammenzionato articolo 10 della L. n. 157/1992, con i quali vengono definite, le quote minime di territorio regionale da destinare a protezione, a caccia riservata a gestione privata e a forme di gestione programmata della caccia;     

VISTO l’articolo 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ad oggetto “Pianificazione faunistico-venatoria regionale”, con il quale, in particolare, al comma 4, stabilisce che “Nel piano, il territorio soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento (...)” ;  

VISTO l’articolo 11, commi 1 e 3, della L.R. n. 50/1993 che regolamenta l’istituzione delle Z.R.C. destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 ad oggetto “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”, con particolare riferimento all’Allegato C, Appendice 1 “Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica” e all’Allegato C, Appendice 2A, Volume 1 e Volume 2 (cartografie che individuano la conterminazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura);

CONSIDERATO, in particolare, che nei sopraccitati documenti del PFVR 2022-2027, per ciascun territorio provinciale di Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Rovigo, sono stati individuate cartograficamente le singole Z.R.C., attribuendo a ciascuna di esse un codice identificativo (ID Istituto Venatorio) contenente delle informazioni riguardanti il tipo di istituto, la provincia di riferimento e la relativa numerazione;   

VISTO il DDR n. 777 del 25 agosto 2022 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie relative alle domande di opposizione all’istituzione delle Z.R.C., nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 e in applicazione a quanto stabilito dall’articolo 10, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della Legge n. 157/1992, dall’articolo 11, comma 3, della L.R. n. 50/1993 e dal DDR n. 146 del 18 febbraio 2022;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con propria deliberazione individuerà il soggetto responsabile della gestione della Z.R.C. e fisserà gli elementi e gli obiettivi gestionali, assetto ed ordinamenti colturali con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, alle misure di prevenzione già presenti e alla programmazione degli interventi di prevenzione dei danni, degli interventi di miglioramento ambientale, dei censimenti faunistici, delle catture e degli interventi di controllo della fauna selvatica, nonché lo schema di convenzione di affidamento così come previsto nella Relazione al PFVR 2022-2027, Allegato C, Paragrafo 10;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di individuare ai fini dell’istituzione le Zone di Ripopolamento e Cattura, così come nominalmente e cartograficamente individuate nel Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con L.R. n. 2/2022, con riferimento all’Allegato C, appendice 1 “Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica” e all’Allegato C, Appendice 2A, Volume 1 e Volume 2 (cartografie che individuano la conterminazione delle Z.R.C.) della medesima legge;
  1. di approvare l’elenco delle Z.R.C. individuate precedente punto 2, suddiviso per ciascun territorio provinciale di appartenenza, contenuto all’Allegato A al presente decreto, facente parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T.A.R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  1.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

841_Allegato_A_DDR_841_14-09-2022_485063.pdf

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