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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE DEL SSR n. 17 del 12 settembre 2022
Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Legge 42/1999 DPCM 26 luglio 2011. Emanazione avviso pubblico per le professioni sanitarie della Prevenzione e per le professioni sanitarie Infermieristiche e Ostetriche. DGR n. 2217 del 20/12/2011.
Con il presente decreto si procede all’approvazione e all’emanazione dell’Avviso pubblico per la presentazione informatizzata delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio conseguiti ai sensi dell’ordinamento previgente, ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie della Prevenzione ed alle professioni sanitarie Infermieristiche e Ostetriche: Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o.
Il Direttore
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l’art. 4, comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale del Ministero della Sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, l’individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi;
Atteso che, in ragione del mutato quadro costituzionale, dando attuazione all’anzidetto comma 2, art. 4, della legge n. 42/1999, è intervenuto l’Accordo adottato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atto n. 17/CSR).
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, di recepimento del predetto Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.
Dato atto che il succitato DPCM 26 luglio 2011 oltre a definire le caratteristiche che i titoli devono possedere per essere ammessi alla valutazione da parte di una conferenza di servizi, definisce la procedura e la tempistica alle quali le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella fase iniziale dell’istruttoria.
Vista la circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20/09/2011 con la quale il Ministero della Salute, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, ha fornito alle Regioni e alle Province autonome i criteri e le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle stesse.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2217 del 20 dicembre 2011 con la quale, tra l’altro, sono stati recepiti quali principi e criteri di riferimento per l’azione regionale le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la suddetta circolare.
Preso atto che la predetta deliberazione di Giunta regionale demanda al Dirigente competente di provvedere con propri atti all’approvazione ed emanazione degli avvisi pubblici, opportunamente modificati ed integrati, nonché l’adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. L. Lorenzin) che istituisce gli Ordini e relativi albi stabilendo l’obbligo di iscrizione presso gli stessi per l’esercizio professionale da parte delle professioni sanitarie.
Visto il decreto del Ministero della Salute n. 9 agosto 2019 che istituisce gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presso cui possono iscriversi coloro che non siano in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria.
Visti i lavori delle Conferenza di servizi - ex DPCM 26 luglio 2011 - riunitasi il 31 marzo 2022 ed il 12 maggio 2022.
Considerato che durante le predette sessioni di lavoro sono stati inizialmente presi in esame gli elementi caratterizzanti i percorsi formativi del pregresso ordinamento, riguardanti le professioni sanitarie afferenti l’Area della prevenzione, nello specifico Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed Assistente Sanitario ed è stato altresì concordato uno schema di domanda e relativi allegati in relazione alle suddette figure professionali.
Dato atto che, a seguito di ulteriori valutazioni, durante le precitate Conferenze di Servizi è stata considerata l’opportunità di procedere anche con il riconoscimento dell’equivalenza per le figure professionali afferenti all’Area delle professioni sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche.
Vista in particolare, da ultimo, la nota di cui al protocollo regionale n. 295639 del 01/07/2022, con la quale il Coordinatore del Tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute “Area Risorse Umane, Formazione e Fabbisogni Formativi” rende noto al Ministero della Salute le decisioni assunte in sede di incontri interregionali, durante i quali i rappresentanti regionali, a seguito delle Conferenze di Servizi sopra citate, si sono accordati e impegnati di:
Considerato che il predetto Ministero della Salute non ha espresso alcuna contrarietà in relazione a quanto comunicato con la nota prot. n. 295639 /2022 sopra descritta.
Preso atto del testo dell’avviso pubblico e dei documenti correlati, i quali sulla scorta delle decisioni assunte, sono stati opportunamente modificati ed integrati, al fine di includere le cinque figure professionali d’interesse, ossia: Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o.
Precisato che è fatta comunque salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di apporre ai documenti sopra indicati integrazioni e modifiche riguardanti le modalità operative al fine di adeguare e tenere conto delle scelte e specificità regionali.
Considerato che per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari afferenti alle professioni sanitarie in argomento, verrà utilizzata una procedura informatica, opportunamente adattata e resa fruibile allo scopo.
Dato atto che tale procedura informatica consente l’acquisizione e la raccolta di tutti gli elementi contenuti nei documenti approvati dalla Conferenza di servizi (informazioni, documenti, dichiarazioni, ecc.) nonché l’elaborazione delle informazioni che devono essere successivamente trasmesse attraverso invio massivo dei dati, nella piattaforma informatica del Ministero della Salute.
Atteso pertanto che la presentazione delle istanze dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica accessibile dal sito web regionale e che conseguentemente l’avviso pubblico è stato adeguato con le indicazioni necessarie mentre la domanda e gli allegati saranno automaticamente prodotti con l’inserimento delle relative informazioni nel software da parte dell’interessato.
Ritenuto di:
decreta
Claudio Costa
(seguono allegati)
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