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Bur n. 108 del 06 settembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 203 del 08 agosto 2022

Acque del Chiampo S.p.A.- Impianto di depurazione di Arzignano - Comune di Arzignano (VI). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta Acque del Chiampo S.p.A., per l'impianto di depurazione di Arzignano, si rilascia, a seguito del relativo procedimento di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con il decreto n. 83 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 83 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l’impianto di depurazione di Arzignano ubicato in via Ferraretta n. 20 - Comune di Arzignano (VI);

RICHIAMATI i decreti regionali di modifica dell’AIA, n. 5 del 23/01/2012, n. 13 del 25/02/2013 e n. 41 del 05/07/2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente, n. 14 del 18/02/2014, n. 74 del 16/11/2015 e n. 42 del 24/06/2016 del Direttore del Dipartimento Ambiente e n. 275 del 05/08/2019 del Direttore del Direzione Difesa del Suolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 20 luglio 2015 avente ad oggetto il Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano e contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l’installazione esistente in oggetto, protocolli n. 202100005822 e n. 202100005823 del 27/08/2021 acquisiti al protocollo regionale ai n. 378906 e n. 378940 del 27/08/2021;

VISTA la nota prot. 417997 del 23/09/2021 con cui sono state richieste alla Ditta integrazioni documentali, rilevato che quanto presentato non consentiva l’avvio del procedimento;

VISTE le integrazioni documentali pervenute con nota prot. n. 202100006538 del 29/09/2021 acquisite al protocollo regionale al n. 432258 del 29/09/2021;

VISTA la nota prot. 453292 del 08/10/2021 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto;

ATTESO che in data 11/10/2021 sono state pubblicate sul sito web della Regione Veneto le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO che nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.), non risultano essere pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'AIA, l’Autorità Competente convochi apposita Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata C.d.S. con nota prot. n. 528639 del 11/11/2021, per il giorno 23/11/2021;

VISTI gli esiti della prima seduta della C.d.S. svoltasi in data 23/11/2021, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 587043 del 16/12/2021, nell’ambito della quale sono state richieste alla ditta integrazioni e chiarimenti, meglio esplicitati nella nota prot. n. 587195 del 16/12/2021;

ATTESO che la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa in data 27/01/2022, con nota prot. n. 202200000603, acquisita al protocollo regionale n. 40096 del 28/01/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la seconda seduta della C.d.S., con nota prot. n. 0119241 del 15/03/2022, per il giorno 29/03/2022, posticipata, con nota 0140818 del 28/03/2022, al 05/04/2022, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

ATTESO che i lavori della seconda seduta della C.d.S. sono stati aggiornati alle ore 9:00 del giorno 19/04/2022;

VISTA la nota della ditta Acque del Chiampo S.p.A. prot. 202200003038 del 15/04/2022, acquisita al protocollo regionale n. 175627 del 15/04/2022, di invio di ulteriori precisazioni su quanto emerso nel corso della C.d.S. del 05/04/2022;

PRESO ATTO degli esiti della seconda seduta C.d.S. del 05/04/2022, proseguita il giorno 19/04/2022, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 0207322del 06/05/2022;

VISTE le note della ditta Acque del Chiampo S.p.A. prot. n. 202200003201 del 22/04/2022 acquisita al protocollo regionale al n. 184090 del 22/04/2022 e prot. n. 202200003258 del 26/04/2022 acquisita al protocollo regionale al n. 191824 del 28/04/2022, con le quali è stata chiesta la sospensione del procedimento di riesame e rinnovo AIA di cui all’oggetto fino al 30/06/2022, al fine di poter fornire ulteriori approfondimenti su aspetti emersi nel corso della seduta della C.d.S. del 19/04/2022.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 0195210 del 29/04/2022, ha concesso la sospensione del procedimento fino al 30/06/2022;

VISTE le note della ditta Acque del Chiampo S.p.A. prot. 202200004929 del 29/06/2022 acquisita al protocollo regionale n. 292252 del 30/06/2022 e prot. 202200004935 del 30/06/2022 acquisita al protocollo regionale n. 292827 data 30/06/2022, con cui sono state inviate ulteriori integrazioni volontarie in merito agli aspetti emersi nel corso della C.d.S. del 19/04/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 293047 del 30/06/2022, al fine di valutare l’ulteriore nuova documentazione presentata ha convocato, in modalità telematica, la terza seduta della C.d.S. per il giorno 05/07/2022;

VISTA la nota della ditta Acque del Chiampo S.p.A. prot. 202200005188 del 07/07/2022 acquisita al protocollo regionale n. 304775 del 08/07/2022, di invio delle planimetrie aggiornate a seguito di quanto emerso nella C.d.S. del 05/07/2022, con la specifica dei punti di scarico nella Roggia di Arzignano;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 05/07/2022 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della ditta Acque del Chiampo S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di Arzignano” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 342932 del 03/08/2022;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla ditta Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI) (C.F. 81000070243 e P.IVA 02728750247) l'AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Arzignano” ubicato in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), foglio n. 14– particelle 527, 502, 602, 592 e foglio n. 11– particelle 565, 578, 597, sub 2 e sub 4, del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici EER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del succitato Decreto che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle AIA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.”;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si rilascia alla Ditta Acque del Chiampo S.p.A. S.r.l., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI) (C.F. 81000070243 e P.IVA 02728750247) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Arzignano” ubicato in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), foglio n. 14– particelle 527, 502, 602, 592 e foglio n. 11– particelle 565, 578, 597, sub 2 e sub 4, del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Si provvederà al successivo riesame dell'AIA secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la ditta dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Entro tale data il Gestore comunque è tenuto a presentare la documentazione necessaria per il riesame dell’AIA.

4. Il presente decreto sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto complessiva pari a 1.633.000 A.E. (linea industriale 1.593.000 - linea civile 40.000);

  • autorizzazione allo scarico, limitatamente alla linea civile, nel corpo idrico Roggia di Arzignano, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;

  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D9 – “trattamento chimico-fisico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;

  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dei soli fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione medesimo, identificati con il codice EER 19 08 14.

5. Il presente decreto ricomprende altresì le condizioni ed i limiti di emissione allo scarico indiretto in acque superficiali attraverso il collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A., come individuati ed aggiornati periodicamente negli specifici provvedimenti di competenza del medesimo Consorzio e come integrati sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi del titolo III-bis della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai limiti di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT - AEL) ritenute pertinenti per l'installazione.

Gestione rifiuti

6. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

6.1. all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 600 Mg;
  • Quantitativo massimo annuale: 62.500 Mg;

6.2. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari, sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

6.3. i rifiuti in ingresso devono essere monitorati in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché per i parametri per cui sono disponibili BAT-AEL e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri, nonché la modalità di campionamento, è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC). Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’AIA qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Vicenza), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

6.4. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al EER;

6.5. deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

6.6. nel caso di emergenze ambientali connesse a sversamenti di liquami, o potenziali rischi di fuoriuscita di liquidi inquinanti dalle aziende dei comuni allacciati alla fognatura recapitante al depuratore in oggetto, anche a causa di incidenti vari o condizioni meteoriche eccezionali, in situazioni che possono comportare inquinamenti di acque superficiali, di acque meteoriche, di liquami in fognatura civile, di suolo, è consentito l’ingresso in impianto dei rifiuti individuati dai seguenti codici EER 04 01 xx (relativi all’attività della concia), EER 20 03 06 e EER 16 10 02, compresi nell’elenco riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, anche senza il rispetto della prescrizione di cui al punto 6.4, purché la richiesta di smaltimento del rifiuto in impianto provenga da parte di A.R.P.A.V., Provincia o Comune competente per territorio e venga confermata e motivata su apposito verbale redatto anche successivamente all’evento. Sarà cura della ditta Acque del Chiampo S.p.a. mettere a disposizione degli organi di controllo tale atto, in sostituzione dell’OMOLOGA del rifiuto;

6.7. Durante i periodi di manutenzione programmata della linea industriale sarà possibile immettere i rifiuti direttamente nella linea civile a valle del bypass di sfioro e dei pretrattamenti, nei punti di scarico individuati nella planimetria B.21, limitatamente ai seguenti codici EER: 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06 e 19 08 05. Sarà comunque possibile il ritiro dei rimanenti codici EER, con immissione nelle sezioni biologiche (flottazione - sezione 11) della linea industriale. La data di inizio e la durata della manutenzione periodica dovranno essere comunicate agli Enti di Controllo (Provincia di Vicenza ed A.R.P.A.V.) con 15 almeno giorni di anticipo;

6.8. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6.9. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 all’istanza di AIA e alle successive integrazioni;

6.10. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

6.11. relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”. Dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria così definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) e 185-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

6.12. si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)

7. La Ditta è autorizzata ad effettuare presso l’impianto le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dei soli fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione medesimo, identificati con il codice EER 19 08 14, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

7.1. il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (R13/D15) non potrà superare 1.000 Mg;

7.2. le operazioni di stoccaggio rifiuti (R13/D15) riguarderanno esclusivamente i fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano, individuati con codice EER 19 08 14, nell’apposita “Area stoccaggio fango essiccato” individuata al punto 18 della planimetria “B22 - Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti”;

7.3. dovranno essere chiaramente individuati i rifiuti prodotti destinati al deposito temporaneo e tenuti distinti dai rifiuti stoccati in deposito preliminare (D15) e dai i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13)

7.4. nella succitata “Area stoccaggio fango essiccato” punto 18 non potranno essere stoccati o depositati rifiuti di qualsivoglia natura provenienti dall’esterno o comunque diversi dai fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano;

7.5. Acque del Chiampo S.p.A. dovrà informare tempestivamente, comunque entro le 48 ore, la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13);

7.6. ogni singola partita di rifiuti prodotti dalla ditta non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori ad un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a tre anni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga alla Regione Veneto, informando la Provincia di Vicenza e l’A.R.P.A.V. e motivando le ragioni che richiedono il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato dei contenitori;

7.7. si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

8. Acque del Chiampo S.p.A., è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell’autorizzazione rilasciata dal consorzio A.Ri.C.A., gestore del collettore consortile in cui scarica l’impianto.

In riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente, (Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti), si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza di AIA - Allegato D.16 relazione Valutazione BAT applicabili e nelle successive integrazioni per l’individuazione delle sostanze pertinenti. Relativamente alle sostanze individuate come pertinenti, i valori allo scarico stabiliti dal Consorzio A.Ri.C.A. rientrano nell’intervallo delle BAT AEL, eccetto per i parametri Nichel e Cromo totale.

Per il parametro Nichel [Ni] viene stabilito il valore limite di 1 mg/l allo scarico nel collettore A.Ri.C.A.

Con riferimento al parametro Cromo totale, fatto salvo quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dal consorzio A.Ri.C.A., ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis lettera b) dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., viene stabilito che verrà monitorato il parametro Cromo sedimentabile in uscita dalla sedimentazione primaria per il quale si stabilisce il valore limite di 25 mg/l calcolato come media annuale ponderata calcolata come rapporto tra:

  • carico annuo di Cromo sedimentabile da calcolarsi come somma dei prodotti tra portata mensile in uscita dalla sedimentazione primaria per concentrazione media mensile del succitato parametro, quest’ultima da determinarsi sulla base delle analisi bisettimanali condotte dal gestore e secondo le modalità individuate nelle integrazioni volontarie del gestore inviate con le note del 29 e 30 giugno 2022.
  • portata annua in uscita dalla sedimentazione primaria.

Il valore limite sopra citato potrà essere rivisto sulla base delle risultanze dei controlli analitici dei successivi 3 anni al rilascio della presente autorizzazione e delle verifiche previste nella relazione annuale di cui al successivo punto 10.3 dove dovrà essere inserita apposita sezione riportante la verifica della resa di abbattimento del Cromo sedimentabile relativo all’anno precedente e la verifica della ripartizione tra Cromo sedimentabile e Cromo solubile nei rifiuti in ingresso.

8.1. nei casi in cui vi sia una dimostrata emergenza o necessità ed in carenza di valide alternative, è autorizzato lo scarico dei reflui depurati della linea “civile” nella Roggia di Arzignano (scarichi SF2 e, in caso di chiusura del collettore gestito dal consorzio A.R.I.C.A., SF1bis) come individuati nella planimetria B.21 “Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica” e successivi aggiornamenti. Qualora il collettore non consenta l’assorbimento dell’intera portata, può essere consentito il succitato scarico anche per periodi limitati non temporalmente coincidenti con eventi piovosi. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • la ditta dovrà comunicare tempestivamente, comunque entro le 48 ore, a Provincia di Vicenza, a A.R.P.A.V., a Regione Veneto, al Comune di Arzignano e al competente Consorzio di Bonifica l’avvio dello scarico SF2 nella Roggia di Arzignano;
  • qualora sia attivo lo scarico SF1bis, utilizzato nei periodi continuativi legati alla chiusura del collettore gestito dal consorzio A.R.I.C.A., la comunicazione dell’attivazione dovrà essere trasmessa agli Enti con almeno 15 giorni di anticipo indicando le misure gestionali adottate per ridurre i potenziali impatti;
  • lo scarico dell’impianto nella Roggia di Arzignano, nei punti SF1bis o SF2, dovrà essere limitato alla sola linea di trattamento “civile” e dovrà rispettare i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009;
  • il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1° aprile al 30 settembre (salvo diversa comunicazione relativa al periodo irriguo da parte del competente Consorzio di Bonifica) in caso di attivazione determinata dalla chiusura del collettore A.Ri.C.A. per manutenzione (scarico SF1bis);
  • cessati gli effetti dell’evento che ha determinato l’attivazione dello scarico nella Roggia, lo stesso dovrà immediatamente essere sospeso;

8.2. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Emissioni in atmosfera

9. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione individuate nella planimetria B.20, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

9.1. Per le emissioni convogliate, individuate nel soprarichiamato allegato, dovranno essere rispettati i sotto indicati valori limite di emissione in atmosfera:

Punto Emissione

PORTATA [Nm3/h]

INQUINANTI

VALORE LIMITE
[mg/Nm3]

VALORE LIMITE
Flusso di massa [kg/h]

E1

7600

Ossido di azoto (NOx)

450

3,42

Monossido di carbonio (CO)

300

2,28

E2

7600

Ossido di azoto (NOx)

450

3,42

Monossido di carbonio (CO)

300

2,28

E3

7600

Ossido di azoto (NOx)

450

3,42

Monossido di carbonio (CO)

300

2,28

E4

7600

Ossido di azoto (NOx)

450

3,42

Monossido di carbonio (CO)

300

2,28

Ecr1

15.200

Ossido di azoto (NOx)

450

6,84

Monossido di carbonio (CO)

300

4,56

Ecr2

15.200

Ossido di azoto (NOx)

450

6,84

Monossido di carbonio (CO)

300

4,56

E5+E5a

24.000

Polveri

5

0,12

Sostanze Organiche Volatili

100

2,4

Ammoniaca

100

2,4

Solfuro di Idrogeno

2,5

0,06

Somma Ossidi di Azoto e di Zolfo

100

2,4

E6

25.000

Acido solfidrico

5

0,125

Ammoniaca

20

0,500

Sostanze Organiche Volatili
“come C”

40
per la sola componente non metanigena

1

E7

3000

Polveri

5

0,015

Sostanze Organiche Volatili

20

0,06

Ammoniaca

100

0,3

Solfuro di Idrogeno

2,5

0,0075

Somma Ossidi di Azoto e di Zolfo

100

0,3

E8

4000

Ossidi di Azoto

350

1,4

E9

4000

Ossidi di Azoto

350

1,4

 

9.2. in caso di fuori servizio dell’ossidatore termico rigenerativo, le emissioni delle linee 3 e 4 andranno comunque trattate avviandole al biofiltro individuato come camino E5a, con registrazione e successiva comunicazione dell’evento;

9.3. i camini individuati dalla ditta come Ecr1 e Ecr2 sono attivi, con i limiti della tabella di cui al punto 9.1, se è in funzione il recupero termico dei fumi dei motori di cogenerazione nelle linee di essiccamento 1-2, in alternativa ai camini E1, E2, E3 o E4 a seconda della modalità di recupero attuata.

9.4. le emissioni del camino Eps 1, provenienti dalla centrale termica a servizio del riscaldamento dei locali riservati al personale adiacenti alla disidratazione fanghi, sono da ritenersi scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;

9.5. le emissioni dei camini Eps3, Eps3a provenienti dall’aspirazione dei locali destinati alle filtropresse, della linea trattamento fanghi dell’impianto in base alla documentazione presentata dalla ditta, non comportano effetti significativi verso l’esterno;

9.6. relativamente al punto di emissione Eps4 “Biofiltro per il trattamento aria nuovi pretrattamenti civili” si dovrà provvedere ad un controllo semestrale dei principali parametri di processo (umidità e pH) e alla verifica dell’altezza del letto filtrante;

9.7. in caso di fuori servizio o manutenzione di una delle due colonne LO-CAT© le utenze prioritarie da sottoporre ad aspirazione ed abbattimento sono le seguenti:

  • le 5 vasche di omogeneizzazione (OMO1-5): 9.000 Nm3/h;
  • Canali ingresso, sollevamento, uscita sedimentazione primaria: 1.500 Nm3/h
  • Grigliatura industriale: 2.000 Nm3/h;
  • Arrivo fognatura industriale ramo principale e I21: 1.000 Nm3/h;

9.8. è prescritta una valutazione di impatto olfattivo secondo le frequenze stabilite nel PMC e nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare significativo impatto olfattivo dell’impianto nei confronti dell’esterno. La suddetta valutazione dovrà essere sottoposta a Regione Veneto, A.R.P.A.V. e Provincia di Vicenza per i pareri di competenza;

9.9. le bocche dei camini soggetti a monitoraggio devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m, ad eccezione dei camini, Ecr1 e Ecr2. Le eventuali misure sui tali camini potranno essere effettuate, se richiesto, facendo riferimento alla norma UNI EN 10169;

9.10. deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

9.11. i camini soggetti a monitoraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere dotati di adeguate strutture di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
  • essere dotati di appositi fori normalizzati in conformità con le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259);
  • i fori di prelievo devono trovarsi ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle possibilmente pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre;

9.12. i campionamenti e le analisi ai biofiltri dovranno essere eseguite nel periodo estivo secondo le indicazioni riportate nel PMC;

9.13. la ditta dovrà mettere a disposizione di A.R.P.A.V. l’attrezzatura necessaria ad effettuare il campionamento alle emissioni dei biofiltri.

PMC e Reportistica

10. Si approva il PMC revisione n. 5 – Gennaio 2022, trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. OUT202200000603 del 27/01/2022, acquisita al protocollo regionale n. 40096 del 28/01/2022, subordinatamente alle modifiche indicate da ARPAV nell’ambito della C.d.S. del 05/04/2022 e di seguito riportate, nonché delle ulteriori integrazioni segnalate dalla stessa Agenzia nell’ambito della riunione della C.d.S del 05/07/2022 e delle prescrizioni del presente provvedimento:

  • “Per la tabella 1.1.1 dei parametri in ingresso dei reflui andrà effettuata una misurazione di pH e conducibilità con frequenza di 1 volta/giorno e analogamente per la Tabella 1.7.2 dello scarico in uscita.
  • La scheda descrittiva del rifiuto va compilata con validità annuale e non di due anni.
  • inserire una verifica sull’affidabilità della caratterizzazione data dal produttore del rifiuto attraverso il laboratorio della ditta rispetto a quello di Acque del Chiampo, confrontando i dati analitici delle verifiche del produttore rispetto a quelli di AdC.
  • I controlli dei parametri fosforo totale, solfuri, tensioattivi allo scarico vanno portati da 2 volte a settimana a 3 volte a settimana, rimanendo maggiormente in linea con le BAT 7.
  • Nel Livello 2A va tolta la dicitura “ad eccezione dei parametri idrocarburi ed IPA che non vengono ripetuti se già analizzati nell’analisi di omologa”. Non è escluso a campione che Acque del Chiampo possa fare anche verifiche su idrocarburi e IPA.
  • Nel Livello 3 va tolta la nota “ad esempio” mantenendo come caratterizzazione la determinazione di tutti i parametri di caratterizzazione analitica, e tenuto conto delle Tabelle 3, 4 e 5 dell’Allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006.
  • Per i parametri pertinenti si dovrà aggiungere nell’Allegato 1 del PMC la frase “saranno inseriti ulteriori parametri in funzione dell’esito dell’omologa”;

10.1. entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato conformemente a quanto sopra indicato;

10.2. ogni variazione del PMC, compreso l’aggiornamento di cui al precedente punto 10.1, deve essere comunicata alla Regione, ad ARPAV e alla Provincia di Vicenza ed è soggetta all'approvazione regionale previo parere degli Enti di controllo;

10.3. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. , al Comune di Arzignano e al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” oltre al report previsto dal PMC , una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare le informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Nella relazione annuale dovrà essere inserita una apposita sezione riportante la verifica della resa di abbattimento del Cromo sedimentabile relativo all’anno precedente e la verifica dell’effettiva ripartizione tra Cromo sedimentabile e Cromo solubile nei rifiuti in ingresso. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal PMC. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito A.R.P.A.V. contenente i dati previsti dalle tabelle del PMC in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

10.4. le registrazioni dei dati previsti nel PMC dovranno seguire le successive indicazioni:

a) tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;

b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

10.5. Le date dei singoli autocontrolli, specificatamente individuati nel PMC, dovranno essere comunicate ad ARPAV, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso.

Ulteriori prescrizioni

11. Presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 5 (Gestione Rifiuti), 6 (Operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13)), 7 (Acque) e 8 (Emissioni in atmosfera), conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti.

12. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

13. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, A.R.P.A.V., Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, e Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

14. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano (DPCM 14 novembre 1997).

15. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

16. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

17. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

18. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed A.R.P.A.V., accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

19. In caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

20. Entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia di Vicenza l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGR n. 2721 del 29.12.2014; nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), la ditta è tenuta al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

21. Si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto già valutato nell’ambito VIA di cui alla DGRV 913/2015.

22. Si dà atto che è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA.

23. Si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT, per quanto compatibili, e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

24. Si confermano a carico della Ditta tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento.

25. Si comunica il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” e al Consorzio A.Ri.C.A.

26. Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

27. si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

203_Allegato_DDR_203_08-08-2022_483801.pdf

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