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Bur n. 106 del 02 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 116 del 23 agosto 2022

Istituzione elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari ucraini reclutati temporaneamente ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51 e comunicazioni nominativi.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede all'istituzione presso l'Area Sanità e Sociale dell'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari cittadini ucraini reclutati temporaneamente dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private del territorio, così come previsto dall'articolo 34 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, inoltre si definisce il procedimento di trasmissione dei nominativi degli operatori sanitari reclutati.

Il Direttore generale

PREMESSO che il decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all’articolo 34 introduce un regime speciale in deroga anche alla normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di studio esteri da parte del Ministero della Salute, il quale prevede quanto segue:

  • è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea;
     
  • le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private interessate possono procedere fino al 4 marzo 2023 (salvo ulteriori proroghe), al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti di Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati;
     
  • la struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione nel cui territorio si è proceduto al reclutamento i nominativi dei professionisti sanitari e operatori socio-sanitari nonchè la documentazione prevista;
     
  • la Regione cura la conservazione della documentazione ricevuta e istituisce un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati che deve essere trasmesso ai relativi Ordini professionali;
     
  • i professionisti interessati devono depositare presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

RITENUTO pertanto di dover procedere, come previsto dall’art. 34 del D.L. 21/2022, all’istituzione presso l’Area Sanità e Sociale dell’elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati temporaneamente, affidandone la gestione alla Direzione Risorse Umane del SSR.

RITENUTO che i nominativi dei professionisti e degli operatori socio-sanitari, unitamente alla documentazione prevista al comma 1-bis del medesimo articolo 34, devono essere trasmessi alla Regione del Veneto dalle strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private ubicate nel territorio del Veneto, che hanno proceduto all’assunzione temporanea.

DATO ATTO che la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla disposizione normativa da parte degli interessati deve essere effettuata dalle medesime strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private che hanno proceduto al reclutamento temporaneo.

RITENUTO opportuno prevedere che, in aggiunta ai documenti previsti dall’articolo 34, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private debbano fornire le seguenti informazioni utili alla organizzazione e gestione dell’elenco:

  1. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale dell’interessato;
  2. data di assunzione;
  3. profilo professionale di inquadramento contrattuale;
  4. copia del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati in possesso del professionista sanitario o dell’operatore socio-sanitario;
  5. documentazione dell’interessato attestante il possesso della qualifica sanitaria, munita di traduzione asseverata presso il tribunale, come indicato al comma 1-bis dell’art. 34;
  6. sede e Provincia della struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo.

STABILITO che entro 10 giorni dalla data del reclutamento temporaneo dell’interessato o entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, le informazioni e la documentazione devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al seguente destinatario:

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale - Direzione Risorse Umane del SSR
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

con nota formale dell’Ente sanitario o socio sanitario che ha proceduto al reclutamento, alla quale dovrà essere allegato il modello opportunamente compilato di cui all’Allegato A al presente decreto.

RITENUTO che, ai sensi del comma 1, art. 34 del citato D.L. 21/2022, si provvederà a trasmettere l’elenco con i nominativi degli operatori sanitari reclutati temporaneamente:

  • alla Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto qualora i professionisti sanitari ucraini siano inquadrati dalla struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo come medici o odontoiatri;
     
  • al Coordinamento degli OPI del Veneto qualora i professionisti sanitari ucraini siano inquadrati dalla struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo come infermieri o operatori socio-sanitari;
     
  • agli ulteriori Ordini provinciali del Veneto sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della Provincia dichiarati dalle strutture che hanno proceduto al reclutamento temporaneo degli operatori sanitari.

DATO ATTO che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e che ai fini dell’adempimento di quanto previsto dall’articolo 34 del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni dalla L. 51/2022, tali dati saranno trasmessi agli Ordini professionali, i quali sono tenuti al rispetto della stessa normativa in materia di privacy.

VALUTATO opportuno altresì di pubblicare nel sito web regionale l’informativa sul trattamento dei dati personali per darne diffusione agli interessati cui i dati stessi si riferiscono.

decreta

  1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  1. di istituire presso l’Area Sanità e Sociale l’elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari ucraini reclutati ai sensi dell’articolo 34 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e di affidarne la gestione alla Direzione Risorse Umane del SSR;
  1. di stabilire che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private ubicate nel territorio del Veneto trasmettono i nominativi degli operatori sanitari ucraini alla Regione del Veneto entro 10 giorni dalla data del reclutamento temporaneo o entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale del Veneto qualora il reclutamento sia avvenuto antecedentemente a tale data, nonché le informazioni e i documenti previsti, come indicato nelle premesse, utilizzando il modulo di cui all’Allegato A al presente atto che ne forma parte integrante;
  1. di stabilire che ai sensi del comma 1, articolo 34 del D.L. 21/2022, si provvederà a trasmettere l’elenco con i nominativi degli operatori sanitari ucraini reclutati temporaneamente:
  • alla Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto qualora i professionisti sanitari ucraini siano inquadrati dalla struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo come medici o odontoiatri;
     
  • al Coordinamento degli OPI del Veneto qualora i professionisti sanitari ucraini siano inquadrati dalla struttura che ha proceduto al reclutamento temporaneo come infermieri o operatori socio-sanitari;
     
  • agli ulteriori Ordini provinciali del Veneto sulla base del profilo contrattuale di assunzione e della Provincia dichiarati dalle strutture che hanno proceduto al reclutamento temporaneo degli operatori sanitari.
  1. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio della Regione;
  1. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luciano Flor

(seguono allegati)

116_Allegato_A_DDR_116_23-08-2022_483795.pdf

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