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Bur n. 106 del 02 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 115 del 23 agosto 2022

Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2022. Modifica delle disposizioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiornano i limiti di costo in materia di beni sanitari per l'anno 2022, precedentemente assegnati agli Enti del SSR con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 40 del 16.03.2022.

Il Direttore generale

PREMESSO che:

  • la normativa nazionale, posta a presidio e garanzia del mantenimento dell'equilibrio del SSR (articolo 1, commi 173 e seguenti della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009), prevede che la Regione debba assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario regionale nel suo complesso;
  • la L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda/Istituto specificamente gestito;

VISTO il proprio decreto n. 40 del 16.03.2022, ad oggetto “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari l’anno 2022”, con il quale sono stati assegnati agli Enti del SSR i limiti di costo in materia di beni sanitari per l’esercizio in corso, ponendo come obiettivo della programmazione regionale il rispetto del tetto del 15,00% fissato a livello nazionale per la spesa farmaceutica complessiva e un contenimento della spesa per Dispositivi Medici e IVD rispetto al trend di spesa registrato negli anni precedenti per le medesime fattispecie;

VISTA la DGR n. 709 del 14 giugno 2022, avente ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022”, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2022 con i relativi pesi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, ivi inclusi gli obiettivi afferenti il rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari;

VISTA la proposta di revisione dei limiti di costo assegnati alle Aziende Sanitarie pervenuta da Azienda Zero in data 27.07.2022, agli atti presso la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;

RITENUTO necessario, alla luce degli approfondimenti effettuati da Azienda Zero su richiesta della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, rideterminare, rispetto a quanto previsto dal sopracitato Decreto n. 40 del 16.03.2022, i limiti di costo e le previsioni relative alle seguenti fattispecie:

  • “Farmaci acquisti diretti”
  • “Farmaceutica convenzionata”
  • “Farmaci innovati”
  • “Dispositivi Medici”
  • “Spesa IVD”
  • “Farmaceutica Assistenza Integrativa regionale” - valore pro-capite
  • “Spesa strutture private accreditate per assistiti residenti in Veneto”
  • “File F”
  • “Farmaci acquistati da Azienda Zero – DPC”
  • “Farmaci acquistati da altre Aziende” - esclusi farmaci innovativi
  • “Dispositivi Medici acquistati da Azienda Zero - DPC” (FGM e automonitoraggio della glicemia)
  • “Dispositivi Medici acquistati da altre Aziende”
  • “IVD acquistati da Azienda Zero – DPC” (automonitoraggio della glicemia)
  • “IVD acquistati da altre Aziende”

tenuto conto dei seguenti elementi:

  • dati aggiornati e completi  riferiti alla spesa del 2021, non ancora disponibili al momento della definizione dei tetti di cui al DDR 40/2022;
  • ultimi dati disponibili  riferiti alla spesa per i nuovi farmaci;   
  • nuove informazioni fornite dalle Aziende Sanitarie in merito a modifiche organizzative o acquisti per conto di altre Aziende Sanitarie o a quote di trasferimento da altri conti economici;
  • aggiornamento delle previsioni di risparmio;  
  • aggiornamenti delle previsioni di spesa per i dispositivi di automonitoraggio della glicemia incluso FGM1 e FGM2 , che hanno tenuto conto della data di avvio e dei conseguenti effetti delle gare regionali;
  • eliminazione dal tetto 2022 delle spese sostenute nel 2021 per i beni ad uso pluriennale (strumentario chirurgico);
  • aggiornamento popolazione ISTAT;
  • aggiornamento della lista dei farmaci innovativi che accedono al fondo statale ex art. 1, c. 401, L. 232/2016;

VISTA la lettera prot. n. 153461 del 4.04.2022 ad oggetto “Crisi internazionale Ucraina – apertura di un centro di costo dedicato”, con cui è stato richiesto agli Enti del SSR di mantenere una apposita contabilizzazione distinta degli oneri sostenuti in relazione all’accesso al Servizio Sanitario Regionale da parte delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici;

DATO ATTO che i maggiori costi da sostenere per fronteggiare l’emergenza Ucraina, così come i costi da sostenere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, non sono ricompresi negli obiettivi di costo rideterminati con il presente provvedimento;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto della metodologia aggiornata di calcolo dei limiti di costo per i beni sanitari per l’anno 2022 così come specificata nell’Allegato A, parte integrante del  provvedimento;
     
  3. di rideterminare i limiti di costo degli Enti del SSR, di cui al Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 40 del 16.03.2022,  relativamente alle seguenti fattispecie:
  • “Farmaci acquisti diretti”
  • “Farmaci innovativi” - previsione di spesa
  • “Farmaceutica convenzionata”
  • “Dispositivi Medici”
  • “Spesa IVD”
  • “Farmaceutica Assistenza Integrativa regionale” - valore pro-capite
  • “Spesa strutture private accreditate per assistiti residenti in Veneto”
  • “File F”
  • “Farmaci acquistati da Azienda Zero – DPC”
  • “Farmaci acquistati da altre Aziende” - esclusi farmaci innovativi
  • “Dispositivi Medici acquistati da Azienda Zero - DPC” (FGM e automonitoraggio della glicemia)
  • “Dispositivi Medici acquistati da altre Aziende”
  • “IVD acquistati da Azienda Zero – DPC” (automonitoraggio della glicemia)
  • “IVD acquistati da altre Aziende”

così come specificato nell’Allegato B al presente provvedimento;

  1. di modificare il documento “Ulteriori indicazioni alle Aziende Sanitarie per una corretta rendicontazione” così come specificato nell’Allegato C al presente provvedimento, da utilizzarsi in sostituzione del precedente Allegato C al Decreto n. 40/2022, ferma restando la validità delle “Regole di sistema/disposizioni regionali” di cui all’allegato D al citato Decreto;
     
  2. di dare atto che i maggiori costi da sostenere per fronteggiare l’emergenza Ucraina e l’emergenza epidemiologica da COVID 19 non sono ricompresi negli obiettivi di costo rideterminati con il presente provvedimento;
     
  3. di dare atto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 709 del 14 giugno 2022, per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e degli Istituti del SSR per l’anno 2022 sono da utilizzarsi i nuovi limiti di costo in materia di beni sanitari, così’ come modificati con il presente provvedimento;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/14.03.2013;
     
  5. di trasmettere il presente decreto ad Azienda Zero e agli Enti del SSR;
     
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luciano Flor

(seguono allegati)

115_Allegato_A_DDR_115_23-08-2022_483794.pdf
115_Allegato_B_DDR_115_23-08-2022_483794.pdf
115_Allegato_C_DDR_115_23-08-2022_483794.pdf

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