Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 108 del 06 settembre 2022


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 384 del 22 agosto 2022

R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sul foglio 6 mappale n. 764 in Comune di San Pietro In Cariano (VR) in via Tofane, ad uso irrigazione impianti sportivi. Richiedente: Comune di San Pietro In Cariano. Pratica D/13608.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot.n. 283321 del 16/07/2020.
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 117 del 31/07/2020, dichiarazioni Acque Veronesi e Consorzio di Bonifica;
Parere ex art. 96 D.Lgs,. 152/06 del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot.n. 4526 del 21/07/2021
Ordinanza n. 407 del 05/08/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 19/02/2020 (prot. G.C. 79049) dal Comune di San Pietro In Cariano (VR), -omissis-, di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 6 mappale 764 dello stesso Comune, per medi moduli 0,008 (pari a 0,8 l/s) e massimi moduli 0,048 (pari a 4,8 l/s) e un volume massimo annuo di 12.441,60 mc ad uso irrigazione impianti sportivi;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURV n. 117 del 31/07/2020 a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi Prot. n. 16308 del 21/07/2020 con la quale comunica che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 11282 del 04/09/2020, con la quale comunica che il terreno nel Comune di Affi su fg. 6 mappali 764 non è servito dalla rete irrigua consortile;

VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 4526 del 21/07/2021, formulato ai sensi dell’art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, favorevole con condizioni;

decreta

1. Di autorizzare il Comune di San Pietro In Cariano, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito in Comune di San Pietro In Cariano (VR), in via Tofane, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 6 mappale n. 764, per una portata media pari a medi moduli 0,008 (0,8 l/s) e massimi moduli 0,048 (4,8 l/s) e un volume massimo annuo di 12.441,60 mc ad uso irrigazione impianti sportivi. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

  • la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all’uso idropotabile che ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
  • qualora la temperatura dell’acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all’allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
  • il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
    http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l’inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;
  • nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
  • ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l’esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell’art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte del richiedente ai sensi dell’art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra

Torna indietro