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Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 51 del 05 agosto 2022

Cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione denominata "Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione Regionale del Veneto", con sede a Cittadella (PD), in Via Beltramina Sud n. 25, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla cancellazione dall’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell’Associazione di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993.

Il Direttore

VISTA la legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 con cui la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo;

VISTA la successiva Circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994 con cui sono state fornite le direttive attuative della sopraccitata legge regionale;

VISTA la D.G.R. n. 4212 del 6 settembre 1994 con la quale è stato istituito l’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche;

VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 12 del 27 maggio 2022 recante modifiche alla L.R. n. 60/1993, con il quale è stata attribuita al Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale la competenza ed emettere i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’Albo regionale suddetto;

VISTO l’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60/1993, ai sensi del quale i soggetti che sono iscritti all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, qualora interessati, devono richiedere ogni tre anni la conferma dell’iscrizione, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa legge regionale e dalla circolare regionale di cui sopra, pena la cancellazione automatica dall’Albo;

DATO ATTO CHE con la sovra citata D.G.R. n. 4212/1994 si è proceduto anche ad iscrivere formalmente all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche l’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione Regionale del Veneto”;

DATO ATTO CHE ogni tre anni è stata riconfermata l’iscrizione dell’Associazione in parola, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993; da ultimo con D.G.R. n. 1452 dell’8 ottobre 2018 l’iscrizione è stata riconfermata per il triennio 2018-2021;

RILEVATO CHE con nota del 22 settembre 2021 (prot. reg. n. 417769 del 23 settembre 2021), la Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha comunicato la modifica della propria denominazione sociale in “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Associazione di Promozione Sociale” (in breve “LNDC APS”) e la modifica del proprio Statuto;

CONSIDERATO CHE dalla disamina del nuovo testo dello Statuto emerge che le “Sezioni territoriali” aderenti all’Associazione nazionale, in veste di associati, non costituiscono mere articolazioni dell’Associazione medesima, ma sono dotate di “piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale”;

CONSIDERATO CHE lo Statuto approvato dalle “Sezione territoriali” della Regione del Veneto, inoltre, non prevede il conferimento di un potere di rappresentanza in capo alla Sezione Regionale del Veneto ma la mera possibilità di istituire, con deliberazione del proprio Consiglio direttivo, un Coordinamento Regionale “con la finalità di coordinare l’attività svolta dalle Sezioni territoriali presenti sul territorio regionale”;

DATO ATTO CHE con nota del 4 gennaio 2022 (prot. reg. n. 2287), il Coordinatore delle Sezioni del Veneto ha confermato che, a seguito dei mutamenti statutari intervenuti, ogni singola Sezione territoriale del Veneto della Lega Nazionale per la Difesa del Cane APS avrebbe presentato, in nome e per conto proprio, autonoma istanza di iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, non appena acquisita tutta la documentazione richiesta dalla legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993;

DATO ATTO CHE nelle more dell’ottenimento dei requisiti prescritti dalla sovra citata normativa regionale, con propria nota, prot. n. 14621 del 14 gennaio 2022, si è ritenuto di disporre una proroga al 28 febbraio 2022 dell’efficacia dell’iscrizione all’Albo regionale dell’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione Regionale del Veneto”;

DATO ATTO CHE tutta la documentazione è conservata agli atti della competente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

CONSIDERATO CHE l’efficacia dell’ultima iscrizione all’Albo regionale suddetto dell’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione Regionale del Veneto” è terminata il 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO CHE ogni singola Sezione territoriale dell’Associazione “Lega Nazionale per la Difesa del Cane APS” è tenuta a presentare, qualora interessata, domanda di nuova iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto con l’annessa documentazione richiesta dalla legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e dalla circolare regionale n. 11 del 10 maggio 1994;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 910 del 30 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54/2021 e s.m.i.” con la quale la Giunta Regionale ha attribuito l’incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il D.D.R. n. 66 del 3 novembre 2021 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari afferente la stessa Direzione;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di cancellare, per i motivi indicati in premessa, l’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione Regionale del Veneto”, con sede a Cittadella (PD), in Via Beltramina Sud n. 25, dall’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, all’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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