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Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 31 del 08 luglio 2022

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria della struttura sanitaria veterinaria denominata "Centro Veterinario Montecchio s.r.l." P.IVA 04123000244 con sede in Via Generale Dalla Chiesa n.31 Montecchio Maggiore (VI), ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e delle D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005 e n.1667 del 18 ottobre 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a rinnovare,  ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e delle D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005 e n. 1667 del 18 ottobre 2011, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria, rilasciata con proprio D.D.R. n. 45 del 28/06/2017 e s.m.i., alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Centro Veterinario Montecchio s.r.l.” di cui in oggetto;

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di rinnovo del 27/06/2022 e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 292106 del 30/06/2022) presentata per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montecchio Maggiore (VI);
  • Parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione trasmesso, con nota prot. n. 70851 del 01/07/2022, dall’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI) (prot. reg.le n. 295103 del 01/07/2022).

Il Direttore

PREMESSO CHE, con proprio Decreto n. 45 del 28/06/2017 e s.m.i., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività la struttura sanitaria veterinaria denominata “Centro Veterinario Montecchio s.r.l.” P.IVA 04123000244 con sede in Via Generale Dalla Chiesa n.31 – Montecchio Maggiore (VI), il cui legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Barberi Giovanni, medico veterinario iscritto all’ordine dei medici veterinari della provincia di Vicenza al n. 335 dal 27/06/1994;

VISTA l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Centro Veterinario Montecchio s.r.l.” P.IVA 04123000244 con sede in Via Generale Dalla Chiesa n.31 – Montecchio Maggiore (VI), presentata dal Dott. Giovanni Barberi, in qualità di legale rappresentante del Centro Veterinario Montecchio s.r.l., soggetto giuridico responsabile della struttura in questione. L’istanza è pervenuta all’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Montecchio Maggiore (VI) (prot. reg.le n. 292106 del 30/06/2022). Il Direttore Sanitario della struttura richiedente è il Dott. Giovanni Barberi, medico veterinario iscritto all’ordine dei medici veterinari della provincia di Vicenza al n. 335 dal 27/06/1994;

RILEVATO CHE la ditta ha prodotto evidenze dalle quali risulta la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione che inducono ad accogliere l’istanza di rinnovo.

VISTO il parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria rilasciato con nota prot. n. 70851 del 01/07/2022 dall’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche – Distretto di Arzignano (VI) (prot. reg.le n. 295103 del 01/07/2022);

DATO ATTO che l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Montecchio Maggiore (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda di rinnovo: numero 01210033784427 del 23/02/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01210033784416 del 23/02/2022. Entrambe saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n. 2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n. 1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011 e nn. 252602 del 13 giugno 2013 e n. 529644 del 4 dicembre 2013 dell’Unità di Progetto Veterinaria, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio e sul rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria, rilasciata con proprio Decreto n. 45 del 28/06/2017 e s.m.i., alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Centro Veterinario Montecchio s.r.l.” P.IVA 04123000244 con sede in Via Generale Dalla Chiesa n.31 – Montecchio Maggiore (VI); il legale rappresentante del soggetto giuridico responsabile della struttura in parola ed il direttore sanitario è il Dott. Giovanni Barberi, medico veterinario iscritto all’ordine dei medici veterinari della provincia di Vicenza al n. 335 dal 27/06/1994;
  3. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole del Servizio Veterinario di competenza, della persistenza dei requisiti minimi e potrà, inoltre, essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, nonché per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  4. di dare atto che l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo è stata assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda di rinnovo: numero 01210033784427 del 23/02/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di autorizzazione: numero seriale 01210033784416 del 23/02/2022. Entrambe saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. di dare atto che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni, decorrenti dalla variazioni medesime, all’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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