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Bur n. 102 del 23 agosto 2022


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 67 del 09 agosto 2022

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Progetto di un'opera di invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD) ID PIANO 212. Opere di 1° stralcio afferenti il potenziamento della botte Tre Canne CUP H87B20008890002. Comune di localizzazione: Vighizzolo d'Este e Sant'Urbano (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa riguardante il primo stralcio del progetto di un'opera di invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD) e afferenti al potenziamento della botte a Tre Canne.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 7 lettera o), denominata “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione Veneto, con sede in Venezia, Cannaregio – Calle Priuli, n. 99 - CAP 30121, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 32865 del 25/01/2022;

VISTA la nota prot. n. 43265 del 31/01/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/02/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTA la DGR 989 del 05/07/2011 “Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Individuazione interventi e definizione procedure per l'attuazione degli stessi” che individua in Allegato A il progetto di “Realizzazione di un’opera d’invaso (cosiddetta “Anconetta”) sul fiume Agno-Guà-S.Caterina tra i Comuni di S.Urbano e Vighizzolo d’Este”;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 927 del 26/06/2018 “Eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013. Definitivo subentro della Regione Veneto nell’attuazione delle attività connesse al completamento degli interventi finalizzati al ripristino del territorio gravemente danneggiato dagli eventi. Quadro delle azioni e indicazioni per la rimodulazione del Piano degli interventi per il recupero delle risorse disponibili” che prevede il finanziamento del progetto relativo al “Bacino di Anconetta - 1° stralcio relativo al potenziamento della botte Tre Canne”;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi il potenziamento della botte a sifone denominata “Tre Canne” in comune di Vighizzolo d’Este mediante la realizzazione di un nuovo by pass al di sotto del canale S. Caterina che permetta di migliorare le condizioni di deflusso a monte dell’attuale restringimento rappresentato dalla botte stessa;

CONSIDERATO che gli interventi di progetto consistono nelle opere di I° stralcio del progetto complessivo di realizzazione di invaso denominato “Anconetta” sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni sul progetto presentato;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il medesimo Comitato ha disposto di richiedere ai sensi del comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 168461 del 12/04/2022;

TENUTO CONTO che il proponente ha richiesto con nota del 15/04/2022 prot. n. 174832 la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 12/04/2022 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 185753 del 26/04/2022, la presa d’atto della richiesta formulata e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con nota prot. n. 248452 del 31/05/2022;

CONSIDERATO che a seguito dell’esame della documentazione integrativa depositata dal proponente in data 31/05/2022 è emerso che parte dell’intervento risulta localizzato nel Comune di Sant’Urbano, per cui con nota prot. n. 306456 del 11/07/2022 gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, alla trasmissione della nota di avvio procedimento e alla riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni;

PRESO ATTO che il Comune di Sant’Urbano con nota prot. n. 338133 del 01/08/2022 ha comunicato l’assenza di osservazioni da parte di detta amministrazione;

PRESO ATTO altresì della documentazione integrativa volontaria pervenuta con nota prot. n. 340201 del 02/08/2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/08/2022, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • L’intervento consiste nel potenziamento della botte a sifone a Tre Canne ottenuta con la realizzazione di un bypass al di sotto del Canale Santa Caterina;
  • Il progetto prevede inoltre la realizzazione di opere di risistemazione e rinforzo di parte dell’arginatura in sinistra idraulica del Fratta Gorzone nonché opere di corazzamento di fondo e spondali a valle della botte a sifone;
  • L’intervento prevede lo scavo di circa 20.000 mc di materiale che verrà interamente impiegato nell’area d’intervento, mentre il materiale prodotto dallo scavo dei 5 microtunnels (pari a circa 2000 mc) verrà conferito in discarica;
  • Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in circa 13 mesi;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con PEC del 31/05/2022, acquisita al prot. n. 248452 e con nota del 02/08/2022 prot. n. 340201, in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022

PREMESSO che l’intervento oggetto dell’istanza risulta costituiscono un primo lotto funzionale di un progetto complessivo che prevede la realizzazione di un’opera di invaso denominato “Anconetta” che sarà in grado di contenere 3,85 milioni di mc di acqua ed è finalizzato alla laminazione delle piene nel sistema dei fiumi Fratta-Gorzone e Agno-Guà-Santa Caterina e rientra nelle opere di mitigazione del rischio idraulico ai sensi della DGR 989/11 e ss.mm.ii;

RITENUTO che le opere previste dal presente primo lotto risultano di per sé funzionali per perseguire la finalità della mitigazione del rischio idraulico, previsti dalla DGR 989 del 05/07/2011, indipendentemente dalla realizzazione dell’intero bacino di laminazione, poiché intervengono sulle problematiche attualmente presenti sulla botte a Tre Canne;

CONSIDERATO che oltre alle opere di progetto, nella fase di cantiere durante la fase di microtunneling, l’intervento prevede la realizzazione di un rilevato temporaneo in terra all’interno del canale Santa Caterina, al fine di aumentare il carico geostatico al di sopra del tratto interessato dall’operazione e consentire la realizzazione dello stesso;

CONSIDERATE le fasi operative, le tempistiche realizzative e le interferenze con la portata fluente del Canale Santa Caterina;

CONSIDERATO che il proponente non descrive un vero e proprio piano di rimozione della tura e delle misure di sicurezza previste in caso di eventi di piena, limitandosi ad affermare che è prevista la pronta realizzazione di una savanella in corrispondenza della sommità del rilevato di profondità di almeno 1-1,5 m in modo da aumentare la sezione utile al deflusso;

RITENUTO che ai fini dell’approvazione dell’intervento il proponente debba presentare un dettagliato “Piano di Emergenza” che specifichi le azioni da attuarsi in caso di eventi di piena;

CONSIDERATO che relativamente alla Relazione idraulica, il proponente ha specificato che tutte le verifiche sono state condotte a fondo fisso, in linea con l’impostazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, che prevede tale modellazione per gli alvei di pianura;

RITENUTO che in relazione ai possibili effetti sulla morfologia dell’alveo dovuti al trasporto solido, si ritiene opportuno che il “Piano di manutenzione dell'opera" allegato al progetto esecutivo dovrà dare evidenza delle modalità esecutive con cui provvedere alla rimozione del materiale eventualmente depositatosi in alveo.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che in relazione alle emissioni in atmosfera, indipendentemente dall’attendibilità delle stime previsionali effettuate dal proponente, si reputa che l’aumento degli inquinanti tipici della fase di cantiere durante i 13 mesi di lavorazione previsti, sia da considerarsi di carattere temporaneo e reversibile, nonché affrontabile attraverso le opportune misure previste dal proponente nello SPA (barriera antipolvere, bagnatura cumuli, telonatura autocarri, bagnatura ruote mezzi) a cui si ritiene opportuno aggiungere le seguenti:

  • nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso, copertura con teli dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  • evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
  • preferibilmente utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV

CONSIDERATO che relativamente alla documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo, per quanto riguarda il rilevato provvisorio sul canale Santa Caterina, l’eventuale materiale in eccesso al termine dei lavori dovrà essere gestito nell'ambito del DPR 120/2017 e quindi dovrà essere nuovamente caratterizzato e dovranno essere definiti dei siti di destino idonei attraverso Dichiarazione di Utilizzo da rendersi secondo le modalità di cui all’applicativo delle terre e rocce raggiungibile dal sito ARPAV;

CONSIDERATO che in relazione alla componente “acque superficiali” in considerazione della messa in asciutta di parte del canale S. Caterina, il proponente dovrà provvedere agli adempimenti previsti nel caso di asciutte di corpi idrici in relazione alla protezione dell’ittiofauna e dei relativi ecosistemi, ai sensi di quanto previsto dall’art.16 della L.R.19/1998, dall’art.33 del Regolamento n. 6 del 28/12/2018 e dalle disposizioni della D.G.R. n. 2757 del 16/11/2010, qualora applicabili al caso di specie;

CONSIDERATO altresì che il proponente prevede la reimmissione nel Fratta Gorzone delle eventuali acque di aggottamento della falda e che negli esiti delle analisi fornite con le integrazioni depositate in data 30/05/2022 è stato rilevato il superamento per alcuni limiti delle acque sotterranee relativamente ad un campione di acque di falda prelevato in corrispondenza dell’argine del corso d’acqua;

PRESO ATTO che in relazione a tali superamenti il proponente ha presentato integrazioni volontarie nelle quali rileva lo stato particolarmente compromesso del corso d’acqua in questione (in parte dovuta allo scarico del Consorzio Arica all’altezza di Cologna Veneta ed in parte a fattori di origine geochimica), ipotizzando inoltre che, nel caso dei metalli e solfati, ci possa essere un contributo nelle acque sotterranee proprio del Fratta Gorzone, visto che il campione è stato effettuato a pochi metri dall’argine e viste le caratteristiche disperdenti del corso d’acqua in questione;

RITENUTO comunque necessario che il proponente programmi gli interventi che richiedono scavi in profondità in periodi non particolarmente piovosi e con condizioni di minima escursione della falda. Nel caso si renda comunque necessario un abbassamento puntuale e temporaneo della falda, il proponente dovrà fornire all’ente che autorizzerà l’intervento, la verifica analitica della compatibilità delle acque emunte con le acque del corpo ricettore al fine di valutare l’eventuale necessità di un’autorizzazione temporanea allo scarico.

CONSIDERATO che il sistema idrografico interessato dagli interventi è iscritto al registro ex RD 1775/1933 ed è quindi tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004, in fase di autorizzazione dovrà essere recepita l’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 183/2022 del 28/07/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 336340 del 29/07/2022) che riconosce “[…] per le opere di 1° stralcio afferenti il potenziamento della botte Tre Canne, del progetto di un'opera di invaso (cosiddetta "Anconetta") sul fiume Agno-Guà-Santa Caterina nei Comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Lacerta bilineata;
  2. di attuare idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico sia in fase di costruzione che di esercizio;
  3. di dotare le aree di cantiere di opportune barriere per l’erpetofauna ovvero di impiegare sistemi con analoghe finalità;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.”;

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 183/2022 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017) e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e integrate con le indicazioni precedentemente descritto;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 03/08/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/08/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Vighizzolo d’Este (PD), al comune di Sant’Urbano (PD), alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Padova, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

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