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Bur n. 102 del 23 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 66 del 09 agosto 2022

Sosvi Meccanica S.r.l. Progetto per l'installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica sullo scarico della centrale di Saviner di Rocca Pietore (BL). Comune di localizzazione: Rocca Pietore (BL). Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione procedura VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione dell'installazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica sullo scarico della centrale di Saviner di Rocca Pietore (BL), situato nel Comune di Rocca Pietore (BL), per il quale la società Sosvi Meccanica S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Sosvi Meccanica S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 263980 del 10/06/2022.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/08/2022.
 

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con n. 263980 del 10/06/2022, con la quale la società SosviMeccanica S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F. 00197890213 e P.IVA 00895670255), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. denominata derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee a 50 litri al secondo;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica da attuarsi sullo scarico della centrale di Saviner nel Comune di Rocca Pietore (BL);

CONSIDERATO che per lo stesso intervento il proponente ha presentato alla Provincia di Belluno istanza di concessione alla derivazione per uso idroelettrico, con prot. n. 20842 del 11/08/2021 ai sensi della DGR 1628/2015;

CONSIDERATO che nell’ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d’acqua, ai sensi della DGR n. 1628/2015, in data 31/03/2022 si è svolta la visita locale di istruttoria e sono pervenuti i seguenti pareri:

  • Parere favorevole dell’autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, prot. n. 7975, del 30/11/2021;
  • Parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, prot. n. 99577, del 04/11/2021, in merito alla proposta di esclusione dagli obblighi di monitoraggio ante e posto operam formulata dal proponente;
  • Osservazioni del Comune di Rocca Pietore, espresse nell’ambito della visita locale del 31/03/2022;
  • Opposizione di ENEL Green Power Spa, acquisito dalla Provincia di Belluno il 22/03/2022, con prot. n. 6963;

VISTA la nota n. 273985 del 17/06/2022, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicato alle amministrazioni e agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/06/2022 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica;

VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 181/2022 della UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, pervenuta con nota prot. n. 336289 del 29/07/2022;

VISTI i contributi istruttori di ARPAV, della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e della Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, agli atti degli scriventi uffici;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 03/08/2022 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, dalla Direzione Regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Belluno, dalla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, dalla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, dall’ARPAV e da Veneto Acque S.p.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 03/08/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. 1628/2015.

Viste le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 alle soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 19 del medesimo decreto;

Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuti agli uffici VIA;

Preso atto che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, non sono pervenute osservazioni;

Valutate le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto micro-idroelettrico a coclea idraulica da attuarsi sullo scarico della centrale di Saviner nel Comune di Rocca Pietore (BL);

Considerato che la zonizzazione del Comune di Rocca Pietore (BL), definisce l’area in esame come Zona agricola di tipo E1;

Considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la Relazione Istruttoria Tecnica n. 181/2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, pervenuta con nota prot. n. 336289 del 29/07/2022, che evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza, con alcune prescrizioni;

Considerato che nel luogo di installazione dell’impianto non è definita la zonizzazione acustica, si chiede di verificare pre e post-operam, con una misurazione fonometrica, che l’opera in oggetto non alteri il clima acustico dei luoghi adiacenti all’area di realizzazione dell’opera stessa, ossia sulla destra idrografica del fiume Cordevole;

Considerato che per quanto riguarda i quantitativi di terre e rocce da scavo in esubero (450 mc circa) si suggerisce che, una volta verificati i requisiti ambientali, vengano preferibilmente riutilizzati come terre e rocce da scavo rispetto ad una gestione come rifiuto per rispettare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall’art. 179 del Testo unico ambientale;

Considerato che il Proponente ha allegato all’”Elenco autorizzazioni” il parere di esclusione, rilasciato da ARPAV, dagli obblighi di monitoraggio ante e post operam ai sensi delle Linee Guida di ARPAV per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici;

Considerato che:

  • nessuna nuova opera di derivazione dai corsi d’acqua locali verrà realizzata ma si utilizzerà una derivazione già esistente;
  • nessuna nuova opera trasversale verrà realizzata in alveo naturale, il progetto si inserisce presso un canale di scarico esistente;
  • nessuna alterazione sulla capacità di funzionamento dell’impianto di monte;
  • nessuna sostanza inquinante verrà sversata con la messa in esercizio dell’opera di progetto e non si genereranno fenomeni di hydropeaking e thermopeaking;
  • si mantiene la capacità di trasporto solido di eventuali residui minori (foglie, rametti, piccole ghiaie) che potrebbero immergersi in acqua presso la presa di progetto;
  • l’opera non ricade in Siti della Rete Natura 2000.

Considerati la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

Preso atto che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

Considerato che l’area di progetto ricade in ambito sottoposto a tutela di cui all’articolo 142, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero nella fascia di tutela del torrente Cordevole, pertanto in sede di autorizzazione unica dovrà essere ottenuta l’autorizzazione paesaggistica dall’Autorità competente;

Considerato che l’intervento in oggetto ricade in un ambito di corridoio ecologico di cui all’articolo 27 delle Norme Tecniche del PTRC vigente. In merito a quanto indicato al comma 3 del suddetto articolo, secondo il quale “Sono vietati interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua [...]”, si precisa che lo stesso va letto ai sensi del collegato comma 1 del medesimo articolo, secondo cui spetta alle Province e alla Città Metropolitana individuare con maggior dettaglio gli elementi della rete ecologica regionale, e del comma 2 per cui compete ai Comuni individuare “le misure volte a minimizzare gli effetti dei processi di antropizzazione o trasformazione dei corridoi ecologici.”. Inoltre, ai sensi del comma 4, si evidenzia che “Eventuali interferenze fra corridoi ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire la funzione ecologica dei corridoi.”;

Considerato che per alcuni mappali interessati designati ad uso civico, dovrà essere presentata istanza di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/94, dell’art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell’art. 41 del R.D. n. 332/1928;

Considerato che l’area in oggetto è interessata da interventi di sistemazione post Vaia e dal passaggio della pista ciclabile Alleghe – Malga Ciapela, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione unica dovrà essere garantito il mantenimento della fruibilità della pista ciclabile e del percorso naturalistico e la funzionalità delle opere di sistemazione eseguite;

Considerato che, nel caso che durante l’esecuzione dei lavori si debba mettere in asciutta parte del fiume Cordevole, dovranno essere valutate eventuali misure di mitigazione sulla fauna ittica, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 19/1998, dell’art. 33 del Regolamento n. 6 del 28/12/2018 e delle disposizioni della D.G.R. n. 2757 del 16/11/2010.

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto entro 15 giorni dalla sua adozione;

Valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle valutazioni e condizioni ambientali indicate, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

Viste le opposizioni preliminari al progetto presentate da Enel Green Power Italia S.r.l. in fase di istruttoria dell’istanza di derivazione, a causa dell’interferenza con l’opera di scarico dell’impianto esistente Enel di Saviner;

Considerato che successivamente all’espressione del parere da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Belluno, dove si formerà il parere unico regionale per la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto in argomento ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il progetto sarà sottoposto alla Commissione istituita, ai sensi dell’art. 9 del R.D. n. 1775/1933, presso la Provincia di Belluno, per l’analisi delle osservazioni e delle opposizioni raccolte durante l’istruttoria finalizzata al rilascio della concessione a derivare.

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto presentato dalla società Sosvi Meccanica S.r.l. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
 

1

Macrofase

Ante operam e post operam

Oggetto della condizione

Ai fini di verificare che l’installazione non alteri il clima acustico dei luoghi adiacenti all’area di
realizzazione dell’opera stessa, ossia sulla destra idrografica del fiume Cordevole, il proponente dovrà:
       1. verificare, con una misurazione fonometrica ante operam (prima dell’inizio della
           cantierizzazione) il clima acustico dei luoghi adiacenti;
       2. verificare, con una misurazione fonometrica post operam, il clima acustico dei luoghi
           adiacenti all’area di realizzazione dell’opera stessa, rispetto ai valori misurati nell’ante operam.
Entrambi i documenti dovranno essere firmati da un tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale
Enteca e dovranno essere redatti seguendo le linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008, pubblicate nel
sito web di ARPAV.
Il documento contenente gli esiti delle misurazioni ante e post operam e le relative valutazioni dovrà essere
trasmesso al Comune, alla Provincia di Belluno, alla Regione Veneto e ad ARPAV.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro sei mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto la ditta dovrà inviare la relazione contenente gli esiti e le valutazioni di entrambe le misurazioni di cui ai punti a) e b).

Soggetto verificatore

Comune di Rocca Pietore anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

2

Macrofase

Corso d’opera e post operam

Oggetto della condizione

Dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni contenute nella nota prot. n. 336289 del 29/07/2022 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV:
        a. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli
            ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di
            equivalente idoneità per le specie segnalate: Podarcis muralis, Coronella austriaca,
           Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus;
        b. di attuare idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico sia in fase di
            costruzione che di esercizio;
        c. di impiegare, laddove previsto, sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione
            luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e
            altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con
            lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in
            particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri,
            imenotteri e ortotteri.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica la ditta dovrà inviare all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza una relazione per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Soggetto verificatore

Regione Veneto, U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/08/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/08/2022 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Sosvi Meccanica S.r.l. (P.IVA 00895670255 e C.F. 00197890213), con sede legale in via Alemagna, 9, a Ospitale di Cadore (Bl),
    (PEC: amministrazione.sosvimeccanica@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno (BL), al Comune di Rocca Pietore (BL), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

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