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Bur n. 102 del 23 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 99 del 18 maggio 2022

Ditta Eco Flumen S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Via B. Cristofori n. 10, Comune di Jesolo (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio definitivo riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 per le BAT Conclusions 2018 e per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta Eco Flumen S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio definitivo, conseguente all'esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi previsti dalla DGRV n. 3273 del 03.11.2009 e DGRV n. 572 del 21.04.2015 (modificata con DDDA 226 del 29.03.2021), riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 per le BAT Conclusions 2018 e per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.
 

Il Direttore

(1) VISTA la DGRV n. 3273 del 03.11.2009, con la quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzato l’intervento e rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 per l’esercizio provvisorio per l’installazione di gestione rifiuti della Ditta Eco Flumen S.r.l.;

(2) CONSIDERATO che in data 02.02.2013 la Ditta ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio dell’installazione e in data 11.10.2013 ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico funzionale, comprensivo di modifiche non sostanziali apportate al fine di migliorare alcuni aspetti gestionali;

(3) VISTA la DGRV n. 572 del 21.04.2015, con la quale è stato espresso, per il progetto di modifica dell’impianto, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’autorizzazione alla realizzazione ed è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio dell’installazione in oggetto;

(4) VISTA la prescrizione n. 4 del parere della Commissione VIA (allegato A alla DGRV n. 572/2015), la quale prevedeva che ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b) della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto di modifica devono iniziare entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione e la messa in esercizio provvisorio dell’installazione deve avvenire entro i successivi 36 mesi dalla data di inizio lavori;

(5) VISTA la nota prot. reg. n. 214586 del 03.06.2019 con la quale, in riscontro alla nota della Ditta del 23.04.2019 (prot. reg. n. 165244 del 26.04.2019) sono stati forniti chiarimenti in merito ai termini fissati per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato in sede di procedura di VIA e AIA, chiarendo le tempistiche stabilite dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 104/2017 (anni cinque dalla data della pubblicazione del provvedimento di Valutazione di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto);

(6) VISTO il DDDA n. 410 del 27.04.2020, con il quale, a seguito di motivata istanza presentata dalla Ditta con nota del 18.04.2020 (prot. reg. n. 160241 del 20.04.2020), è stata rilasciata la proroga di 12 mesi per la realizzazione delle opere approvate con DGRV n. 572/2015;

(7) VISTA l’istanza presentata dalla Ditta il 10.12.2020 (prot. reg. n. 527875 del 11.12.2020), tendente a ottenere la modifica “in riduzione” del progetto approvato con DGRV n. 572/2015, per le motivazioni ivi espresse, consistente nella rinuncia della linea di trattamento chimico-fisico [D9];

(8) VISTA la nota prot. reg. n. 45921 del 01.02.2021, con la quale la scrivente Direzione, a seguito della sopra citata istanza, ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento di modifica del progetto approvato e dell’AIA dell’esercizio provvisorio; con la medesima nota è stata contestualmente indetta, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona;

(9) VISTA la nota del 08.02.2021 (prot. reg. n. 59886 del 09.02.2021) con la quale Veritas, in riferimento alla sopra richiamata indizione, ha comunicato il proprio “nulla osta all’attuazione delle modifiche comunicate”, evidenziando nel contempo la necessità di aggiornare l’AIA dell’esercizio definitivo, esplicitando le informazioni e le caratteristiche degli scarichi esistenti, attraverso l’aggiornamento della documentazione agli atti, stante le mutate condizioni in termini normativi e tariffari;

(10) CONSIDERATA la documentazione trasmessa dalla Ditta a riscontro della sopra citata nota di Veritas, finalizzata all’aggiornamento delle caratteristiche delle acque gestite presso l’installazione, a seguito della rinuncia della linea di trattamento chimico-fisico [D9] e al relativo scarico;

(11) VISTO il DDDA 226 del 29.03.2021 con il quale è stato modificato il Progetto approvato e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio dell’installazione a seguito della rinuncia da parte della Ditta alla realizzazione della sezione trattamento chimico-fisico [D9] dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi autorizzata con la DGRV n. 572/2015;

(12) VISTA la nota della Ditta acquisita al prot. reg. n. 179416 del 20.04.2021 (e relativi allegati di cui al prot. reg. 179428 e 179434 del 20.04.2021) contenente, in ottemperanza al punto 6.1 del Decreto DDDA n. 226 del 29.03.2021, la seguente documentazione:

  • il Certificato di collaudo funzionale dell’installazione nella nuova configurazione e allegati;
  • la documentazione relativa all’audit da parte della società RINA Services S.p.A. per il rinnovo della Certificazione ISO 14001;
  • la documentazione attestante la validità delle garanzie finanziare in essere;
  • la nomina del Tecnico Responsabile;
  • la revisione n.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo relativo alle attività dell’installazione;

(13) RITENUTO che non sussista la necessità effettuare una nuova verifica del collaudo dell’installazione ai sensi della DGRV 2794/2010, tenuto conto che era già stato svolto per la DGRV n. 3273 del 03.11.2009 e che le modifiche in diminuzione approvate con DDDA 226 del 29.03.2021 non riguardano nuove tecnologie o parti tecniche;

(14) VISTA la nota prot. reg. n. 241380 del 26.05.2021 contenente, in ottemperanza al punto 6.2 del Decreto DDDA n. 226 del 29.03.2021, la seguente documentazione:

  • Relazione tecnica sulla verifica dell’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions 2018);
  • Gruppi di miscelazione;

(15) VISTO il DDDA 441 del 24.05.2021 con il quale sono stati revocati, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, il DDATST n. 86 del 13.11.2018, il DDATST n. 30 del 21.03.2019 e il DDDA n. 182 del 17.06.2019 relativi l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018;

(16) CONSIDERATO che con il DDDA 441 del 24.05.2021, contestualmente alla revoca dei sopracitati Decreti, è stato comunicato l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, d.lgs. 152/06, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime;

(17) RITENUTO che i gruppi di miscelazione inviati con prot. reg. n. 241380 del 26.05.2021 (richiesti con DDDA n. 226 del 29.03.2021) costituiscono ottemperanza ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 relativamente al DDDA 441 del 24.05.2021;

(18) VISTA la comunicazione di avvio del procedimento inviata con prot. n. 294560 del 30.06.2021 per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;

(19) CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio
(https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);

(20) VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 5 ottobre 2021 in modalità videoconferenza trasmessa con prot. n. 375608 del 25.08.2021;

(21) VISTE le osservazioni inviate da ARPAV con prot. n. 2021-0078813/U del 01.09.2021 (acquisite al prot. reg. n. 385702 del 02.09.2021) relativamente alle informazioni concernenti le operazioni di miscelazione trasmesse in ottemperanza al punto 6.2 del Decreto DDDA n. 226 del 29.03.2021;

(22) VISTE le informazioni integrative inviate dalla Ditta con nota del 28.09.2021 (prot. reg. n. 432836 del 30.09.2021);

(23) VISTE le risultanze della Conferenza dei Servizi del 05.10.2021 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 475167 del 19.10.2021 e le richieste di integrazioni ivi contenute;

(24) VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 07.03.2022 e acquista al prot. reg. n. 108778 del 09.03.2022;

(25) VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 01.04.2022 in modalità videoconferenza trasmessa con prot. n. 115545 del 14.03.2022;

(26) VISTO il nulla osta allo scarico nei collettori di pubblica fognatura rilasciato da Veritas S.p.A. prot. 33253/2022 del 20.04.2022 (prot. reg. n. 189165 del 27.04.2022) e le condizioni in esso elencate;

(27) VISTE le risultanze della Conferenza dei Servizi del 01.04.2022 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 183511 del 22.04.2022;

(28) CONSIDERATO che il termine “stoccaggio” si riferisce esclusivamente alla definizione di cui all’art. 183 c.1 lett. aa) del d.lgs. n. 152/2006, ossia alle operazioni R13 e D15, le quali devono essere condotte in modo che la natura/composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia sempre identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

(29) CONSIDERATO che l’accorpamento di carichi con il medesimo codice CER e eventuale riconfezionamento (D14/R12) consiste nella commistione di partite di rifiuti provenienti da produttori diversi aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime HP, finalizzata all’invio ad impianti terzi;

(30) CONSIDERATO che la separazione per gravità naturale può avvenire sia in fase di stoccaggio, sia di accorpamento, sia di miscelazione e che la caratterizzazione delle frazioni esitanti deve avvenire ai sensi della normativa vigente;

(31) CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;

(32) CONSIDERATO pertanto che è necessario comprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio D15 anche i quantitativi di rifiuti prodotti presso l’installazione, senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell’installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio D15 di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;

(33) RITENUTO di inserire, al fine del calcolo delle soglie di AIA di cui all’art. 6 comma 13 lett. a) del d.lgs. 152/06, le potenzialità massime giornaliere di trattamento;

(34) VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(35) CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

(36) RITENUTOsulla base di tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta Eco Flumen S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Via B. Cristofori n. 10, Comune di Jesolo (VE);

decreta

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare alla ditta Eco Flumen S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Via B. Cristofori n. 10, Comune di Jesolo (VE), C.F./P.IVA e Reg. Imp. VEIT03119840274, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione catastalmente censita al mappale n. 753 del foglio 71 del censuario del Comune di Jesolo;

3. di riconoscere che Ditta Eco Flumen S.r.l. è il gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;

4. di prevedere il successivo riesame dell’AIA secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001, si prescrive inoltre che:

4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città metropolitana di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

 

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

6. di autorizzare presso l’installazione:

6.1. la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; le operazioni di cui al punto 7potranno essere eseguite sui rifiuti secondo la tabella di cui all’Allegato A;

6.2. l’esercizio delle linee impiantistiche individuate in Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, per il trattamento dei rifiuti di cui al punto precedente;

7. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento all’allegato B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento:

7.1. stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13/D15], i quali possono essere:

7.1.1. reindirizzati successivamente ad impianti terzi di gestione rifiuti (“stoccaggio puro”);

7.1.2. inviati alle successive operazioni di trattamento eseguite presso le varie sezioni impiantistiche interne (“stoccaggio funzionale”);

7.1.3. prodotti dalla Ditta derivanti dalle attività operative interne;

7.2. accorpamento [R12/D14] di carichi aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine e le eventuali HP;

7.3. separazione per gravità [R12/D13], di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentano fasi disomogenee, anche congiuntamente tra partite di rifiuti con medesimo CER (e medesime HP se pericolosi), al fine di separare le diverse fasi formatesi per gravità naturale; le frazioni ottenute verranno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta;

7.4. miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13]

7.4.1. non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 12, anche con eventuale contemporanea separazione per naturale gravità di frazioni separate; le miscele di rifiuti ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti terzi di trattamento;

7.4.2. in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, esclusivamente tra rifiuti pericolosi con medesimo CER e differenti HP, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 12, anche con eventuale contemporanea separazione per naturale gravità di frazioni separate; le miscele di rifiuti ottenute saranno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti terzi di trattamento;

8. di stabilire le seguenti prescrizioni:

8.1. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 7derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

8.2. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 7derivino rifiuti dalla grigliatura funzionale alle operazioni di scarico e di sollevamento, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti;

 

Quantitativi autorizzati

9. di autorizzare, presso l’installazione, la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

9.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 477 Mg, di cui al massimo 238,5 Mg di rifiuti pericolosi e di cui al massimo 76 Mg di rifiuti solidi;

9.2. la capacità massima di stoccaggio è così distribuita (zone identificate come da Allegato B al presente provvedimento):

TIPOLOGIA

CLASSIFICAZIONE

OPERAZIONI

STOCCAGGIO

ZONA

Mg

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

SERBATOI 4-5-6

B1

54

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 - D13-D14

108

LIQUIDI

NON PERICOLOSI.

R13 - R12

SERBATOI 1-2-3

B2

54

LIQUIDI

NON PERICOLOSI.

D15 - D13 - D14

108

 

 

 

 

subtotale

324

LIQUIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

CONTENITORI

C1

10

LIQUIDI

PERICOLOSI

D15 - D13 - D14

CONTENITORI

15

LIQUIDI

NON PERICOLOSI

R13 - R12

CONTENITORI

C2

10

LIQUIDI

NON PERICOLOSI

D15 - D13-D14

CONTENITORI

15

 

 

 

 

subtotale

50

SOLIDI

PERICOLOSI

R13 - R12

VARIO

D1

15

SOLIDI

PERICOLOSI

D15 - D14

VARIO

23

SOLIDI

NON PERICOLOSI

R13 - R12

VARIO

D2

15

SOLIDI

NON PERICOLOSI.

D15 - D14

VARIO

23

 

 

 

 

subtotale

76

LIQUIDI

PERICOLOSI

STOCCAGGIO IN INGRESSO
Destinati a R o D

SERBATOIO 8

B1

13,5

LIQUIDI

NON PERICOLOSI

STOCCAGGIO IN INGRESSO
Destinati a R o D

SERBATOIO 7

B2

13,5

 

 

 

 

subtotale

27

TOTALE COMPLESSIVO        

477

 

Stoccaggio [Mg]

Rifiuti

Totale

Liquidi

401

Solidi

76

 

477

 

 

Stoccaggio [Mg]

Rifiuti

Totale

Non pericolosi

238,5

Pericolosi

238,5

 

477

 

9. 3. la potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12 -D13-D14):

  • annuale - 40.000 Mg/anno di cui al massimo 25.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;
  • giornaliera - 450 Mg/anno di cui al massimo 225 Mg/anno di rifiuti pericolosi;

 

Attività/Operazioni

Potenzialità massima

Giornaliera [Mg/giorno]

Annua [Mg/anno]

R12 - D13 – D14

(NP+P)

450

40.000

solo P

225

25.000

 

 

Conferimento di rifiuti

10. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

10.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica così come definito dalle procedure descritte all’interno del PGO; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

10.2. potranno essere accettati in impianto rifiuti privi di analisi chimica esclusivamente nel caso in cui gli stessi provengano da attività di messa in sicurezza di emergenza (ad esempio a seguito di sversamenti, incendi e altri eventi non prevedibili) o comunque quando non sia tecnicamente possibile effettuare preliminarmente l’analisi del rifiuto (ad esempio per rifiuti derivanti da attività di lavaggio di serbatoi e cisterne generati durante l’attività stessa di manutenzione della Ditta presso clienti esterni) e per i quali non sia possibile procedere a preventiva omologa; in tali casi i rifiuti dovranno essere stoccati singolarmente e separatamente secondo la procedura presente all’interno del PGO;

10.3. all’interno dei serbatoi 7 e 8 (rispettivamente per i rifiuti non pericolosi e pericolosi) potranno essere stoccati singolarmente solamente rifiuti in ingresso in attesa di analisi o verifiche preliminari di cui al punto 10.2nonché rifiuti da sottoporre a preventivo controllo di conformità secondo la procedura presente all’interno del PGO;

10.4. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa e procede ad una formale validazione delle attività di trattamento cui sarà sottoposto il rifiuto;

10.5. dovrà essere tempestivamente comunicata, secondo la procedura approvata nel PGO, alla Regione, all’ARPAV, alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

 

Prescrizioni generali

11. di autorizzare la Ditta alla gestione dell’installazione in conformità alle seguenti prescrizioni:

11.1. la gestione dell’installazione deve avvenire in conformità al progetto e dei relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

11.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti;

11.3. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica, fatta salva la procedura interna indicata nel PGO per la riclassificazione dei rifiuti prodotti dalla Ditta nei casi specifici ivi indicati;

11.4. il registro di carico e scarico dovrà riportare, nello spazio riservato alle annotazioni, il numero di serbatoio o dell’area ove è effettuato lo stoccaggio dei rifiuti con esplicito riferimento alla planimetria di cui all’Allegato B; nelle more dell’aggiornamento del sistema delle registrazioni obbligatorie, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di validità del presente provvedimento, potrà essere utilizzato in sostituzione il software gestionale interno per la tracciabilità;

11.5 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

11.6. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

11.7. le aree e i serbatoi adibiti allo stoccaggio devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per i fusti e cisternette la cartellonistica deve indicare i codici del Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; per i serbatoi l’identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;

11.8. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte;

11.9. tutti i serbatoi devono essere inseriti entro bacini di contenimento con volume pari almeno al volume del contenitore maggiore (da intendersi: il bacino deve avere capacità utile a contenere come minimo i volumi che eccedono l’altezza utile di contenimento relativi al serbatoio che presenta i volumi eccedenti maggiori);

11.10. resta fermo l’obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento dei serbatoi utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;

11.11. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

11.12. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell’installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione;

11.13. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta; nelle more dell’aggiornamento del sistema delle registrazioni obbligatorie, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di validità del presente provvedimento, potrà essere utilizzato in sostituzione il software gestionale interno per la tracciabilità;

11.14. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

11.15. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

11.16. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso;

11.17. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;

11.18. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

11.19. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;

11.20. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

11.21. durante l’effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l’accesso dei mezzi d’opera e di emergenza;

11.22. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

11.23. ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;

11.24. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

11.25. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica;

11.26. la gestione dell’installazione deve avvenire nel rispetto delle procedure operative (PGO) così come modificato ai sensi del presente provvedimento;

11.27. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati, nonché per ispezioni e controlli da parte dell’Autorità di Controllo.

 

Miscelazione

12. le operazioni di miscelazione, di cui al punto 7.4.1e 7.4.2, devono avvenire con le seguenti modalità:

12.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi; la miscelazione deve avvenire sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A al presente provvedimento;

12.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

12.3. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

12.4. l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, eventuali deroghe potranno essere valutate sulla base di specifiche istanze;

12.5. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 è consentita esclusivamente tra rifiuti pericolosi con medesimo CER e caratteristiche di pericolo diverse; alla miscela in uscita potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie;

12.6. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 tra rifiuti pericolosi con medesimo CER e differenti HP deve avvenire previa verifica documentale preliminare di ''fattibilità", condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, eseguita sulla base della documentazione disponibile, delle analisi chimiche in possesso e della tipologia/provenienza dei rifiuti destinati a miscelazione così come esplicitata all’interno del PGO; la verifica deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

12.7. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza;

12.8. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

12.9. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

12.10. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

 

Emissioni in atmosfera

13. di autorizzare la Ditta alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, attraverso il seguente camino collegato al sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni indicato nella planimetria Allegato B e nel rispetto delle successive prescrizioni:

Camino (n)

Provenienza

Impianto di abbattimento

Portata operativa

1

Capannone interno:

  • baie di scarico rifiuti
  • sfiati serbatoi
  • Filtro a tasche
  • Adsorbitore a carboni attivi

12.800 Nm3/h

 

13.1. devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione
 

Camino (n)

Parametro

Limite alla Emissione (mg/Nm3)

1

Composti organici del carbonio* (C.O.V. espressi come C totale C.O.T.)

20

Polveri

5

 

*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm3 per la classe 1.

13.2. il camino deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi); quest’ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

13.3. la Ditta deve mantenere in funzione il sistema di aspirazione/trattamento delle emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi durante qualsiasi movimentazione interna dei rifiuti nonché l’aspirazione/trattamento delle emissioni derivanti dalle baie di conferimento durante il carico/scarico dei rifiuti;

13.4. la Ditta è tenuta al rispetto di intervalli cautelativi di sostituzione dei carboni attivi utilizzati nel sistema di abbattimento emissioni in funzione degli andamenti di saturazione, secondo la procedura concordata con ARPAV e Provincia, che costituisce parte integrante del Piano di Monitoraggio e Controllo;

13.5. tutti i portoni di accesso alle aree fonte di emissioni odorigene dovranno essere di norma tenuti chiusi;

13.6. le sezioni dell’impianto da sottoporre ad aspirazione sono individuate in planimetria in Allegato B al presente provvedimento;

13.7. le operazioni di scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare emissioni diffuse; a tal fine devono essere condotte garantendo l’assenza di sfiati all’esterno della zona di scarico posta sotto aspirazione di cui in planimetria Allegato B oppure mediante mezzi dotati di sistema a ciclo chiuso per il recupero degli sfiati;

13.8. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione/collaudo;

13.9. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

13.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare al punto di emissione autorizzato sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

13.11. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento;

13.12. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

13.12.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;

13.12.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;

13.12.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;

13.12.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell’Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;

13.12.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell’effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;

13.13. qualora la gestione dell’impianto provochi conclamata situazione di produzione di odori molesti, l’azienda dovrà fornire delle soluzioni alle problematiche emerse con interventi di mitigazione e proporre dei piani di monitoraggio.

 

Gestione delle acque

14. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, la Ditta allo scarico delle acque reflue, previo trattamento di disoleatura/dissabbiatura, attraverso tre punti di scarico intermedi (denominati JS12/1, JS12/2 e JS12/3 come da planimetria di cui all’Allegato C), nel collettore comunale in Via B. Cristofori attraverso i due punti di immissione presenti, 
 

Scarico intermedio

Provenienza

JS12/1

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento dell’area di distribuzione carburante e piazzale di transito e parcheggio

JS12/2

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio

JS12/3

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio

 

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. vengano rispettati i valori limite di emissione di cui alla Tabella A allegata al parere Veritas prot. n. 33253/2022 del 20.04.2022 (Allegato D);

14.2. vengano rispettate tutte le condizioni contenute nel medesimo parere Veritas prot. n. 33253/2022 del 20.04.2022 (Allegato D);

14.3. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;

15. di prendere atto che:

15.1. le acque meteoriche dilavanti la copertura del capannone vengono direttamente scaricate in pubblica fognatura (scarico denominato JS12/6 come da planimetria di cui all’Allegato C);

15.2. le acque provenienti dai servizi igienici e dalla cucina assimilabili alle domestiche vengono raccolte e trattate da due distinti sistemi composti da vasca biologica e vasca condensa grassi e quindi scaricati in pubblica fognatura (scarichi denominati JS12/4 e JS12/5 come da planimetria di cui all’Allegato C);

15.3. i punti di scarico intermedi sono così collettati alla rete fognaria:
 

Recettore

Punto di immissione in fognatura

Provenienza

Scarico intermedio

Fognatura acque miste

Lato Est

Acque meteoriche di dilavamento (c.5 art.39 PTA Regione Veneto)

JS12/6

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento dell’area di distribuzione carburante e piazzale di transito e parcheggio

JS12/1

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio

JS12/2

Acque reflue assimilate alle domestiche

JS12/4

Lato Ovest

Acque reflue di 1^ e 2^ pioggia di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio

JS12/3

Acque reflue assimilate alle domestiche

JS12/5

 

16. di prescrivere inoltre che:

16.1. vengano rispettate le condizioni riportate nel nulla osta allo scarico rilasciato da Veritas (prot. n. 33253/2022 del 20.04.2022) e riportato in Allegato D al presente provvedimento;

16.2. i pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibile al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;

16.3. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

16.4,. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con modalità concordate con ARPAV e gestore della pubblica fognatura;

16.5. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;

16.6. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;

16.7. il gestore della fognatura o Enti da esso delegati, potrà eseguire ispezioni e verifiche nella condotta di fognatura e negli appositi pozzetti d’ispezione dell’insediamento produttivo senza dare alcun preavviso alla Ditta; ostacoli ed opposizioni poste dalla ditta comportano la revoca immediata dell’autorizzazione allo scarico;

16.8. l’area interna del capannone deve risultare impermeabilizzata e isolata idraulicamente dall’esterno; gli eventuali spanti all’interno dell’area del capannone dovranno essere raccolti e gestiti come rifiuto;

16.9. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a idoneo trattamento;

 

PMC/PGO

17. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):

17.1. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Città metropolitana di Venezia una versione aggiornata del PMC e del PGO sulla base del presente provvedimento e sulla base delle indicazioni espresse da ARPAV; successivamente la Regione provvederà alla formale approvazione, previo parere di ARPAV e Città metropolitana di Venezia; nelle more dell’approvazione del PMC e del PGO aggiornati si applicano, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC rev. n.4 del 03.02.2022 e il PGO rev. n.0 del 03.02.2022, acquisiti al prot. reg. n. 108778 del 09.03.2022;

17.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Città metropolitana di Venezia;

17.3. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Jesolo, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

17.4. le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Città metropolitana di Venezia ed ARPAV); sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;

 

Ulteriori prescrizioni

18. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

18.1 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

18.2. deve essere garantito l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

18.3. si prende atto della valutazione di impatto acustico del 08.10.2020 acquisita con la documentazione di collaudo al prot. reg. n. 179434 del 20.04.2021; i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); la frequenza e i metodi di monitoraggio sono quelli indicati nel PMC;

18.4. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

18.5. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione;

18.6. le strutture in acciaio dell’installazione devono risultare collegate all’impianto di messa a terra;

18.7. resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione, entro 30 giorni dalla trasmissione del provvedimento, dell’aggiornamento delle garanzie finanziarie alla Città metropolitana di Venezia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

18.8. ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

18.9. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

18.10. in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

19. di allegare al presente provvedimento:

  • Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
  • Allegato B: Layout installazione;
  • Allegato C: Planimetria scarichi;
  • Allegato D: Parere Veritas prot. n. 33253/2022 del 20.04.2022;

20. di comunicare il presente provvedimento alla ditta Eco Flumen S.r.l, al Comune di Jesolo, alla Città metropolitana di Venezia, ad ARPAV Area Tecnico Gestionale e ad ARPAV DAP Venezia;

21. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

22. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

23. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

99_Allegato_A_DDR_99_18-05-2022_483048.pdf
99_Allegato_B_DDR_99_18-05-2022_483048.pdf
99_Allegato_C_DDR_99_18-05-2022_483048.pdf
99_Allegato_D_DDR_99_18-05-2022_483048.pdf

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