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Bur n. 102 del 23 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 198 del 02 agosto 2022

NEKTA AMBIENTE S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE) e ubicazione in via E. Majorana n.5, in Comune di Noventa di Piave (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1, e 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006. Riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla NEKTA Ambiente S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, con valenza di rinnovo, per l'attività di gestione rifiuti nell'installazione ubicata in Noventa di Piave (VE), Via E. Majorana 5.
 

Il Direttore

(1) VISTO il DSRAT n. 38 del 30.06.2009, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Eco-Energy S.p.a. per l’installazione di gestione rifiuti ubicata in via E. Majorana n.5, in Comune di Noventa di Piave (VE);

(2) VISTO il DSRAT n. 47 del 14.07.2009, con il quale è stata modificata l’AIA n. 38/2009 nel merito di alcune operazioni autorizzate e prescrizioni gestionali (punti 5.3.1, 5.3.3, 5.4, 7, 9.10.2, 9.10.3, 10.4);

(3) VISTO il DSRAT n. 43 del 30.06.2010, con il quale è stato modificato il punto 12 dell’Allegato B dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 rimuovendo il parametro “grassi e oli animali e vegetali” tra quelli per cui è necessario effettuare la determinazione analitica;

(4) VISTO il DSRA n. 4 del 02.02.2011, con il quale è stato sostituito l’Allegato C, riportante il fac-simile della scheda di registrazione per le attività di miscelazione, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009;

(5) VISTO il DSRA n. 39 del 14.06.2012, con il quale è stata volturata la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i alla Eco-Energy S.r.l, con contestuale modifica della sede legale;

(6) VISTO il DDDA n. 85 del 12.11.2014, con il quale è stata sospesa con effetto immediato l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i. alla Eco-Energy S.r.l. in liquidazione, fallita in data 21.11.2013, fatte salve le operazioni di stoccaggio dei rifiuti già presenti all’interno dello stabilimento fino alla loro completa eliminazione;

(7) VISTO inoltre che con il sopra richiamato Decreto n. 85/2014 è stato contestualmente avviato, ai sensi della L. n. 241/1990, il procedimento finalizzato al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i. nonché il procedimento volto alla eventuale revoca della stessa, fissando in 30 giorni il termine per la presentazione della documentazione si sensi del comma 5 dell’art. 29-octies;

(8) VISTO il DDDA n. 1 del 16.01.2015, con il quale è stata confermata la sospensione dell’efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i. disposta con Decreto n. 85/2014, estendendo i termini della sospensione dell’attività anche all’attività di stoccaggio rifiuti che doveva cessare con la rimozione di tutti i rifiuti depositati presso lo stabilimento e portata a termine entro trenta giorni dal ricevimento del decreto stesso;

(9) VISTO inoltre che con il sopra richiamato Decreto n.1/2015 è stata rideterminata per il giorno 11.05.2015 la scadenza per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5 dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, contestualmente sospendendo i termini del procedimento volto al riesame ed alla eventuale revoca dell’AIA;

(10) VISTO il DDDA n. 18 del 16.03.2016, con il quale è stata volturata l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i. a favore della Nekta Ambiente S.r.l. con sede legale in via Bruno Pontecorvo 1, San Donà di Piave (VE);

(11) CONSIDERATO che con il medesimo Decreto n. 18/2016 è stato contestualmente stabilito di subordinare il riavvio delle attività di gestione rifiuti presso l’installazione in parola all’accertata ottemperanza di una serie di condizioni ivi elencate, stante la prolungata chiusura della stessa, nell’ambito della procedura di riesame avviato con Decreto n. 85/2014,

(12) VISTO il DDATST n. 28 del 28.10.2016 con il quale:

  • è stato autorizzato il riavvio dell’esercizio dell’installazione in misura ridotta rispetto a quanto autorizzato con Decreto n. 38/2009, nello specifico:
  • capacità complessiva di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi (R13, D15): 2.300 Mg; 
  • potenzialità di trattamento per le altre operazioni (R3, R4, R12, D13, D14), di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi: 800 Mg/giorno;
  • veniva comunicato l’avvio del procedimento di riesame, sull’intera installazione, ai sensi degli artt. 29-quater, comma 3 e 29-octies comma 5, del d.lgs. n. 152/2006;
  • venivano confermate tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 e s.m.i. fino al rilascio dell’AIA riesaminata, per quanto non in contrasto con lo stesso provvedimento;
  • veniva fissata la data di scadenza dell’autorizzazione di cui allo stesso decreto al 30.06.2019;

(13) VISTE le note acquisita al prot. reg. n. 156079, 156090, 156103 del 20.04.2017, con la quale la Nekta Ambiente S.r.l. ha presentato la documentazione ai fini del riesame;

(14) VISTO il DDATST n. 37 del 12.05.2017, così come integrato e modificato dal DDATST n. 45 del 30.05.2017, con il quale viene approvato formalmente il Piano e Monitoraggio e Controllo nella versione rev. 23.01.2013 con le modifiche di cui alla versione datata 21.02.2017 (prot. reg. n. 77428 del 24.02.2017);

(15) VISTA la nota prot. reg. n. 200056 del 22.05.2017, con la quale la Direzione Ambiente, per le motivazioni ivi espresse, con particolare riferimento ai contenuti della documentazione presentata per il riesame (di cui alla premessa 13), invitava la Nekta Ambiente S.r.l a provvedere all’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 8 della L.R. n. 4/2016;

(16) VISTO il DDATST n. 109 del 28.12.2017 con il quale viene sospeso il termine di cui al punto 9.8 del DRSAT n. 38 del 30.06.2009 (limiti temporali dello stoccaggio), limitatamente a determinate partite di rifiuti, per giorni 60, a causa di un principio d’incendio sviluppatosi durante il mese di aprile 2017;

(17) VISTO il DDATST n. 96 del 13.11.2018, con il quale viene modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38/2009 a seguito dell’emanazione della DGR n. 119/2018 “Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti” e le successive proroghe per l’adeguamento alle disposizioni ivi contenute, concesse con il DATST n. 29 del 21.03.2019 e con il DDDA n. 181 del 17.06.2019, in seguito ad alcune ordinanze del TAR Veneto che hanno disposto la sospensione dell’efficacia della DGRV n. 119/2018;

(18) VISTA la nota prot. reg. n. 505948 del 12.12.2018, con la quale la Regione ha confermato la validità dell’AIA n. 28/2016 (che ne aveva fissato la scadenza al 30.06.2019), fino rilascio del provvedimento di riesame, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

(19) VISTO il DDDCV n. 11 del 31.01.2019, con il quale viene disposto l’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto finalizzato all’aggiornamento tecnologico presentato dalla Società Nekta Ambiente, acquisito con prot. reg. n. 65926 del 20.02.2018, per le motivazioni ivi contenute;

 (20) VISTA la nota del 08.03.2019, acquisita al prot. reg. n. 106839 del 15.03.2019, con la quale la Nekta Ambiente Srl ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, l’intenzione di realizzare alcune modifiche all’installazione con riferimento alle valutazioni effettuate dal Comitato VIA, di cui al DDDCV n. 11 del 31.01.2019, circa l’inserimento di un trituratore/vaglio all’interno del capannone D;

(21) VISTO il DDATST n. 38 del 02.04.2019, con il quale, in conseguenza dell’incendio sviluppatosi in data 11.03.2019, è stata sospesa l’attività di gestione di rifiuti presso l’installazione, limitatamente alla zona interessata dall’evento (area/capannone D), fino al ripristino delle condizioni precedenti all’evento e all’ottenimento del nuovo CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

(22) VISTO il DDDA n. 593 del 27.11.2019, con il quale è stata riavviata l’attività, sospesa come richiamato alla premessa precedente, presso il capannone D e contestualmente revocato il DDDATST n. 38/2019;

(23) CONSIDERATO che con lo stesso Decreto n. 593/2019 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Società con nota del 08.03.2019 (richiamate in premessa 20), subordinando l’avvio delle “nuove apparecchiature” alla comunicazione al CPVVF della Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata dall’asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012 (redatte ai sensi dell’art. 16 comma 4 del d.lgs. 139/2006) come previsto all’art. 4 comma 1 del DPR 151/2011, dandone comunicazione agli Enti ai quali è stato inviato lo stesso provvedimento;

(24) CONSIDERATO altresì che con il DDDA n. 593/2019 (notificato con nota n. 519753 del 03.12.2019), è stato altresì richiesto, al punto 7, un aggiornamento complessivo della documentazione di riesame, anche relativamente allo stato di avviamento delle modifiche non sostanziali da applicare al capannone D, nonché ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, con particolare riferimento al BRef WT 2018 e relative BAT Conclusions, entro 90 giorni dalla data di notifica e quindi entro il 03.03.2020;

(25) VISTO il DDDA n. 198 del 05.03.2020, con il quale è stato prorogato di 60 giorni, su motivata istanza della Società del 20.02.2020 (prot. reg. n. 100041 del 02.03.2020), il termine per la presentazione dell’aggiornamento della documentazione di riesame di cui alla premessa precedente, e quindi fino al 03.05.2020;

(26) VISTA la relazione tecnica trasmessa dalla Società Nekta Ambiente ed acquisita al prot. reg. n. 154011 del 14.04.2020, con la quale la Società richiede un aumento dei quantitativi di rifiuti gestibili nell’installazione a seguito dell’emergenza COVID-19 e con riferimento all’Ordinanza Presidenziale n. 32 del 19 marzo 2020;

(27) VISTA la nota prot. reg. n. 168159 del 27.04.2020, con la quale la Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti ha ritenuto, per le motivazioni ivi espresse, non accoglibile la richiesta avanzata dalla Società Nekta Ambiente con nota di cui alla premessa precedente;

(28) VISTA la nota trasmessa dalla Società Nekta Ambiente e la relativa relazione tecnica allegata, acquisita al prot. reg. n. 166717 del 24/04/2020, con la quale la stessa Società, sulla base dell’Ordinanza Presidenziale n. 41 del 15 aprile 2020, in tema gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, autodichiara ai sensi del DPR 445/2000, l’aumento temporaneo dei quantitativi di rifiuti gestiti dall’installazione;

(29) VISTA la nota del 29.04.2020, acquisita al prot reg. n. 182688 del 07.05.2020, con la quale la Società Nekta Ambiente ha richiesto una ulteriore proroga di 30 giorni del termine di cui alla premessa 24 motivata dal persistere dello stato di emergenza COVID-19;

(30) VISTA la nota prot. n. 190970 del 13.05.2020, con la quale sono stati ulteriormente prorogati, fino al 03.06.2020, i termini per la trasmissione della documentazione appena sopra richiamata, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19, come stabilito dalla nota prot. reg. n. 141748 del 01.04.2020 (Primi Indirizzi nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19);

(31) VISTA la nota del 13.05.2020, acquisita al prot. reg. n. 209845 del 27.05.2020, con la quale la Nekta Ambiente S.r.l. ha riscontrato alle richieste del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia di cui il verbale del 30.10.2019;

(32) VISTA la pec del 04.06.2020 (prot. reg. n. 218811 del 04.06.2020), con la quale la Società ha trasmesso la documentazione di riesame di cui al punto 7 del DDDA n. 593/2019, integrata poi dalla procura al tecnico incaricato del 03.06.2021, acquisita al prot. reg. n. 218817 del 04062020;

(33) VISTA la nota prot. reg. n. 411618 del 28.09.2020, con la quale è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 15.10.2020; 

(34) VISTA la nota n. 0089162 / U del 14.10.2020 (prot. reg. n. 438207 data 15.10.2020) con la quale ARPAV ha comunicato il delegato alla partecipazione della Conferenza di servizi del 15.10.2020;

(35) CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di servizi del 15.10.2020 e le relative richieste di integrazione documentali ritenute necessarie al fine del prosieguo del procedimento, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 507334 del 27.11.2020:

(36) CONSIDERATI gli esiti del sopralluogo del 14.12.2021, convocato con nota prot. reg. n. 518105 del 04.12.2020, con particolare riferimento alle valutazioni e alle relative richieste di integrazione documentale, aggiuntive a quanto comunicato con il verbale della Conferenza di servizi del 15.10.2020, comunicate alla Società Nekta Ambiente per le vie brevi con e-mail del 10.02.2021;

(37) VISTA la nota 0096462 del 10.12.2020 (prot. reg. n. 525185 data 10.12.2020) con la quale il gestore del sistema idrico integrato Veritas S.p.a. ha comunicato i delegati al Sopralluogo tecnico del 14.12.2020;

(38) VISTA la nota n. 0035327 del 16.12.2020 (prot. reg. n.539458 data 18.12.2020) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha trasmesso il verbale sopralluogo del 17.11.2020 ai fini della prevenzione incendi, in seguito a richiesta per le vie brevi da parte della Direzione Ambiente durante il sopralluogo del 14.12.2020;

(39) CONSIDERATO che la documentazione di riesame esaminata durante la Conferenza di servizi del 15.10.2020, completata delle successive integrazioni documentali, introduce alcune modifiche che sono state ritenute non sostanziali, riguardanti:

  1. layout: scaffalature nei Capannoni B, C e edificio infiammabili (ora da intendersi quali Settori C, F, H, L), individuazione di una nuova area sotto la tettoia e una nuova tettoia (ora rinominata A3 e A2), l’aggiunta di quattro cassoni esterni e la traslazione di uno dei cassoni esistenti);
  2. tecnologiche e di lavorazione: sostituzione del vaglio rotante, approvato con DDDA n. 593/2019 del trituratore nel Capannone D con un vaglio balistico e l’inserimento del selettore ottico, sostituzione proposta al fine di rendere maggiormente efficiente la raffinazione del rifiuto sottoposto a riduzione volumetrica;
  3. l’introduzione di una nuova linea di produzione di cessazione la qualifica di rifiuto per la produzione di CSS nel Settore D;
  4. utilizzo rifiuti come additivi, come regolatori del pH nell’ambito dell’operazione di miscelazione;
  5. la razionalizzazione della gestione delle acque meteoriche, costituita dal collettamento delle acque meteoriche provenienti da tutti i tetti, vasca di laminazione, ricalcolo della portata media confluente allo scarico S1 ed S2 con diminuzione della portata media confluente allo scarico S1;

(40) CONSIDERATO che la Nekta Ambiente Srl ha avanzato la richiesta di applicazione della BAT 14 utilizzando le acque meteoriche provenienti dall’area di maggior contaminazione stoccate in serbatoio, per la bagnatura dei cumuli di rifiuti nel capannone C e che durante la Conferenza dei Servizi del 15.10.2020 è stato chiesto alla Società di produrre opportuni chiarimenti e motivazioni finalizzati a superare le perplessità emerse;

(41) CONSIDERATO che durante la Conferenza dei servizi del 15.10.2020 sono stati apportati alcuni elementi di valutazione che hanno portato gli Enti presenti a chiedere alla Nekta Ambiente Srl di rivedere il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche dei piazzali dell’installazione e di rivalutare la necessità di mantenere o meno la suddivisione tra area a “maggior rischio di contaminazione” e “minor rischio di contaminazione”; 

(42) CONSIDERATO altresì che con la documentazione di riesame la Società Nekta Ambiente, ha avanzato l’istanza per avviare le seguenti linee di produzione di:

  1. combustibile solido pericoloso da rifiuto in conformità al paragrafo 5.3.2.2 del Bref WT 2018 nel Capannone B, ora rinominato in Settore B, con trattamento meccanico mediante impregnazione;
  2. combustibile liquido pericoloso da rifiuto in conformità al paragrafo 5.3.2.3.1 del Bref WT 2018 nell’area 12 (ora rinominato come Settore H) mediante omogeneizzazione, separazione di fase e miscelazione;

(43) CONSIDERATO che durante la Conferenza di servizi del 15.10.2020 si è ritenuto di assentire all’inserimento di una nuova linea di produzione di combustibile pericoloso solido da rifiuti come previsto dal Bref 2018, da eseguirsi nel Capannone B (ora denominato Settore B), mentre si è ritenuto di non assentire all’introduzione di una linea di produzione di combustibile pericoloso liquido da rifiuti, in quanto nella relazione tecnica non sono stati sufficientemente approfonditi gli aspetti previsti dal Bref, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche necessarie;

(44) VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(45) CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

(46) PRESO ATTO delle note acquisite ai prot. reg. n. 179343, 179345, 179353 del 20.04.2021 con le quali la Nekta Ambiente S.r.l. ha trasmesso, in riscontro a quanto previsto dal punto 4 del DDDA n. 593/2019, la ricevuta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (0008428.22-03-2021), della trasmissione della Segnalazione certificata di inizio attività e la relativa documentazione tecnica e amministrativa relativa all’implementazione dei dispositivi antincendio del Capannone D (successivamente rinominato dalla Società “Settore D”);

(47) VISTA la documentazione integrativa trasmessa da Nekta Ambiente S.r.l. in riscontro a quanto emerso durante la Conferenza di Servizi del 15.10.2020 e durante il Sopralluogo del 14.12.2020, acquisita al prot. reg. n. 280915 del 22.06.2021 e successivamente ritrasmessa dalla stessa Società e acquisita con prot.reg. 300649 del 05.07.2021;

(48) VISTA la nota n. 0059017 del 23.06.2021, acquisita al prot. reg. 285222 data 23/06/2021, con la quale Veritas S.p.a., per le parti di competenza, ha riscontrato alla Nekta Ambiente S.r.l. specificando che nella documentazione integrativa trasmessa di cui alla premessa precedente:

  • “in relazione al capitolo 5) ACQUE viene citata una relazione dell’Ing. Bognolo non disponibile in allegato alla comunicazione pervenuta;
  • non risulta trasmessa la documentazione richiesta da Veritas ai punti 4 – 5 – 6 – 7 del paragrafo 4 del verbale della Conferenza dei Servizi del 15/10/2020, ovvero la modulistica Veritas completa di tutti gli indicati;

Per tali motivazioni non è possibile esprimere parere in relazione alle modifiche nè aggiornare l’atto di assenso relativo agli scarichi”;

(49) CONSIDERATO che la documentazione integrativa trasmessa dalla Società ed acquisita con prot. reg. n. 300649 del 05.07.2021, successivamente integrata con le note acquisite al prot. reg. n. 471140 del 18.10.2021 e n. 512870 del 08.11.2021, con particolare riferimento al documento “ALL ID1 – Relazione Tecnica” del 15.06.2021 a firma del dott. ing. Bognolo Gianpietro prevede la rivisitazione del progetto riguardante il sistema di gestione delle acque meteoriche alla luce delle considerazioni emerse durante la Conferenza di Servizi del 15.10.2021; 

(50) CONSIDERATO che la documentazione di cui alla premessa precedente prevede in sintesi che tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie dell’installazione vengano convogliate alla rete fognaria e in particolare:

  • le acque meteoriche di prima pioggia (i primi 5 mm) di dilavamento dei piazzali vengano inviate ai serbatoi cilindrici V1 e V2 (di capacità complessiva di 13 m3) per l’area attualmente denominata “area a maggior rischio di contaminazione” e al serbatoio V3 per l’area denominata “area a minor rischio di contaminazione” e le stesse successivamente inviate all’impianto di trattamento con successivo scarico nella fognatura comunale per acque miste;
  • le acque meteoriche di seconda pioggia vengono inviate al bacino di laminazione di capacità utile di 206 m3 e successivamente inviate alla fognatura comunale per le acque meteoriche;
  • la previsione di un nuovo allacciamento alla fognatura comunale per le acque meteoriche;

(51) CONSIDERATO inoltre che con la documentazione integrativa acquisita con prot. reg. n.280915/2021 la Nekta Ambiente S.r.l. dichiara di rinunciare al progetto di recupero dell’acqua meteorica di prima pioggia proveniente dall’area denominata “a maggior rischio di contaminazione” per la bagnatura dei rifiuti nel Capannone C secondo la BAT n. 14 proposta nella documentazione di riesame;

(52) VISTA la nota n. 2021-0079675/U del 03.09.2021, acquisita al prot. reg. n.404064 del 15.09.2021, con la quale ARPAV, ha trasmesso gli esiti dell’indagine di caratterizzazione ambientale avviata in seguito ad un esposto con segnalazione di emissioni diffuse maleodoranti, da parte di un esponente sito in via Edison 4, Z.I. est Noventa di Piave (VE) e confinante con l’area di pertinenza dell’installazione della Società Nekta Ambiente;

(53) CONSIDERATO che dalla sopracitata relazione trasmessa con nota n. 2021-0079675/U del 03.09.2021 emergono i seguenti elementi:

  • le maleodoranze lamentate dall’esponente diffuse sono correlate a concentrazioni rilevanti di VOCs;
  • la tipologia della miscela riscontrata, per composizione chimica qualitativa e quantitativa, unita all’analisi delle condizioni metereologiche del sito e alla conoscenza delle attività produttive presenti nell’area, rafforzano l’ipotesi che la fonte di inquinamento e del correlato disagio olfattivo sia identificabile con la confinante Società Nekta Ambiente;
  • la concentrazione di Benzene è risultata inferiore ai limiti di legge d.lgs. n. 155/2010, tuttavia per le altre sostanze determinate quantitativamente ed elencate nella citata relazione le concentrazioni sono risultate significatamene superiori ai livelli generalmente riscontrabili negli ambienti di vita; tali sostanze non sono al momento normate da specifica regolamentazione;
  • le concentrazioni di Toluene, Stierene, Xilene e Tetracoloroetilene risultano superiori alle concentrazioni medie in aria ambiente indicate dalle “linee guida della qualità dell’aria per l’Europa” O.M.S. per la zona urbana;
  • in termini di concentrazioni complessive di VOCs espresse in COT i valori riscontrati risultano molto elevati rispetto ai normali standard di qualità dell’aria;
  • i dati rilevati confermano la presenza, in relazione alle segnalazioni di molestia olfattiva, di una significativa alterazione della qualità dell’aria presso il sito di monitoraggio;

(54) VISTI i contenuti in tema di emissioni in atmosfera, della “relazione tecnica dei processi”, così come aggiornata e integrata nella revisione 02 del 08.06.2021 (acquisita con prot. reg. n. 280915 del 22.06.2021) nella quale la Società Nekta Ambiente propone il mantenimento dei VLE attualmente autorizzati dal DDSRAT n. 38 del 30.06.2009 per tutti i camini;

(55) CONSIDERATO che i VLE per COV e per le polveri previsti dal DDSRAT n. 38 del 30.06.2009 per i camini C1, C2, C3, C5, C6 rispettano i valori previsti dai BAT-AEL mentre i VLE assegnati al camino C4, pur rispettando quanto previso dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non sono allineati con le BAT AEL applicabili;

(56) RITENUTO per i camini denominati C1, C2, C3, C5, C6 di mantenere i VLE già autorizzati dal DDSRAT n. 38 del 30.06.2009;

(57) CONSIDERATO che la Società nella documentazione di riesame (prot. reg. n. 218811 del 04.06.202), con particolar riferimento alla Scheda D, ha dichiarato di applicare la BAT 45 e la BAT 25, si ritiene di adeguare il VLE relativo al parametro COV (TVOC) per il camino C4 alla stessa BAT-AEL 45 attinente al trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e la relativa tabella n. 6.9 e il VLE del parametro “polveri” applicando la BAT AEL 25 relativa al trattamento meccanico dei rifiuti e la relativa tabella 6.3 della Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018;

(58) RITENUTO congruo prescrivere, in relazione agli esiti dell’indagine di caratterizzazione ambientale avviata in seguito ad un esposto con segnalazione di emissioni diffuse maleodoranti (nota di ARPAV n. 2021-0079675/U), che venga condotta una indagine olfattometrica, entro 6 mesi dall’emanazione del presente provvedimento e riguardante lo stato di fatto dell’installazione e una indagine successiva all’adeguamento del sistema di abbattimento al camino C4; i risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave e ad ARPAV;

(59) VISTA la nota del 09.08.2021, acquisita al prot. reg. n. 376217 del 25.08.2021, con la quale la Società Nekta Ambiente ha trasmesso la relazione tecnica di adeguamento dell’autorizzazione vigente in riscontro a quanto previsto dall’art. 7 del D.M. n. 188/2020;

(60) VISTA la nota del 26.08.2021, acquisita al prot. reg. n. 379060 data 27/08/2021, con la quale la Società Nekta Ambiente ha trasmesso, a integrazione della documentazione di riesame, una tavola esemplificativa della viabilità dei mezzi in ingresso e in uscita dall’installazione;

(61) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:

  • REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021
  • REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021

(62) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(63) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recitano testualmente che “la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l’ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell’ambito degli impianti di destino”;

(64) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;

(65) CONSIDERATI i punti n. 14 della Sentenza n. 218/2021 e n. 16 della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell’istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 96/2018;

(66) RITENUTO per quanto sopra esposto:

  • di revocare il DDATST n. 96/2018 e i conseguenti DDATST 6/2019, DDATST n. 29/2019 e DDDA n. 181/2019;
  • di far confluire il procedimento di riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime, all’interno del procedimento di riesame già avviato con DDATST n. 28 del 28.10.2016;

(67) VISTA la nota del 04.10.2021, acquisita al prot. reg. n. 443380 del 04.10.2021, con la quale la Società Nekta Ambiente, ad integrazione della documentazione di riesame, chiede di poter utilizzare in modo flessibile il quantitativo previsto al punto 6.2 del DSRAT n. 38 del 30.06.2009, di 900 Mg limitato allo stoccaggio di terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui ai CER 170503* e 170504, per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi destinato ad operazioni di recupero, con l’utilizzo delle medesime aree;

(68) CONSIDERATO che nella medesima nota del 04.10.2021 la Società specifica che i rifiuti speciali non pericolosi che intende stoccare in alternativa al quantitativo previsto dal punto 6.2. del DSRAT n. 38 del 30.06.2009, saranno costituiti da rifiuti plastici (quali ad esempio 150102 e 191204), rifiuti in esito da trattamento meccanico e classificati con il CER 191212, morchie di verniciatura a base acquosa (CER 080112), imballaggi misti (CER 150106), filtri provenienti dagli impianti di aereazione (CER 150203) che intende stoccare all’interno di cassoni alla rifusa, in big bags o in fusti;

(69) VISTA la nota prot. reg. n. 466799 del 15.10.2021, con la quale la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (già Direzione Ambiente) ha comunicato alla Società Nekta Ambiente che il procedimento di riesame con valenza di rinnovo avviato con DDTAST n.28 del 28.10.2016 sarebbe stato integrato dalla valutazione istruttorie relative agli adeguamenti dell’autorizzazione integrata ambientale al DM del 22.09.2020 n. 188 e agli indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate legittime;

(70) CONSIDERATO che la medesima nota n. 466799/2021 ha inoltre reso noto agli Enti partecipamenti alla conferenza di servizi della richiesta avanzata dalla società Nekta Ambiente con nota del 04.10.2021, acquisita al prot. reg. n. 443380 del 04.10.2021, relativa alla modifica dei quantitativi, trasmettendone copia;

(71) CONSIDERATO che il punto 6.1 del DSRAT n. 38 del 30.06.2009 autorizza la Società ad una capacità complessiva allo stoccaggio di 1.400 Mg e che il punto 6.2 dello stesso decreto prevede un quantitativo in deroga al punto 6.1 di ulteriori di 900 Mg limitatamente ai terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504 per un periodo non superiore a 15 giorni, purché vengano mantenuti separati e chiaramente distinti dagli altri rifiuti stoccati e venga data comunicazione agli organi preposti al controllo entro 24 ore dalla presa in carico;

(72) CONSIDERATO che nella documentazione integrativa acquisita con prot reg. n. 300649 del 05.07.2021 la Società dichiara di prevedere l’utilizzo del Settore C Box B9, B10 e B11 e del Settore E1, Container da N22 a N35 per lo stoccaggio dei terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504;

(73) CONSIDERATO altresì che dalla stessa documentazione trasmessa (n. 300649/2021) la potenzialità di stoccaggio è determinata in 608 Mg, con un peso specifico di 1,6 Mg/m3 per i Box B9, B10 e B11 e in 210 Mg, con peso specifico medio 0,5 Mg/m3 per lo stoccaggio in container da N22 a N35 previsti per lo stoccaggio dei terreni provenienti dalla messa in sicurezza, per un totale di 818 Mg, inferiore alla potenzialità autorizzata;

(74) CONSIDERATO inoltre che dalla documentazione agli atti si evince che le aree indicate sono già utilizzate in modo promiscuo per lo stoccaggio o la lavorazione dei rifiuti gestiti dall’installazione;

(75) VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria svoltasi nella seduta del 30.11.2021 convocata con nota n. 540063 del 17.11.2020, di cui al verbale trasmesso con nota n 611269 del 31.12.2021, e della seduta del 11.01.2022, convocata con nota n. 592830 del 21.12.2022, con verbale trasmesso con nota n. 84847 del 23.02.2022;

(76) CONSIDERATO che con verbale trasmesso con nota n. 84847 del 23.02.2022 è stato richiesto alla Società di individuare ulteriori aree di rifiuti non pericolosi nella filiera di recupero al fine del raggiungimento del tetto di 900 Mg sulla base del peso specifico stimato per gli stessi rifiuti;

(77) VISTA la documentazione aggiornata trasmessa dalla Nekta Ambiente Srl in seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 30.11.2021 e del 11.01.2022, acquisita al prot. reg. n. 75164 del 15.04.2022, n. 75148 del 15.04.2022, n.173644 del 14.04.2022;

(78) CONSIDERATO che nella documentazione di cui alla premessa precedente, la Società Nekta Ambiente Srl dichiara che il quantitativo massimo di stoccaggio nei box indicati per i terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza (Settore C Box B9, B10 e B11 e del Settore E1, Container da N22 a N35) da utilizzare in modo promiscuo allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero, è individuato in:

  • 818 Mg di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero;
  • 900 Mg di rifiuti costituiti da terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504;

 tipologie che verranno stoccate totalmente o parzialmente nelle aree individuate nel rispetto del Piano di Gestione Operativa (PGO) opportunamente integrato con la “Procedura di gestione area stoccaggio promiscuo terre provenienti dalla messa in sicurezza”;

(79) RITENUTO di acconsentire, tenuto conto dei chiarimenti forniti in sede di Conferenza di Servizi del 30.11.2021 e considerati i contenuti degli aggiornamenti della documentazione acquisita al prot. reg. n. 75164 data 15.04.2022, che possa essere stoccato un quantitativo massimo di 818 Mg in luogo del quantitativo massimo di 900Mg riservato dallo DSRAT n. 38 del 30.06.2009 allo stoccaggio di terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504, anche mediante lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero, nelle medesime aree, purché gestiti nelle modalità atte ad evitare che possa esserne compromesso l’effettivo recupero e secondo la “Procedura di gestione area stoccaggio promiscuo terre provenienti dalla messa in sicurezza” concordata con ARPAV;

(80) RITENUTO di precisare che qualora le aree riservate allo stoccaggio promiscuo siano in tutto o in parte utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero, il quantitativo corrispondente alle aree occupate non potrà essere ricevuto dall’installazione per lo stoccaggio di terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504;

(81) CONSIDERATO che le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) individuate nella documentazione di cui alla premessa 46 che la Società intende svolgere sono riconducibili a:

  • produzione di carta e cartone regolamentata dal D.M. n. 188/2020;
  • produzione di metalli, in particolare alluminio, ferro/acciaio e rame, regolamentata dal Reg. n. 333/2011 e n. 715/2013;
  • produzione di CSS-Combustibile regolamentata dal D.M. n.22/2013;

(82) CONSIDERATO che le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di cui alla premessa precedente, non ricadono nella casistica prevista dal comma 3, art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e di conseguenza non necessitano del parere obbligatorio e vincolante di ARPAV;

(83) VISTO che con la documentazione integrativa di cui alla premessa 77 la Società Nekta Ambiente ha trasmesso la documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, come richiesto dal verbale della Conferenza di Servizi del 11.01.2022;

(84) VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell’allegato A alla DGR 1400/2017 nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta da Arch. Giulia Moraschi per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 175164 del 15/04/2022;

(85) PRESO ATTO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza di cui alla premessa precedente viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e considerato che l’area oggetto di esame non ricade all’interno della rete Natura 2000;

(86) VERIFICATO che l’ambito interessato dalla variante riguarda la seguente categorie di copertura del suolo “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi” nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto;

(87) RISCONTRATO che non saranno coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate con D.G.R. 2200/2014;

(88) RITENUTO di confermare che il caso in esame ricada fra le casistiche di non necessità della valutazione di incidenza, ed in particolare al punto n. 23 della D.G.R. 1400/2017: “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000” e che non si rilevino possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

(89) CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

(90) VISTO che la documentazione n. prot. 173644 data 14/04/2022 come richiesto dal verbale della Conferenza di Servizi del 11.01.2022 ha stimato il quantitativo di acqua di spegnimento di un eventuale incendio che l’installazione è in grado di trattenere in 115 m3, e di eventuali aggiuntivi 205 m3 della vasca di laminazione, a fronte di un utilizzo stimato di 95 m3;

(91) VISTA la nota n. 86596 del 24.02.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, dando seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 30.11.2021 e del 11.01.2022, ha chiesto parere a SPISAL AULSS n.4 in tema di tempistica dei presidi di aspirazione degli ambienti, da trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

(92) PRESO ATTO che entro il termine di cui alla premessa precedente non è pervenuto nessun riscontro dalla SPISAL AULSS n.4 e che questa, secondo quanto indicato nella citata nota n. 86596 del 24.02.2022 è da interpretarsi come non necessità di prescrivere una aspirazione continua ai fini della salubrità degli ambienti di lavoro;

(93) VISTA la nota 86627 del 24.02.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, dando seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 30.11.2021 e del 11.01.2022, ha chiesto parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia in merito alla modifica dei quantitativi di stoccaggio e alla tempistica dei presidi di aspirazione degli ambienti, da trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

(94) PRESO ATTO che entro il termine di cui alla premessa precedente non è pervenuto nessun riscontro dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e che questa, secondo quanto indicato nella citata nota 86627 del 24.02.2022 è da interpretarsi che non vi siano motivi ostativi alla gestione flessibile dei quantitativi in stoccaggio e che non vi sia necessità di aspirazione continua degli ambienti di lavoro ai fini del contenimento del rischio incendi;

(95) VISTO che con la documentazione acquisita al prot.reg. n. 173644 del 14.04.2022 la Società Nekta Ambiente ha fatto pervenire la relazione denominata “Valutazione di compatibilità e di invarianza” trattante la valutazione dell’eventuale incidenza delle modifiche valutate in sede di riesame sulla vulnerabilità territoriale/ambientale del territorio del Comune di Noventa di Piave, con riferimento al rischio di incidente rilevante (RIR), come richiesto durante la Conferenza di Servizi del 11.01.2022;

(96) VISTA la nota prot. reg. n. 0206858 del 06.05.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, dando seguito agli esiti della Conferenza di Servizi del 30.11.2021 e del 11.01.2022, ha chiesto parere al Comune di Noventa di Piave in merito alla relazione denominata “Valutazione di compatibilità e di invarianza”;

(97) VISTA la nota n. 7066 del 10.05.2022, acquisita al prot. reg. n. 224589 del 17/05/2022, con la quale il Comune di Noventa di Piave, valutate la documentazione di cui alle premesse precedenti, ha ritenuto che le modifiche non interferiscano con l’areale di Rischio individuato dal Comune di Noventa di Piave con DCC n. 52/2017, ovvero non determinino variazioni in aumento dello stesso, esprimendo parere favorevole;

(98) VISTO che con la documentazione acquisita al prot.reg. n. 173644 del 14.04.2022 la Società Nekta Ambiente ha fatto prevenire una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa denominato All_E4_PMC_rev2 del 14.03.2022 ed ha integrato la documentazione con l’Allegato E5 - Piano di Gestione Operativa;

(99) VISTA la nota prot. reg. n. 206917 del 06.05.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare ha chiesto ad ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia di esprimere parere relativamente al PMC_rev2 e al PGO;

(100) VISTA la nota acquisita la prot. reg. n. 282356 del 23.06.2022 con la quale la Nekta Ambiente Srl ha trasmesso una versione aggiornata al 01.06.2022 del PMC denominata PMC_rev3 e del PGO denominata PGO_R01;

(101) VISTA la nota n. 2022 - 0059208 / U del 28.06.2022, acquisita al prot. reg. n. 289778 del 29/06/2022, con la quale ARPAV ha tramesso il proprio parere favorevole in merito al PMC/PGO Rev.03 del 01.06.2022;

(102) CONSIDERATO che nella medesima nota n. 2022 - 0059208 / U del 28.06.2022, ARPAV ha precisato che “a seguito del riesame con valenza di rinnovo ai sensi delle BAT Conclusions, si evidenzia che le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, etc. È ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento, purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793”;

(103) VISTA la PEC acquisita al prot. reg. n. 302777 del 07.08.2022 con la quale Nekta Ambiente Srl ha fornito la versione di aprile 2022 della planimetria di layout dell’installazione completa del posizionamento dei punti emissione in atmosfera;

(104) RITENUTO di approvare il PMC/PGO Rev.03 del 01.06.2022, trasmesso da Nekta Ambiente S.r.l. con PEC del 14.04.2022 e acquisito al prot. reg. n. 282356 del 23.06.2022;

(105) VISTA la nota prot. n. 44673 del 23.05.2022, acquisita al prot. reg. n. 238249 del 25.05.2022 con la quale la Società Veritas ha fornito il proprio atto d’assenso alle condizioni ivi indicate;

(106) RITENUTO di far proprio l’atto d’assenso di Veritas Spa n. 44673 del 23.05.202 di cui alla premessa precedente in quanto ricadente tra le autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale come disposto dall’Allegato IX alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

(107) CONSIDERATO che, come richiamato nel verbale della Conferenza di Servizi del 30.11.2021, la trattazione relativa alla gestione delle acque meteoriche ha rilevato la necessità che:

  • i serbatoi, qualora utilizzati per l’accumulo delle acque provenienti dal lavaggio dei piazzali siano svuotati quanto prima al fine di mantenere disponibile il volume di accumulo per un potenziale evento meteorico; 
  • che il volume delle acque di prima pioggia venga avviata allo scarico in fognatura nell’arco delle 48 ore successive all’evento meteorico con portata costante;

(108) VISTA la richiesta della Città Metropolitana di Venezia esposta ed accolta in sede di Conferenza di Servizi del 11.01.2022 (verbale trasmesso con nota n. 84847 del 23.02.2022) per la quale la Società Nekta Ambiente è sollevata dall’obbligo di trasmissione settimanale dei dati riguardanti il monitoraggio delle emissioni in atmosfera provenienti dal camino C4, venendo meno la motivazione per la quale era stato richiesto in tempi pregressi; i dati relativi al monitoraggio del camino C4 dovranno essere conservati in installazione a disposizione degli Enti di controllo e trasmessi nelle tempistiche e nelle modalità previste dal PMC;

(109) CONSIDERATO che il procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata di cui trattasi è soggetta, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006, al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

(110) ACCERTATO il versamento degli oneri istruttori sopra richiamati, come da attestazione inviata dalla Società Nekta Ambiente s.r.l. unitamente alla documentazione utile al riesame AIA ed acquisito con prot. reg. n. 218811 del 04.06.2020;

(111) CONSIDERATO che la Nekta Ambiente s.r.l. ha attivo il sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015, come da certificato n. 24242, in scadenza l’11.10.2022 e trasmesso unitamente alla documentazione utile al riesame AIA, acquisita con prot. reg. n. 218811 del 04.06.2020;

(112) VISTE le seguenti disposizioni normative:

  • la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018;
  • il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011;
  • il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25.07.2013;
  • il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • il d.lgs. n.36/2003 e s.m.i.;
  • il DM n. 188/2020;
  • il DM 22/2013;
  • il L.R. n. 33/1985 e s.m.i.;
  • il L.R. n. 3/2000 e s.m.i.;
  • la DGRV n. 1519 del 26.05.2009;

(113) VISTE inoltre le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

(114) RITENUTO per tutto quanto sopra, di rilasciare alla Società Nekta Ambiente, l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione sita in via Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE) per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006;

decreta

1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare alla Società Nekta Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), P. Iva 04161220274 e ubicazione installazione in via E. Majorana n. 5, in Comune di Noventa di Piave (VE), catastalmente censita al Foglio 4, mappali 175, 344, 345, 279, l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006;

3. di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006; in ogni caso la Società in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;

4. di autorizzare presso l’installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Società (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B1 al presente provvedimento e secondo le prescrizioni successivamente fissate:

6.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza sconfezionamento, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

6.3. stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Società, provenienti dalle altre operazioni di trattamento autorizzate;

6.4. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura e sbancalatura e travaso di carichi aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti;

6.5. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

6.5.1. eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici (ragno) nel Settore B e D; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e destinate a recupero o a smaltimento;

6.5.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici (ragno) nel Settore B e D, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società;

6.5.3. separazione di fase per gravità [R12/D13] in fusti o cisternette, su rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante travaso o mediante l’ausilio di una pompa nel Settore H al fine di separare fasi liquide dalle fasi solide o corpi di fondo; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e avviate a recupero o a smaltimento;

6.5.4. separazione di fase per gravità [R12/D13] in cisterne, fusti o cisternette, su rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante travaso o mediante l’ausilio di un rubinetto sul fondo della cisterna nel Settore A al fine di separare liquidi aventi densità diverse (come ad esempio la separazione dei liquidi acquosi dalle emulsioni oleose); le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e avviate a recupero o a smaltimento;

6.5.5. svuotamento [R12] della polvere estinguente contenuta in serbatoi effettuata nell’area dotata di un impianto di aspirazione (Settore F); l’imballaggio metallico va avviato a recupero interno ovvero in successivi impianti, la polvere e le frazioni esitanti dallo svuotamento vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e avviati a recupero o smaltimento;

6.5.6. smontaggio di rifiuti compositi/RAEE [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento nel Settore C; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società; lo smontaggio dei RAEE avviene senza messa in sicurezza, così come definita dal D.lgs. 49/2014;

6.6. adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singola partita, mediante trituratore lento nel Settore G, pressa fusti nel Settore B, trituratore nel Settore D; l’operazione può essere effettuata su tutti i rifiuti idonei ad essere ridotti volumetricamente, comprese le frazioni esitanti dalle altre linee di lavorazione presso l’installazione;

6.7. miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 nei Settori C e B, anche con contestuale adeguamento volumetrico tramite triturazione nel Settore G; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e destinate a successivi impianti di trattamento;

6.8. trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione nel Settore B;

6.9. recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone [R3], mediante selezione manuale e successiva pressatura, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) nel Settore D;

6.10. recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli [R4], mediante selezione manuale con eventuale ausilio di ragno meccanico nel Settore D, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.11. recupero di rifiuti non pericolosi [R3, R12], mediante selezione manuale e successiva riduzione volumetrica tramite la linea meccanizzata costituita da trituratore, deferrizzatore, separatore balistico, raffinatore e selettore ottico, per la produzione di CSS-Combustibile solido da rifiuto che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) o per la produzione di rifiuti combustibili (combustibile da rifiuto) nel Settore D;

7. di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

7.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti, anche tutti pericolosi, di 2.300 Mg, così suddivisi:

Rifiuti

quantità massima di stoccaggio

Mg

Mg

Liquidi non infiammabili

351

1.400

Liquidi infiammabili

19

Solidi

1.221

Terreni provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza di emergenza (CER 170503* e 170504)

9001

900

Capacità massima di stoccaggio 

2.300


1 nelle aree dedicate allo stoccaggio dei terreni provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza possono essere stoccati anche rifiuti non pericolosi della filiera del recupero per un quantitativo massimo di 818 Mg, che va ad erodere il tetto di 900 Mg stabilito per i terreni provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza secondo quanto precisato ai successivi punti 9.8 e 9.9


7.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3, R4, R12, D9, D13, D14]: 800 Mg/giorno;

8. di stabilire che, ove nel corso delle operazioni di cui al punto 6. derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

 

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

9. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

9.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto (1) di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Società;

9.2. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all’ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

9.3. devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all’ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

9.4. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

9.5. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;

9.6. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Reg. UE/2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti;

9.7. i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

9.8. è consentito lo stoccaggio di rifiuti costituiti da terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui ai CER 170503* e 170504 per un massimo di 900 Mg, alle seguenti condizioni:

  • siano depositati nelle aree del Settore E1, identificate con i numeri da N22 a N35, in cassoni coperti, e nel Settore C nei box codificati come B9, B10 e B11 di cui all’Allegato B al presente provvedimento opportunamente identificate con apposita cartellonistica, per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • deve essere data comunicazione agli organi preposti al controllo entro le 24 ore dalla presa in carico, contenente le seguenti informazioni per ogni partita: comunicazione effettuata dal responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’articolo 242, comma 1 del d.lgs. 152/2006, la data di arrivo, la provenienza, la quantità, le caratteristiche chimico-fisiche documentate con analisi, ubicazione dello stoccaggio con riferimento a alla planimetria di cui all’Allegato B1, la classificazione e la destinazione finale allo smaltimento previsto;
  • l’allontanamento dei rifiuti di cui alla presente punto dovrà essere comunicato agli organi di controllo allegando copia dei FIR e copia dei registri di carico/scarico riferiti alle annotazioni dei singoli movimenti di carico e scarico;
  • quando le aree del Settore E1, identificate con i numeri da N22 a N35, in cassoni coperti, e nel Settore C nei box codificati come B9, B10 e B11 di cui all’Allegato B al presente provvedimento non sono utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza, devono essere opportunamente pulite e libere da eventuali residui prima dell’utilizzo promiscuo per altre operazioni;

9.9. è consentito lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero, per un quantitativo massimo di 818 Mg in alternativa al quantitativo di stoccaggio di cui al punto 9.8, mediante l’uso promiscuo delle aree individuate al medesimo punto, alle seguenti condizioni:

  • prima dello stoccaggio dei rifiuti non pericolosi destinati alla filiera del recupero deve essere garantita la completa pulizia dei box utilizzati in modo promiscuo al fine di evitarne la contaminazione che ne comprometterebbe il recupero;
  • lo stoccaggio deve essere opportunamente identificato da apposita cartellonistica che ne indichi la natura del rifiuto e sia tenuto separato, evitandone la contaminazione, con gli eventuali rifiuti costituiti da terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza;
  • qualora le aree riservate allo stoccaggio promiscuo siano in tutto o in parte utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi nella filiera del recupero, il quantitativo corrispondente non potrà essere ricevuto dall’installazione per lo stoccaggio di terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui il CER 170503* e 170504;
  • l’operazione di stoccaggio dovrà attenersi alla “Procedura di gestione area stoccaggio promiscuo terre provenienti dalla messa in sicurezza” concordata con ARPAV;

10. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

10.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del consiglio;

10.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B1 al presente decreto; ogni modifica dell’Allegato B1 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

10.3. copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

10.4. le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all’Allegato B1 al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica; l’utilizzo alternativo delle aree per le attività indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l’identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;

10.5. i rifiuti in colli sono identificati mediante etichettatura di ciascun collo; tutte le informazioni devono essere tracciabili mediante sistema gestionale;

10.6. resta fermo l’obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;

10.7. deve essere sempre possibile, all’interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento) e EoW; le modalità di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti sfusi devono essere indicate nel PMC;

10.8. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

10.9. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

10.10. deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

10.11. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

10.12. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

10.13. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere:

10.13.1. dotati di coperchio mobile conforme allo schema tipo di cui al paragrafo 4.2 “Coperture cassoni” della relazione tecnica denominata “Modifica impiantistica, Relazione tecnica - Integrazioni 2019 rev.00”, acquisita al prot. reg. n. 447734 del 17.10.2019, di riscontro al verbale della riunione tecnica del 25.07.2019, trasmesso dalla Direzione Ambiente con nota prot. reg. n. 342363 del 31.07.2019, al fine di garantire l’isolamento dei rifiuti posti al loro interno, riducendo la probabilità di propagazione di eventuali incendi e limitando la velocità di combustione;

10.13.2. la copertura dei cassoni posizionati nelle aree esterne, come prevista al punto 10.13.1, dovrà garantire inoltre che sia evitato il contatto dei rifiuti con le acque meteoriche, nonché la dispersione di emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente;

10.14. i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;

10.15. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato VII e dall’Allegato VIII del medesimo decreto legislativo, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento, selezione e cernita miscelazione e smontaggio senza messa in sicurezza;

10.16. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento, selezione e cernita e miscelazione;

10.17. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;

10.18. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;

10.19. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;

10.20. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;

10.21. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata allo stoccaggio/accorpamento, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente;

10.22. sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 6.1 la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l’identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;

10.23. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Società;

10.24. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

10.25. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

10.26. ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

10.27. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

10.28. la Società deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell’autorità competente o degli Enti di controllo, l’autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;

10.29. i rifiuti da cui possono scaturire emissioni odorose dovranno essere stoccati all’interno dei capannoni in ogni caso in Settori dotati di adeguati sistemi di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

10.30. il controllo dei rifiuti in ingresso all’installazione che, all’apertura di contenitori o imballaggi, possono esalare vapori e gas con la possibile diffusione di emissioni, deve essere effettuato all’interno dell’area AC, all’interno del Settore A;

10.31. nei Settori D e B, la selezione e cernita di rifiuti misti manuale effettuata a terra, per motivi di sicurezza, dovrà essere sospesa durante l’ingresso dei mezzi di trasporto e lo scarico di rifiuti, per poi essere ripresa successivamente in condizioni ottimali di sicurezza ed efficienza dell’operazione; dovrà essere applicata una attenta gestione dei flussi dei mezzi e dei rifiuti in ingresso e in uscita dai settori di lavorazione;

 

Adeguamento volumetrico [Punto 6.6]

11. di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la riduzione volumetrica di cui al punto 6.6:

11.1. l’operazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, su rifiuti non polverulenti; il Tecnico responsabile deve verificare la fattibilità tecnica e ambientale dell’operazione in relazione al rifiuto lavorato;

11.2. è vietata la lavorazione di recipienti sotto pressione, previa verifica;

11.3. le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o classificati con diverse caratteristiche di pericolo;

 

Recupero con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) [Punti 6.9, 6.10, 6.11]

12. di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:

12.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal Bref 2018;

12.2. le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto dovranno essere effettuate solo qualora le caratteristiche della partita in ingresso siano tali da garantire una efficiente selezione delle frazioni recuperabili mediante cernita manuale a terra; 

12.3. qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell’installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;

12.4. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

12.5. restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

13. di stabilire che l’operazione di recupero di rifiuti a matrice cellulosica [R3] di cui al punto 6.19, finalizzato alla produzione di materiale per l’industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del D.M. n. 188 del 22.09.2020 (GU n. 33 del 09.02.2021);

14. di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 6.10, devono avvenire nel rispetto:

14.1. del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

14.2. del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

14.3. del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;

15. di stabilire che l’operazione di recupero di rifiuti non pericolosi [R3] di cui al punto 6.11, finalizzata alla produzione di CSS Combustibile solido che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere condotta nel rispetto del DM n. 22/2013;

 

Operazioni di miscelazione [Punto 6.7]

16. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

16.1. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A al presente provvedimento;

16.2. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

16.3. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

16.4. la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, ad eccezione dei casi espressamente indicati in Allegato A al presente provvedimento, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;

16.5. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l’opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

16.6. l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

16.7. alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell’art. 184, comma 5-ter, va attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;

16.8. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

16.9. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

16.10. ai sensi dell’art. 6 c. 3 del d.lgs. n. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica; tali disposizioni si applicano anche al deposito permanente in miniera qualora autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;

16.11. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;

16.12. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come “produttore dei rifiuti” e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

16.13. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

16.14. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni di cui al punto 16.4 “accertamento preliminare di fattibilità”, al punto 16.12 “gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte” e al punto 16.16 “codifica CER delle miscele prodotte”;

16.15. le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere;

16.16. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatto salvo quanto previsto per le miscele di oli al punto 16.14 e ai casi specifici individuati in Allegato A;

16.17. non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione;

 

Trattamento chimico-fisico [R12-D9] finalizzato alla produzione di rifiuti combustibili [Punto 6.8]

17. di stabilire che le operazioni di trattamento chimico fisico, di cui al punto 6.8, finalizzate alla produzione di rifiuti combustibili devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l’avvio dei rifiuti combustibili a R1, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1. la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2, e in particolare:

17.1.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato A per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;

17.1.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. rifiuti costituiti da acido/base ---> ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
  2. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) ---> ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
  3. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido ---> ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
  4. rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso ---> ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);
  5. rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima ---> mmessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);

17.1.3. ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all’elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:
    • PCB (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 1 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg;
    • Diossine e Furani (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 0,1 mg/kg e inferiore a 15 mg/kg;
    • DOC (tab. 2, All.4, D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 50 mg/L
    • TDS (tab. 2, All.4, D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 400 mg/L
    • Indice Fenolo (tab. 2, All.4, D.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore 0,1 mg/L
    • Parametri di tab.3 All.4, D.lgs. n. 36/2003, con concentrazione superiore ai valori ivi riportati;
  2. non rispettano i limiti sull’eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:
    • DOC (tab. in Allegato 3, DM 05.02.1998): concentrazione superiore a 30 mg/L;
  3. superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.

17.1.4. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;

17.1.5. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e vagliatura, inclusa la fase di impregnazione;

17.1.6 la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:

  1. la produzione di un rifiuto pericoloso solido
  2. le caratteristiche specifiche richieste dall’utilizzatore del combustibile

17.2. la lavorazione deve essere preceduta da una ricetta di produzione del rifiuto contenente una stima dei rifiuti liquidi da aggiungere, in termine di rapporto secco/umido e solido/liquido, in modo da garantire che i rifiuti liquidi utilizzati non vadano a costituire spanti da raccogliere nel settore di lavorazione;

 

Separazione gravimetrica [Punti 6.5.3 e 6.5.4]

18. di stabilire le seguenti prescrizioni per l’operazione di separazione gravimetrica di cui ai punti 6.5.3 e 6.5.4:

18.1. la verifica di trattabilità del rifiuto per l’operazione di separazione di fase deve essere effettuata avvalendosi di personale qualificato nelle discipline chimiche, che è tenuto a valutare, sulla base della documentazione acquisita, delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche e del contenuto di sostanze pericolose, se sottoporre o meno il rifiuto al trattamento, nonché le modalità operative del trattamento stesso;

18.2. la classificazione delle frazioni di rifiuti ottenute dal trattamento deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della “Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” (2018/C 124/01), escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”;

18.3. deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni di separazione di fase e dei rifiuti sottoposti a tale attività; le valutazioni svolte dal responsabile e le modalità esecutive delle stesse devono essere conservate;

 

Emissioni in atmosfera

19. di autorizzare, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione C1, C2, C3, C4, C5, C6 individuati nella planimetria di cui all’Allegato B1 al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.1. le emissioni in atmosfera dei punti di emissioni sotto riportati non dovranno superare i valori limite di emissioni previsti dalla seguente tabella:

Camino (n°)

Settore/attività di provenienza

Sistema di abbattimento

Parametro

VLE (mg/Nm3)(1)

C1

Settore A:
- stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi;
- miscelazione dei liquidi non infiammabili, accorpamento e separazione di fase per gravità di rifiuti liquidi attraverso travaso (separazione solido/liquido e liquidi di diverse densità);

Filtro a carboni attivi

Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT)

10

Polveri

5

C2

Settore L:
- stoccaggio di rifiuti liquidi infiammabili;

Filtro a carboni attivi

Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT)

10

Polveri

5

C3

Settore H:
- stoccaggio, sconfezioanamento, accorpamento e miscelazione attraverso il travaso di rifiuti liquidi infiammabili

Filtro a carboni attivi

COV

10

Polveri

5

C5

Settore D:
- stoccaggio
- selezione e cernita
- triturazione
- vagliatura

Filtro a maniche

Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT)

10

Polveri

5

C4

Settore B:
- stoccaggio, sconfezioanmento, selezione e cernita e miscelazione di rifiuti solidi,
- produzione rifiuto combustibile solido pericoloso
- riduzione volumetrica attraverso pressa schiacciafusti;

Settore F:
- stoccaggio dei rifiuti solidi, fangosi, polverulenti e liquidi;
- impianto per aspirazione polvere estinguente;

Settore G:
- triturazione dei rifiuti solidi

Filtro a carboni attivi
Filtro maniche

Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT) (2)

20 (2)

Polveri

5

C6

Settore C:
- stoccaggio, accorpamento e miscelazione di rifiuti liquidi e solidi, sfusi o confezionati
- selezione e cernita
- stoccaggio, sconfezionamento, selezione e cernita RAEE (in area A4)

Filtro a carboni attivi
Filtro maniche

Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT)

10

Polveri

5


(1) I limiti sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 Kpa)

(2) Fermo restando il limite di 5 mg/Nm3 per la classe 1, Tab. D, All I Parte V.
 

19.2. la Nekta Ambiente Srl è tenuta, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere un progetto di adeguamento del sistema di abbattimento afferente al Camino C4; tale proposta dovrà essere supportata da adeguata analisi della situazione attuale sia da un punto di vista gestionale che tecnico, dovrà essere inoltre corredata dal piano economico e dal cronoprogramma di adeguamento;

19.3. nelle more dell’approvazione del progetto di adeguamento di cui al punto 19.2, come previsto dall’art. 29-sexies, c. 4-bis, lett.b, le emissioni in atmosfera del punto di emissione C4, per quanto riguarda i Composti Organici del Carbonio (COV espresso come C totale COT) dovranno rispettare i valori limite di emissioni in termini di flusso di massa su base annua e quindi non dovranno superare i 2.729,7 Kg/anno;

19.4. il controllo gestionale del punto di emissione C4, con riguardo alle emissioni di COV, deve essere effettuato tramite il sistema esistente di monitoraggio in continuo con analizzatore F.I.D. (analizzatore e sistema di acquisizione e registrazione), per il quale deve essere garantita l’efficienza della segnalazione acustica e visiva al raggiungimento della soglia di allarme; l’analizzatore FID dovrà essere sottoposto a regolare manutenzione e taratura con la periodicità prevista nel PMC/PGO e in caso di manutenzione straordinaria;

19.5. nel caso in cui il FID rilevi il superamento del VLE, il gestore è tenuto alla comunicazione alla Regione, all’ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia e Comune di Noventa di Piave entro le 24 ore successive all’evento, indicando la causa e le misure adottate;

19.6. nel caso in cui il FID rilevi il superamento del valore soglia di allarme prevista nel PMC il gestore è tenuto a registrare l’evento secondo le procedure previste dal PMC/PGO;

19.7. i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, attraverso operazioni di manutenzione che devono essere esplicitati nel PMC/PGO e devono rispettare le prescrizioni riportate in seguito:

19.7.1. le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi;

19.7.2. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni ad essi afferenti, necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati; le fermate degli impianti di abbattimento (ordinarie e straordinarie) devono essere annotate su apposito registro, riportando il giorno e il motivo dell’interruzione, nonché tempi di ripristino;

19.8. i controlli da eseguire sui filtri a maniche e sui carboni attivi, con particolar riguardo alla frequenza per il monitoraggio sulla saturazione e la sostituzione degli stessi, dovrà essere eseguita con la frequenza stabilita nel PMC/PGO;

19.9. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione durante la fase di lavorazione ad essi associato e nei periodi immediatamente successivi al fine di garantire almeno un ricambio d’aria nel locale;

19.10. come previsto dal punto 2.3. dell’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, in caso di misure di controllo discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nel PMC e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento, per specifiche sostanze, prevedono un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, si utilizza un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;

19.11. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169 – UNI EN 13284-1), in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi); quest’ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

19.12. i valori limite di emissione, riportati in tabella, si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto intesi come periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei limiti stessi. La Società è tenuta comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi;

19.13. ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla Società alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia entro 24 ore dall’accertamento;

19.14. il Gestore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Regione del Veneto alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi di un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, come prescritto dall’art. 29-undecies, comma 1. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto;

19.15. in fase di omologa dovrà essere verificata l’eventuale presenza di sostanze da considerarsi emanate delle sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H50, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, al fine dell’applicazione dell’art. 271 comma 7-bis; qualora venissero rilevate tali sostanze, la Nekta Ambiente srl è tenuta ad individuare una corretta gestione del rifiuto evitando le lavorazioni che ne consentirebbero il rilascio in atmosfera;

19.16. la Società è tenuta a condurre una indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725 entro 6 mesi dall’emanazione del presente provvedimento e riguardante lo stato di fatto dell’installazione e una indagine successiva all’adeguamento del sistema di abbattimento al camino C4. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave e ed ARPAV.

19.17. entro 60 giorni dall’emanazione del presente provvedimento, il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, un piano di gestione degli odori come previsto dalla BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.

19.18. la Società è sollevata dall’obbligo di trasmissione settimanale dei dati riguardanti il monitoraggio delle emissioni in atmosfera provenienti dal camino C4 alla Città Metropolitana di Venezia; i dati relativi al monitoraggio del camino C4 dovranno essere conservati in installazione a disposizione degli Enti di controllo e trasmessi nelle tempistiche e nelle modalità previste dal PMC;

 

Gestione delle acque

20. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, il seguente punto di emissione:

20.1. lo scarico denominato S1, come individuato dalla planimetria dello stato di progetto All. C10, Allegato B2 al presente provvedimento, nella rete fognaria delle acque reflue urbane miste di via E. Majorana, previo trattamento nell’impianto installato, delle acque di prima pioggia provenienti dall’area definita di maggior contaminazione (E1) e dall’area di minor contaminazione (E2), nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell’All. 5 del d.lgs. n. 152/2006, colonna “scarico in rete fognaria” e nel rispetto dell’atto d’assenso rilasciato del gestore Veritas n. 44673/22 del 23/05/2022 (Allegato C al presente provvedimento) e delle condizioni ivi contenute sia di progetto che di fine lavori;

20.2. di prendere atto che le acque di seconda pioggia provenienti dall’area definita di maggior contaminazione (E1) e dall’area di minor contaminazione (E2), saranno convogliate nello scarico S2a, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sui tetti dei settori C,D,H,L (planimetria dello stato di progetto All. C10, Allegato B2 al presente provvedimento), nella rete fognaria comunale acque meteoriche di via E. Majorana, mentre le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei settori A, B e T saranno convogliate nella scarico S2b;

20.3. di prendere atto che le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate nello scarico denominato S3 (S3a, S3b) in fognatura acque nere e che i relativi sistemi di trattamento saranno adeguati a quanto previsto dal vigente Regolamento di fognatura come previsto dall’atto d’assenso rilasciato del gestore Veritas n. 44673/22 del 23/05/2022 e dalle condizioni ivi contenute in relazione ai lavori di progetto autorizzati;

20.4. di prendere atto che i reflui provenienti dall’attività di laboratorio, quali ad esempio acque di lavaggio o reagenti utilizzati, non confluiranno negli scarichi ma verranno gestiti come rifiuti prodotti nell’installazione;

20.5. di prescrivere che:

20.5.1. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;

20.5.2. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento e della relativa strumentazione di controllo deve essere comunicata a Regione del Veneto, Città Metropolitana, ARPAV, Veritas;

20.5.3. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC;

20.5.4. i serbatoi, qualora utilizzati per l’accumulo delle acque provenienti dal lavaggio dei piazzali siano svuotati quanto prima al fine di mantenere disponibile il volume di accumulo per un potenziale evento meteorico; 

20.5.5. che il volume delle acque di prima pioggia venga avviata allo scarico in fognatura nell’arco delle 48 ore successive all’evento meteorico con portata costante (V/48h) non superiore a 0,27 L/s (1 mc/h) come previsto dall’atto d’assenso rilasciato del gestore Veritas n. 44673/22 del 23/05/2022;

20.5.6. in caso di incendio, qualora si verificasse l’uso della rete esterna di captazione e raccolta delle acque meteoriche questa dovrà essere lavata (con riferimento tubi e vasche prima e di seconda pioggia) e le relative acque gestite come rifiuto liquido e avviate ad idoneo trattamento;

20.6. i lavori per l’adeguamento del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche come da progetto, dovranno essere avviati entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento e dovranno essere conclusi entro un anno dalla stessa, come da cronoprogramma di cui alla relazione “Integrazioni – Relazione tecnica gestione acque reflue” acquisita al prot. reg. n. 512870 del 08.11.2021;

 

PMC/PGO

21. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

21.1. è approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa aggiornato al 01.06.2022 denominato PMC_rev3, PGO_R01, trasmesso da Nekta Ambiente Srl ed acquisita al prot. reg. n. 282356 del 23.06.2022;

21.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto;

21.3. le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc; è ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento, purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793; le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet 
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche;

21.4. la reportistica del PMC deve essere redatta secondo gli standard richiesti da ARPAV e Città Metropolitana di Venezia e trasmessa utilizzando gli strumenti concordati con gli Enti, inclusa la compilazione dell’applicativo web O.R.So.; la reportistica deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

 

Ulteriori prescrizioni

22. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

22.1. la Società è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;

22.2. i rifiuti e le operazioni di trattamento previste nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all’interno dell’installazione e chiaramente identificabili;

22.3. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

22.4. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

22.5. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune Noventa di Piave (VE), di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

22.6. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell’impatto acustico ai fini dell’autocontrollo è quello riportato nel PMC;

22.7. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

22.8. devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVFF;

22.9. entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Società è tenuta alla presentazione alla Città Metropolitana delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Città Metropolitana, nelle more del quale recepimento resta valido il DSRAT n. 38 del 30.06.2009; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;

22.10. ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

22.11. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell’eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;

22.12. in caso di chiusura dell’impianto, tutti i rifiuti presenti presso l’impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Città Metropolitana, da comunicare alla Regione;

23. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per CER e con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche;

Allegato B1: Planimetrie di layout e punti di emissione in atmosfera;

Allegato B2: Planimetria di reti, sistemi di trattamento e scarichi;

Allegato C: Atto di assenso Veritas S.p.a. n. 44673/22 del 23.05.2022;

24. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

25. il laboratorio di analisi dovrà essere implementato per permettere lo svolgimento di un più ampio spettro di analisi legate allo svolgimento delle operazioni autorizzate entro un anno dalla notifica del presente provvedimento, così come indicato dalla documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 280915 del 22.06.2021, e della implementazione avvenuta dovrà esserne data comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia;

26. che il presente provvedimento chiude il procedimento di riesame aperto al punto 9 del DDATST n. 28 del 28.10.2016:

27. che il presente provvedimento abroga e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

28. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

29. di dare atto di una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, escludendo che si possano avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti;

30. di notificare il presente provvedimento alla Nekta Ambiente S.r.l., e di comunicarne l’adozione al Comune di Noventa di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV –UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali e DAP di Venezia, a Veritas S.p.a. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;

16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

 

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(1) Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell’impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

Allegato_A_DDR_198_02-08-2022_482902.pdf
Allegato_B1_DDR_198_02-08-2022_482902.pdf
Allegato_B2_DDR_198_02-08-2022_482902.pdf
Allegato_C_DDR_198_02-08-2022_482902.pdf

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