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Bur n. 95 del 09 agosto 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 132 del 05 agosto 2022

Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino Doc Soave per la vendemmia 2022 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, riduce la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, per quanto concerne la vendemmia 2022.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo"; 

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il DM del 17/01/2022 pubblicato in GU n. 34 del 10 febbraio 2022, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini soave e Recioto di Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Soave;

VISTO l’art. 4 del disciplinare di produzione della Doc Soave, modificato da ultimo con DM del 24/10/2019, che:

  • fissa la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini Doc Soave;
  • consente alla Regione del Veneto, su richiesta motivata del Consorzio e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati dal disciplinare di produzione;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 310689 del 13/07/2022 con la quale il Consorzio richiede:

  • la riduzione della resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave come riportato in tabella:

Tipologia

da tonnellate/ha

a tonnellate/ha

Doc Soave 

15

13

Doc Soave - Classico

14

13

Doc Soave - Colli Scaligeri

14

13

  • l’esclusione dalla misura della riduzione di resa per le aziende viticole che nel corso delle vendemmie 2020 e 2021 non hanno prodotto esuberi di produzione per l’intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave;
  • la deroga parziale rispetto alle riduzioni di cui sopra per le produzioni ottenute con metodo di coltivazione biologico proponendo per le medesime un’esclusione dalla misura di riduzione per quelle destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri ed un innalzamento a 14 t/ha per quelle destinate a Doc Soave;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • verbale Assemblea dei soci del Consorzio del 05/07/2022;
  • la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
  • pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Soave rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO dei dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché dell'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

RITENUTO di accogliere la proposta di modulare (per la Doc Soave) o escludere (per la Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri) dalla misura di riduzione delle rese le produzioni biologiche le cui estensioni sono limitate, hanno rese contenute e comunque un diverso mercato di riferimento;

RITENUTO inoltre di accogliere la proposta di esclusione dalla misura di riduzione delle rese per quelle aziende che nelle vendemmie 2020 e 2021 dimostrino di non aver prodotto esuberi di produzione per l’intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave in quanto proposta coerente con l’obiettivo volto a garantire un adeguato livello qualitativo per la Doc Soave;

TENUTO CONTO infine che la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 86 del 22/07/2022, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto; 

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto”; 

VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione Agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

  2. di stabilire che la resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri per la vendemmia 2022, non deve eccedere le 13 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 91;

  3. in attuazione di quanto previsto al punto 2, di stabilire inoltre che:

    • sono esclusi dalla misura di riduzione delle rese, i conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini Doc Soave che nelle vendemmie 2020 e 2021 non hanno prodotto alcun esubero di produzione (di cui all’art. 4 comma 4 del disciplinare medesimo) sull’intera superficie vitata aziendale idonea alla menzionata denominazione;
    • sono escluse, dalla misura di riduzione delle rese, le produzioni destinate a Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri prodotte con metodo di coltivazione biologico;
    • il limite di resa definito al punto 2 viene elevato a 14 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 98 per le produzioni destinate a Doc Soave prodotte con metodo di coltivazione biologico;
  4. che in attuazione delle norme che regolano la certificazione dei vini, spetta all’organismo di controllo Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) la verifica delle deroghe, di cui al precedente punto 3, da attuarsi sulla base delle informazioni presenti nello schedario vitivinicolo gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); 

  5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave;

  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo

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