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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 132 del 05 agosto 2022
Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino Doc Soave per la vendemmia 2022 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.
Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, riduce la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, per quanto concerne la vendemmia 2022.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il DM del 17/01/2022 pubblicato in GU n. 34 del 10 febbraio 2022, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini soave e Recioto di Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Soave;
VISTO l’art. 4 del disciplinare di produzione della Doc Soave, modificato da ultimo con DM del 24/10/2019, che:
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 310689 del 13/07/2022 con la quale il Consorzio richiede:
la riduzione della resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Soave come riportato in tabella:
Tipologia
da tonnellate/ha
a tonnellate/ha
Doc Soave
15
13
Doc Soave - Classico
14
Doc Soave - Colli Scaligeri
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO dei dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché dell'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;
RITENUTO di accogliere la proposta di modulare (per la Doc Soave) o escludere (per la Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri) dalla misura di riduzione delle rese le produzioni biologiche le cui estensioni sono limitate, hanno rese contenute e comunque un diverso mercato di riferimento;
RITENUTO inoltre di accogliere la proposta di esclusione dalla misura di riduzione delle rese per quelle aziende che nelle vendemmie 2020 e 2021 dimostrino di non aver prodotto esuberi di produzione per l’intera superficie vitata aziendale idonea alla Doc Soave in quanto proposta coerente con l’obiettivo volto a garantire un adeguato livello qualitativo per la Doc Soave;
TENUTO CONTO infine che la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a denominazione di origine, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale al fine di conseguire l’equilibrio di mercato;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 86 del 22/07/2022, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione Agroalimentare;
decreta
di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che la resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini Doc Soave, Doc Soave Classico e Doc Soave Colli Scaligeri per la vendemmia 2022, non deve eccedere le 13 tonnellate pari ad una produzione di vino ad ettaro di ettolitri 91;
in attuazione di quanto previsto al punto 2, di stabilire inoltre che:
che in attuazione delle norme che regolano la certificazione dei vini, spetta all’organismo di controllo Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) la verifica delle deroghe, di cui al precedente punto 3, da attuarsi sulla base delle informazioni presenti nello schedario vitivinicolo gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave;
di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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