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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 64 del 04 agosto 2022
PROSPERO S.R.L. Cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombara". Modifica non sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale Provvedimento art. 26 L.R. 13/2018. Comune di localizzazione: Bussolengo (VR); Comune interessato: Sona (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società Prospero S.r.l. relativa al progetto di ricomposizione della cava "Colombara" in Comune di Bussolengo (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica non inclusa nell’allegato III)” e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato IV – punto 8, lettera i) denominato “Cave e torbiere”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentato dalla società Prospero s.r.l., con sede in Peschiera del Garda (VR), Via Piemonte n. 40 - CAP 37019, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. n. 192158, 192174, 192185 e 192202 del 28/04/2022);
VISTA la nota prot. n. 210434 del 09/05/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/05/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso (integrato nella seduta di Comitato VIA del 15/06/2022).
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi il progetto di ricomposizione ambientale della cava denominata “Colombara” in Comune di Bussolengo (VR) mediante la movimentazione di circa 812.000 mc materiale di cui 780.000 mc provenienti dall’esterno in un periodo di tempo di 10 anni;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, in data 31/05/2022 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area in cui è previsto l’intervento;
CONSIDERATO che a seguito del sopralluogo del 31/05/2022 il proponente ha trasmesso con PEC del 09/06/2022 (acquisita al prot. regionale n. 268214 del 14/06/2022) nota dal titolo “comunicazione a chiarimento degli aspetti progettuali risultati meritevoli di approfondimento in seguito alle risultanze emerse nel corso del sopralluogo effettuato in data 31/05/2022”;
DATO ATTO che a seguito del medesimo sopralluogo del 31/05/2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso con nota prot. 308880 del 12/07/2022 ha trasmesso al Comune di Bussolengo e alla Provincia di Verona segnalazione relativa allo stato dei luoghi invitando codeste strutture ad attivarsi per quanto di competenza al fine di verificare la stabilità dei versanti di cava ed eventualmente a provvedere di conseguenza adottando le misure necessarie atte a garantire la sicurezza dei luoghi;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;
ACQUISITO l’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con la Relazione Istruttoria Tecnica n. 179/2022 del 21/07/2022 (trasmesso con nota prot. n. 327779 in data 25/07/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/07/2022, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]
- L’intervento consiste nella ricomposizione ambientale della cava denominata “Colombara” in Comune di Bussolengo (VR);
- Il progetto di ricomposizione si svilupperà in n. 2 fasi operative di seguito sinteticamente descritte:
- Il progetto prevede, a fronte della riduzione della superficie boscata attualmente presente, stimata in 37.630 mq, il rimboschimento di una superficie pari a 37.720 mq alla conclusione dell’intervento;
- Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in 10 anni (3 anni per la Fase 1 e 7 anni per la Fase 2);
Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti, valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale.
CONSIDERATO che con Decreto n. 244 del 29/05/2020 l’autorizzazione di cava è stata dichiarata decaduta e che pertanto il progetto in argomento costituisce a tutti gli effetti la proposta di una nuova ricomposizione ambientale del sito di cava;
RITENUTO pertanto, che l’intervento non possa essere inquadrato amministrativamente come “modifica” al progetto di ricomposizione ambientale, in quanto non sussiste su detta area alcuna autorizzazione vigente;
RITENUTO altresì che, anche in vigenza della precedente autorizzazione, le modifiche progettuali proposte non possano definirsi “non sostanziali” in ragione dei consistenti volumi di materiale da conferire al sito estrattivo per la ricomposizione di progetto;
CONSIDERATO che in relazione allo stato di fatto dei luoghi il proponente riferisce relativamente alla situazione di criticità, con particolare riferimento ad alcune scarpate con inclinazione sub-verticale presenti in sito che necessiterebbero di adeguati interventi di messa in sicurezza;
CONSIDERATO altresì che a supporto di dette affermazioni, il proponente non ha presentato indagini relative alle verifiche di stabilità di detti versanti;
DATO ATTO che come segnalato con nota dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio prot. 308880 del 12/07/2022, durante il sopralluogo del 31/05/2022 è stata riscontrata l’esistenza di detti fronti sub-verticali, con particolare riferimento a quello in corrispondenza della soprastante contrada Girelli, e si è provveduto a invitare gli Enti competenti (Comune e Provincia) ad attivarsi al fine della verifica del potenziale rischio di instabilità dei versanti, come indicato dal proponente, e di adottare di conseguenza le eventuali misure ritenute idonee a garantire la sicurezza della popolazione residente;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio formulate dal Comune di Sona, dal Comune di Bussolengo e dal Sig. Massimo Sironi che hanno contribuito alla stesura della presente relazione istruttoria;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il proponente ha valutato nello SPA gli impatti potenziali del progetto limitando la propria analisi all’attività di conferimento e alla movimentazione dei materiali utili al ripristino morfologico, detta attività è stata ritenuta preponderante dell’intervento rispetto agli ulteriori interventi relativi alla piantumazione delle opere a verde, che sono stati valutati ininfluenti rispetto agli impatti potenziali;
CONSIDERATE le valutazioni conclusive sui potenziali impatti esposti del proponente, che portano a valutare l’interferenza potenziale del progetto per le varie componenti ambientali come “non significativo/nullo” ad eccezione della componente “Viabilità e Traffico” per la quale l’impatto è stato valutato come “negativo basso”;
RITENUTO che in relazione alle matrici ambientali esaminate, non siano completamente condivisibili le valutazioni esposte per le motivazioni e considerazioni di seguito riportate:
Atmosfera
RITENUTO che in relazione alla componente “Atmosfera”, non sia condivisibile la scelta effettuata dal proponente di escludere dalla propria analisi il potenziale impatto dovuto alle polveri generate dall’attività di movimentazione in considerazione delle caratteristiche dell’intervento, della natura e volumetria del materiale movimentato e della vicinanza a ricettori sensibili, in particolare all’abitato della contrada Girelli.
CONSIDERATE comunque le misure di mitigazione proposte dal proponente in relazione alla componente atmosfera, si ritiene fin d’ora che la Ditta possa prevedere le seguenti ulteriori misure:
Rumore
CONSIDERATO che in relazione alla componente “Rumore”, il proponente ha presentato la “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” nelle cui conclusioni si evidenziano il rispetto dei valori previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (emissione, immissione e differenziale) per il periodo di riferimento diurno;
RITENUTO che alle condizioni operative dichiarate dal proponente nella “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” datata aprile 2022, la stessa è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne l’impatto acustico determinato dalle attività di sistemazione della Cava Colombara nell’ambiente circostante;
RITENUTO altresì che, in relazione al rumore dovuto al traffico veicolare, il proponente non abbia valutato adeguatamente la presenza di ricettori sensibili lungo la viabilità di accesso al sito di cava che oltre al Comune di Bussolengo interessano anche il Comune di Sona (come ad es.la Pieve di S. Giustina);
Ambiente idrico: acque sotterranee
CONSIDERATO che la relazione geologica geotecnica e idrogeologica presentata con l’istanza, riferisce relativamente ai livelli di falda citando indagini geologiche non riferite temporalmente;
CONSIDERATO altresì che la medesima relazione geologica geotecnica e idrogeologica riporta un estratto della relazione geologica allegata al PAT del Comune di Bussolengo (marzo 2008) nel quale viene individuata la presenza di un pozzo all’interno di Cava Girelli;
CONSIDERATO che in merito a detto pozzo il proponente riferisce il mancato ritrovamento dello stesso all’interno dell’area di cava durante la fase di indagine per la redazione del progetto, riferendo che la probabile causa del mancato ritrovamento sia dovuto all’eliminazione del pozzo durante la coltivazione oppure alla presenza della fitta boscaglia che non ha permesso le opportune verifiche;
RITENUTO che in relazione alla componente “Ambiente idrico: acque sotterranee”, il proponente debba approfondire e integrare le indagini geologiche e idrogeologiche verificando il livello della falda, la presenza di pozzi sul fondo cava e la loro profondità che potrebbero mettere in connessione diretta la superficie di cava con la falda stessa, al fine di poter escludere eventuali potenziali impatti significativi negativi;
Suolo e sottosuolo
CONSIDERATO che l’intervento determina una modifica morfologica intervenendo su un territorio in stato di abbandono da oltre 30 anni e consolidatosi nel tempo;
CONSIDERATO in particolare che la prima Fase progettuale di ripristino delle scarpate a 25°, porterebbe l’area d’intervento allo stato finale dell’opera come autorizzata, sistemando le difformità che hanno portato alla decadenza dell’autorizzazione stessa e consentirebbe inoltre, a detta del proponente, la messa in sicurezza delle scarpate sub-verticali presenti lungo il lato sud e nord della cava, mentre la Seconda Fase progettuale prevede il ripristino morfologico dei luoghi allo stato originario ovvero antecedente l’escavazione e il recupero della copertura forestale instauratasi nel periodo di abbandono come compensazione;
RITENUTO che in relazione alla componente “Suolo e sottosuolo” l’intervento nella sua interezza, pur sanando una situazione di abbandono evidente, prevede comunque modifiche morfologiche che interessano ingenti volumi di materiale da movimentare (circa 800.000 mc, di cui la maggior parte proveniente dall’esterno), che potrebbero comportare potenziali impatti significativi negativi da valutare in maniera più approfondita e per i quali sono necessari maggiori e più dettagliati elementi conoscitivi dello stato attuale dei luoghi attraverso anche analisi e caratterizzazioni dei terreni e del sottosuolo;
RITENUTO altresì che in relazione al materiale proveniente dall’esterno per la sistemazione della cava, il proponente dovrà prevedere un sistema di verifica al fine di garantire che le terre e rocce da scavo che dichiara di utilizzare per la sistemazione della cava rispettino i limiti di cui alla colonna A, Tab. 1, All. 5 del D.Lgs. 152/06 e siano conformi ai limiti di concentrazione di metalli indicati come FONDO NATURALE nella pubblicazione “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto” ARPAV, 2019;
Viabilità e Traffico
CONSIDERATO che la viabilità interessata per raggiungere la cava, proposta dal proponente, prevede che dallo svincolo della SP5 di Palazzolo i mezzi arriveranno in cava percorrendo circa 2,5 km attraverso Via S. Salvar (strada comunale di Bussolengo), Via Castagne e Via S. Giustina (strade comunali di Sona) e infine la strada vicinale Gardesana, in Comune di Bussolengo, che costeggia il lato ovest della cava;
RITENUTO opportuno un approfondimento relativamente alla sostenibilità della strada di accesso all’area di cava, in considerazione della limitata larghezza della stessa e del potenziale interessamento della strada di due mezzi in direzione opposta, anche in riferimento alla fruizione turistica della viabilità in questione, nonché in relazione agli attuali livelli di servizio, in particolare per quanto concerne Via S. Giustina, nonché un approfondimento relativamente alla gestione dell’incrocio fra Via Castagne e Via S. Giustina;
RITENUTO opportuno inoltre che il proponente valuti le possibili alternative di accesso all’area di cava e le modalità di gestione dei trasporti, e che approfondisca le potenziali interferenze sui ricettori sensibili più prossimi i percorsi viari individuati (come ad esempio sulla Pieve di S. Giustina) anche in termini di rumore, polveri e vibrazioni indotte;
RITENUTO pertanto che l’intervento in considerazione degli ingenti volumi di materiale movimentato, del traffico indotto e delle caratteristiche della viabilità di accesso individuata dal proponente, potrebbe comportare potenziali impatti significativi negativi su detta matrice che necessitano di un maggior approfondimento.
Paesaggio
CONSIDERATO che il progetto, pur sanando una situazione di abbandono evidente, prevede comunque modifiche morfologiche dell’area d’intervento importanti;
RITENUTO che il proponente non abbia valutato se vi possono essere potenziali impatti indotti dalla realizzazione dell’intervento, e in particolare dovuti al traffico di mezzi, sul bene tutelato della Pieve di S. Cristina;
RITENUTO che in relazione alla componente “paesaggio”, le valutazioni debbano tenere in considerazione quanto detto per dare conferma della non significatività degli impatti;
CONSIDERATO altresì che l’area d’intervento è soggetta a vincolo paesaggistico previsto dall’art 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto in fase di autorizzazione dovrà essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica;
Flora, Fauna e Ecosistemi
CONSIDERATO che come dichiarato dal proponente, allo stato attuale l’area d’intervento, risulta essere per la maggior parte rimboschita, ad eccezione del fondo cava dove si hanno ampi spazi con vegetazione erbacea e per cui è ipotizzabile si siano ricreati degli habitat ed ecosistemi spontanei dovuti essenzialmente alla situazione di abbandono;
CONSIDERATO che l’intervento nella fase di cantiere andrà ad incidere su questo ambiente che verrà per ovvie ragioni eliminato al fine di perseguire la ricomposizione ambientale e la realizzazione di una superficie boscata alla fine della ricomposizione stessa, che compenserà la superficie boscata eliminata;
CONSIDERATO che dal punto di vista amministrativo, come riferito dalla U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona con nota prot. 263250 del 10/06/2022 “[…] l’area denominata cava Colombara […] risulta essere boscata ai sensi dell’art. 14 della L.R.F. 52/78 e ss.mm.ii.. In base al comma 1 dell’art. 15 della L.R.F. 52/78 e ss.mm.ii”i boschi di cui all’articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi”. Il comma 2 dell’art. 15 vieta “qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure:
a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;
c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione”
Come disposto dall’Allegato A alla DGR 4808 del 30 dicembre 1997 e ss.mm.ii. “la misura compensativa viene proposta dal richiedente, contestualmente alla domanda di autorizzazione ed è valutata dal Servizio Forestale regionale che, sulla base di motivate considerazioni tecniche, può in ogni caso indicare la necessità dell’adozione di una diversa soluzione”.
Vista l’ubicazione e il contesto in cui si trova la cava in questione, l’Unità Organizzativa Servizi Forestali – Ufficio di Verona ritiene quindi che la misura che meglio potrebbe compensare la perdita delle funzioni del bosco attualmente esistente, sia la destinazione a bosco della medesima area oggetto di intervento, al termine dei lavori di remissione in pristino e messa in sicurezza della ex cava lasciata in abbandono”
RITENUTO che in relazione alla componente “flora, fauna e ecosistemi”, in considerazione della presenza del bosco attualmente esistente, si ritiene che non si possa escludere che l’intervento così come descritto possa avere potenziali impatti significativi e negativi che dovranno essere valutati in maniera più approfondita;
Impatto socio-economico
RITENUTO che il proponente debba integrare le valutazioni effettuate considerando la componente di impatto socio-economico sul territorio di riferimento in considerazione anche alla fruizione turistica dello stesso, dovute alla realizzazione dell’intervento;
VINCA
CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza nella quale riferisce che l’istanza è riconducibile all’ipotesi di NON necessità di VINCA prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 29/08/2017 al punto 23, allegando al riguardo specifica relazione tecnica;
PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 179/2022 del 21/07/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. n. 327779 del 25/07/2022) che conclude dichiarando “[…] una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE:
1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo che la ricomposizione ambientale comprenda anche la ricreazione di idonee condizioni ecotonali e, fino al completamento degli interventi di rimboschimento, al mantenimento dell’esistente cintura vegetazionale in corrispondenza della sommità dei cigli di scarpata): Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Pipistrellus kuhlii;
2. di utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli) e di mettere in atto, per l’intera area di cava ricomposta, gli interventi necessari per garantire l’affermazione del soprassuolo forestale strutturalmente articolato e caratterizzato da radure dimensionalmente eterogenee;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.;
CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 179/2022 dovranno essere tenute in considerazione dal proponente per la predisposizione della documentazione progettuale nella successiva fase di autorizzazione dell’opera;
CONSIDERATO che la documentazione agli atti non consente una compiuta valutazione dei potenziali impatti del progetto sull’ambiente e che le criticità rilevate non possono essere superate con una richiesta di integrazioni e adeguatamente affrontate nel corso del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in ragione delle caratteristiche intrinseche del progetto;
RITENUTO che l’intervento per le motivazioni sopra esposte possa comportare impatti ambientali significativi e negativi;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, il progetto può generare impatti ambientali significativi negativi;
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/07/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Luca Marchesi
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