Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 192 del 27 luglio 2022

Acque del Chiampo S.p.A.- Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore, Comune di Montecchio Maggiore (VI). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta Acque del Chiampo S.p.A., per l'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore, si rilascia, a seguito del relativo procedimento di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con il decreto n. 29 del 02 aprile 2012 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 29 del 02 aprile 2012 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla Ditta Alto Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l’impianto di depurazione di Montecchio Maggiore ubicato in Via Strada Romana, 2 - Montecchio Maggiore (VI);

RICHIAMATO il decreto regionale di modifica dell’AIA, n. 276 del 05/08/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l’installazione esistente in oggetto, protocolli n. 202100006560 e n. 202100006561 del 30/09/2021 acquisite al protocollo regionale ai n. 437090 e n 438512 del 30/09/2021, successivamente integrata con nota prot. n. 202100006853 del 12/10/2021, acquisita al protocollo regionale nella medesima data con prot. n. 457738;

VISTA la nota prot. 476475 del 20/10/2021 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto;

ATTESO che in data 20/10/2021 sono state pubblicate sul sito web della Regione Veneto le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.) non risultano essere pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'AIA, l’Autorità Competente convochi apposita Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata C.d.S. con nota prot. n. 555017 del 26/11/2021, per il giorno 14/12/2021;

VISTI gli esiti della prima seduta della C.d.S. svoltasi in data 14/12/2021, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 11649 del 12/01/2022, nell’ambito della quale sono state richieste alla ditta integrazioni e chiarimenti meglio esplicitati nella nota prot. 11710 del 12/01/2022;

ATTESO CHE la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa in data 25/02/2022, con nota prot. n. 202200001612, acquisita al protocollo regionale n. 90015 del 25/02/2022.

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la seconda seduta della C.d.S., con nota prot. n. 0191259 del 15/03/2022, per il giorno 29/03/2022, posticipata, con nota 0140737 del 28/03/2022, al 05/04/2022 per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 05/04/2022 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della ditta Acque del Chiampo S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 0207208 del 06/05/2022; 

VISTA la nota della ditta Acque del Chiampo S.p.A. prot. 202200003889 del 19/05/2022 acquisita al protocollo regionale n. 230793 del 20/05/2022, di invio di ulteriori precisazioni sulla C.d.S. del 05/04/2022;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 0236251 del 24/05/2022, al fine di valutare la nuova documentazione presentata e rivedere le determinazioni precedentemente assunte, ha convocato, in modalità telematica, un’ulteriore seduta della C.d.S. per il giorno 07/06/2022;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 07/06/2022 che, all’unanimità dei presenti, si è espressa favorevolmente alle modifiche apportate a quanto precedentemente approvato alla luce della nuova documentazione presentata dalla ditta, come riportato nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 294776 del 01/07/2022; 

PRESO ATTO che nell’ambito della CdS del 05/07/2022 relativa ad un analogo procedimento di riesame dell’AIA di altro impianto di depurazione, sono state concordate con ARPAV alcune modifiche alle prescrizioni generali inerenti il PMC.

DATO ATTO che le sopra richiamate modifiche, stante la pertinenza delle stesse al caso in esame, sono state recepite nel dispositivo del presente provvedimento.

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla ditta Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI) (C.F. 81000070243 e P.IVA 02728750247) l'AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore” ubicato in Via Strada Romana, 2 Montecchio Maggiore – (VI), foglio n. 10– particelle 1931 e 2090 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici EER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED); 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del succitato Decreto che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle AIA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.”;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si rilascia alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI) (C.F. 81000070243 e P.IVA 02728750247) l'AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “impianto di depurazione di Montecchio Maggiore” ubicato in Via Strada Romana, 2 Montecchio Maggiore – (VI), foglio n. 10– particelle 1931 e 2090 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Si provvederà al successivo riesame dell'AIA secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la ditta dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Entro tale data la ditta comunque è tenuta a presentare la documentazione necessaria per il riesame dell’AIA.

4. Il presente decreto sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto pari a 70.000 A.E.;
  • autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Scolo Cavazza- Fiume Brendola ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D9 – “trattamento chimico-fisico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

5. Il presente decreto ricomprende altresì le condizioni ed i limiti di emissione allo scarico indiretto in acque superficiali attraverso il collettore gestito dal Consorzio A.Ri.C.A., come individuati ed aggiornati periodicamente negli specifici provvedimenti di competenza del medesimo Consorzio e come integrati sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi del titolo III-bis della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai limiti di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT - AEL) ritenute pertinenti per l'installazione.


Gestione rifiuti

6. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

6.1. all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 300 Mg/giorno
  • Quantitativo massimo annuale: 60.000 Mg/anno

6.2. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

6.3. la frazione liquida proveniente dal pretrattamento rifiuti (sezione PR3) dovrà essere monitorata, in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché per i parametri per cui sono disponibili BAT-AEL e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri, nonché la modalità di campionamento, è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC). Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’AIA qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Vicenza), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

6.4. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al EER;

6.5. deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

6.6. è consentito l’invio dei rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 03 03, EER 20 03 04, EER 20 03 06 e EER 19 08 05, previo trattamento di grigliatura fine (PR 1), alla stazione di sollevamento della sezione dell’impianto D1, bypassando le sezioni di pretrattamento PR2 e PR3;

6.7. è ammessa l’immissione nei punti di conferimento denominati “4” fanghi non preispessiti e “5” fanghi preispessiti del rifiuto contraddistinto dal codice EER 190805 e proveniente da impianti di trattamento acque reflue urbane purché tali impianti non siano anche autorizzati al trattamento rifiuti in deroga (comma 2 dell’art 110 del d.lgs152/2006 ss.mm.ii);

6.8. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6.9. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 alla domanda di procedura dell’AIA e alle successive integrazioni;

6.10. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

6.11. relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”. Dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria così definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) e 185-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

6.12. si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.


Acque

  1. Acque del Chiampo S.p.A., è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell’autorizzazione rilasciata dal consorzio A.Ri.C.A., gestore del collettore consortile in cui scarica l’impianto.

In riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricettore, (Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti), si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza di AIA - Allegato D.16 relazione Valutazione BAT applicabili e nelle successive integrazioni per l’individuazione delle sostanze pertinenti.

Relativamente alle sostanze individuate come pertinenti, i valori allo scarico stabiliti dal Consorzio A.Ri.C.A. rientrano nell’intervallo delle BAT AEL, eccetto per i parametri Nichel e Cromo totale.

Per il parametro Nichel [Ni] viene stabilito il valore limite di 1 mg/l allo scarico nel collettore A.Ri.C.A. e/o nello Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola (scarico finale SF2) nei casi previsti al successivo punto 7.1.

Con riferimento al parametro Cromo totale preso atto del rendimento percentuale di abbattimento dichiarato dalla Ditta per l’impianto pari al 77 % e fatto salvo quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dal consorzio A.R.I.C.A., ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis lettera b) dell’art. 29-sexies del d.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., viene stabilito che la frazione liquida in uscita dal pretrattamento rifiuti dovrà rispettare il limite di emissione massimo in concentrazione di 1.3 mg/l per il parametro Cromo totale calcolato come rapporto tra:

  • carico annuo di Cromo totale misurato sulla frazione liquida in uscita dal pretrattamento rifiuti da calcolarsi come somma dei prodotti tra portata mensile per concentrazione media mensile del succitato parametro, quest’ultima da determinarsi sulla base delle analisi settimanali condotte dal gestore e riportate sul PMC;
  • portata annua della frazione liquida in uscita dal pretrattamento rifiuti.

Al fine della verifica dovrà essere trasmessa, con cadenza trimestrale, una tabella riepilogativa delle analisi effettuate per il parametro Cromo totale e delle portate giornaliere, allegando altresì i relativi rapporti di prova.

La congruità dei valori forniti dal gestore dell’impianto potrà essere valutata confrontandoli con i dati rilevati da A.R.P.A.V. nell’ambito dei controlli effettuati.

Inoltre nella relazione annuale di cui al successivo punto 9.3 dovrà essere riportata una specifica verifica sulla percentuale di abbattimento del parametro Cromo totale per l’impianto al fine di attestare il mantenimento del rendimento impiantistico dalla ditta dichiarato;

7.1. nei casi in cui vi sia una dimostrata emergenza o necessità ed in carenza di valide alternative, è autorizzato lo scarico dei reflui depurati nello Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola (scarico finale SF2), come individuato nella planimetria B.21.Qualora il collettore non consenta l’assorbimento dell’intera portata, può essere consentito il succitato scarico anche per periodi limitati non temporalmente coincidenti con eventi piovosi. Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

  • entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento la ditta dovrà trasmettere alla Regione Veneto il nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
  • la ditta dovrà comunicare, entro 24 ore, l’avvio dello scarico nello Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola mediante SMS al numero fornito da A.R.P.A.V. e dal consorzio A.Ri.C.A.;
  • la ditta è altresì tenuta a comunicare l’avvio dello scarico nello Scolo Cavazza - Fiumicello Brendola al competente Consorzio di Bonifica, secondo le modalità stabilite dal Consorzio stesso;
  • qualora lo scarico finale SF2 sia attivo per periodi continuativi legati alla chiusura del collettore A.Ri.C.A. la comunicazione dell’attivazione dovrà essere trasmessa agli Enti con almeno 15 giorni di anticipo indicando le misure gestionali adottate per ridurre i potenziali impatti;

7.2. lo scarico dell’impianto nella Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola dovrà rispettare i limiti previsti al punto 7;

7.3. il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” della porzione di acque depurate avviate allo Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola non dovrà essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., nel periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre, salvo diversa indicazione del competente Consorzio di Bonifica;

7.4. cessati gli effetti dell’evento che ha determinato l’attivazione dello scarico nella Scolo Cavazza-Fiumicello Brendola, lo stesso dovrà immediatamente essere sospeso;

7.5. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

7.6. si dovrà provvedere al monitoraggio mensile del composto Acido Trifluorofenilacetico in ingresso, come media e per singolo flusso, e uscita dall’impianto, riportando i risultati nella relazione annuale di cui al successivo punto 9.3. Su istanza di parte, decorsi due anni dall’attuazione del monitoraggio la frequenza potrà essere ridotta.


Emissioni in atmosfera

8. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione individuate nella planimetria B.20, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

8.1. Le emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione per produzione di energia elettrica e termica a servizio della sezione di digestione anaerobica “1” (potenza utile 100kW) identificata nella planimetria di cui all'allegato B.20 alla domanda di AIA, devono rispettare le seguenti concentrazioni di emissione:

Punto Emissione

INQUINANTI

VALORE LIMITE
mg/Nm3

1

CO

800

NOx

500

COT*

100

HCl

10


*escluso il metano

8.2. le quantità di biogas prodotte in eccesso e bruciate nella torcia, quale scarico di emergenza della sezione F3 dell’impianto, dovranno essere evidenziate, in termini di m3 smaltiti, nella relazione annuale di cui al successivo punto 9.3;

8.3. si dà atto che il punto di emissione “2” relativo allo scarico della caldaia da 250 kWt funzionante a biogas o metano è solo attivo in condizioni di avviamento della digestione anaerobica o in caso di guasto del cogeneratore, le ore di funzionamento andranno riportate nel report annuale di cui al successivo punto 9;

8.4. i punti di emissione di tipo convogliato devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

8.5. è prescritta una valutazione di impatto olfattivo nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare significativo impatto olfattivo dell’impianto nei confronti dell’esterno. La suddetta valutazione dovrà essere sottoposta a Regione Veneto, A.R.P.A.V. e Provincia di Vicenza per i pareri di competenza.


PMC e Reportistica

9. Si approva il PMC revisione n. 3 del 21/02/2022, trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 1612 del 25/02/2022, acquisita al protocollo regionale n. 90015 del 25/02/2022, su cui A.R.P.A.V. nell’ambito della C.d.S. del 05/04/2022, si è espressa favorevolmente con le seguenti prescrizioni:

- “La scheda descrittiva del rifiuto va compilata con validità annuale e non di due anni.

- inserire una verifica sull’affidabilità della caratterizzazione data dal produttore del rifiuto attraverso il laboratorio della ditta rispetto a quello di Acque del Chiampo, confrontando i dati analitici delle verifiche del produttore rispetto a quelli di AdC.

- I controlli dei parametri allo scarico fosforo totale e tensioattivi vanno portati da 2 volte a settimana a 3 volte a settimana, rimanendo maggiormente in linea con le BAT 7.

- Nel Livello 2A va tolta la dicitura “ad eccezione dei parametri idrocarburi ed IPA che non vengono ripetuti se già analizzati nell’analisi di omologa”. Non è escluso a campione che Acque del Chiampo possa fare anche verifiche su idrocarburi e IPA.

- Nel Livello 3 va tolta la nota “ad esempio” mantenendo come caratterizzazione la determinazione di tutti i parametri indicati dalla ditta e tenuto conto delle Tabelle 3, 4 e 5 dell’Allegato 5 parte III del D.lgs 152/2006.

- Per i parametri pertinenti si dovrà aggiungere nell’Allegato 1 del PMC la frase “saranno inseriti ulteriori parametri in funzione dell’esito dell’omologa”.

9.1. entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato con le ulteriori verifiche approvate in sede di C.d.S. del 05/04/20222 e recepite nel presente provvedimento;

9.2. ogni variazione del PMC deve essere comunicata alla Regione, ad ARPAV e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli Enti di controllo;

9.3. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. , al Comune di Montecchio Maggiore e al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” oltre al report previsto dal PMC , una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal PMC. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito A.R.P.A.V.  contenente i dati previsti dalle tabelle del PMC in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

9.4. le registrazioni dei dati previsti nel PMC dovranno seguire le successive indicazioni:

a) tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;

b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

9.5. Le date dei singoli autocontrolli, specificatamente individuati nel PMC, dovranno essere comunicate ad ARPAV, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso.


Ulteriori prescrizioni

10. Presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 6 (Gestione Rifiuti), 7(Acque) e 8 (Emissioni in atmosfera), conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti.

11. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

12. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, A.R.P.A.V. , Provincia di Vicenza, Comune di Montecchio Maggiore e Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

13. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Montecchio Maggiore (DPCM 14 novembre 1997).

14. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii..

15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, A.R.P.A.V. effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Nell’arco di validità dell’Autorizzazione saranno previste ispezioni ambientali, intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, con cadenza triennale ovvero almeno 4 ispezioni; le ispezioni ambientali intese come controlli analitici saranno previste con cadenza annuale.

La frequenza delle attività ispettive di A.R.P.A.V. potrà comunque essere modificata a seguito dell’emanazione del Piano d’Ispezione Ambientale Regionale di cui all’ art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le modalità di controllo analitico previste nel PMC verranno specificate da A.R.P.A.V. nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

16. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

17.Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed A.R.P.A.V., accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato del  professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

18. In caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

19. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia di Vicenza l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGR n. 2721 del 29.12.2014; nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), la ditta è tenuta al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

20. Si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

21. Si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della C.d.S. del 05/04/2022 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA.

22. Si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT, per quanto compatibili, e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

23. Si confermano a carico della Ditta tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento.

24. Si comunica il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Montecchio Maggiore, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V., al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” e al Consorzio A.Ri.C.A.

25.Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

26. Si i nforma che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

192_Allegato_A_DDR_192_27-07-2022_482535.pdf

Torna indietro