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Bur n. 99 del 16 agosto 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 191 del 27 luglio 2022

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. - Impianto di depurazione di Paese sito in via Brondi, Comune di Paese (TV) Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo per l'attività individuata al punto 5.3 a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta Alto Trevigiano Servizi S.p.A., per l'impianto di depurazione di Paese, si rilascia, a seguito del relativo procedimento di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con il decreto n. 116 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla Ditta Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (ora Alto Trevigiano Servizi S.p.A. di seguito A.T.S. S.p.A.), con sede legale in Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna (TV), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l’Impianto di depurazione di Paese ubicato in via Brondi, Comune di Paese (TV);

RICHIAMATI i decreti regionali di modifica dell’AIA, n. 83 del 15.12.2015 del Direttore del Dipartimento Ambiente, n. 74 del 06.09.2017 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 228 del 29.03.2021 del Direttore della Direzione Ambiente, n. 95 del 29.11.2021 e 109 del 15.12.2021 del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l’installazione esistente in oggetto, prot. n. 37569/21 del 29.10.2021, acquisita al protocollo regionale in data 29.10.2021 ai numeri n. 499813, 499901, 499946, 500001, 500178, 500235 e 500292, successivamente integrata con nota n. 39806/21 del 17.11.2021, acquisita al protocollo regionale nella medesima data con prot. n. 541569;

VISTA la nota prot. 555810 del 26.11.2021 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto;

ATTESO CHE in data 03.12.2021 sono state pubblicate sul sito web della Regione del Veneto le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.) non risultano essere pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell’AIA, l’Autorità Competente convochi apposita Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata C.d.S. con nota prot. n. 15628 del 14.01.2022, per il giorno 15.02.2022;

VISTI gli esiti della prima seduta della C.d.S. svoltasi in data 15.02.2022, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 0101229 del 04.03.2022;

ATTESO CHE la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa in data 15.04.2022, con nota prot. n. 13860, acquisita al protocollo regionale n. 176687 del 19.04.2022.

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato, in modalità telematica, la seconda seduta della C.d.S., con nota prot. n. 0191259 del 28.04.2022, per il giorno 17.05.2022, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 17.05.2022 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta A.T.S. S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di Paese,” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 263404 del 10.06.2022; 

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificatone la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGR n. 1519 del 26 maggio 2009;

CONSIDERATO che la contaminazione da sostanze PFAS che ha interessato alcune aree del Veneto, ha messo in luce le problematiche sanitarie e ambientali che possono derivare dalla mancata regolamentazione dei flussi di tali sostanze nei cicli produttivi e di smaltimento, come evidenziato nella Relazione finale IRSA-CNR nell’ambito della Convenzione con il Ministero per la realizzazione di uno studio di valutazione del Rischio Ambientale e Sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nel Bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani e nelle Relazioni sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della Regione Veneto approvate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nelle sedute del 7 febbraio 2017 e del 14 febbraio 2018.

CONSIDERATO che, ad oggi, non sono stati definiti a livello nazionale o comunitario limiti puntuali allo scarico per le sostanze PFAS.

CONSIDERATO che per alcuni PFAS sono stati definiti, con D.lgs. n. 172/2015, specifici standard di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali, e, con DM 6 luglio 2016, specifici standard di qualità ambientale per le acque sotterranee, nonché sono stati individuati da parte dell’Istituto Superiore di Sanità specifici valori limite di performance tecnologica, sia per le acque destinate al consumo umano che per gli scarichi (cfr. parere n. 1584 del 16.01.2014, n. 24565 del 11.08.2015 e n. 9818 del 06.04.2016).

CONSIDERATO che la principale via di esposizione umana ai PFAS, nei documenti sopra richiamati e nei pareri dell’Istituto Superiore della Sanità, è individuata nell’ingestione attraverso acqua e cibo contaminati (cfr. parere n. 1584 del 16.01.2014 “l’utilizzo delle risorse idriche rappresenta in effetti il principale mezzo di trasporto ed esposizione a PFAS da parte degli organismi”) e, inoltre, che l’origine della contaminazione delle acque è individuabile, per il caso verificatosi in Veneto, negli scarichi in corpo idrico superficiale (cfr. studio IRSA-CNR, che, per il caso della provincia di Vicenza e zone limitrofe, suggerisce che le concentrazioni in falda e in acqua superficiale abbiano “un’origine comune da scarichi in acqua superficiale e scambio tra falda e acqua superficiale in aree di ricarica”).

CONSIDERATO che i rifiuti prodotti da molteplici aziende e attività possono contenere composti PFAS in ragione del diffuso impiego di tali sostanze nei cicli produttivi e, per conseguenza, gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi possono rappresentare un canale attraverso il quale i composti PFAS vengono veicolati nel sistema degli scarichi, come attestano anche la Relazione finale ARPAV del 30 marzo 2017 del Programma di controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle fonti di pressione della regione Veneto – anno 2016 (cfr. pag. 14: “sembra emergere che gli impianti, in cui sono stati rilevati valori significativi delle sostanze ricercate, siano depuratori e discariche, non quindi impianti produttivi ma di gestione di rifiuti prodotti da terzi”) e gli esiti dei controlli sugli scarichi degli impianti di gestione rifiuti effettuati da ARPAV a seguito della richiesta regionale prot. n. 257961 del 30.06.2017.

CONSIDERATO in particolare che agli impianti soggetti ad AIA si applica il comma 16 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale l’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’A.I.A., deve garantire che siano “prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento” e non si verifichino “fenomeni di inquinamento significativi”; si applica altresì l’Allegato XI alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, che, tra le considerazioni da tenere presenti nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici e del principio di precauzione e prevenzione, annovera, al punto 6, “natura, effetti e volume delle emissioni” e, al punto 10, “la necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi”.

RITENUTO pertanto, di dover procedere a regolamentare la presenza dei composti PFAS negli scarichi delle installazioni che trattano rifiuti liquidi, soggette ad AIA, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente e in applicazione dell’art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui l’azione ambientale degli enti pubblici deve essere “informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”.

DATO ATTO che l’impianto di cui trattasi ritira, fino ad un quantitativo massimo annuale autorizzato di 150.000 Mg/anno, diverse tipologie di rifiuti, tra cui i percolati di discarica, e che, tra le sostanze pertinenti in essi presenti, come dichiarato dalla medesima Ditta, sono ricomprese anche le sostanze perfluoalchiliche (PFAS), già peraltro oggetto di autocontrollo sia sui rifiuti in ingresso sia nello scarico finale.

DATO ATTO che la linea dedicata al pre-trattamento rifiuti è composta da due griglie con funzione anche di dissabbiatura ed è pertanto finalizzata alla sola separazione dei materiali grossolani ; che è presente in impianto anche un comparto chimico – fisico che tuttavia non è al momento in esercizio; che, conseguentemente, i rifiuti sono attualmente selezionati per essere avviati direttamente alla sezione di pre-trattamento biologica, la quale non è dotata di sistemi di abbattimento per le sostanze perfluoroalchiliche.

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha provveduto con decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07.03.2017 (come aggiornato dai successivi decreti n. 501 del 27.12.2017, n. 29 del 31.01.2019, n. 85 del 29.01.2020 e n. 596 del 26.06.2020), a regolamentare la presenza di composti PFAS per lo scarico del Consorzio A.Ri.C.A rientrante nella c.d. “zona rossa” per inquinamento da PFAS, ai sensi della perimetrazione di cui alla DGR n. 2133/2016 successivamente modificata dalla DGR n. 691/2018.

CONSIDERATO in particolare che la prassi metodologica adottata con i sopracitati decreti è stata utilmente considerata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella sentenza n. 159 del 01.08.2017 relativa al ricorso proposto da A.Ri.C.A. contro la Regione del Veneto avverso il precedente decreto del direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 5 del 22.07.2016 e al presupposto decreto del direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 37 del 29.06.2016, con i quali veniva inserito come obiettivo dell’autorizzazione il raggiungimento nel più breve tempo possibile dei valori di performance tecnologica individuati per le sostanze perfluoalchiliche nel succitato parere ISS n. 9818/2016.

CONSIDERATO che la medesima prassi metodologica di cui sopra è stata poi confermata nel successivo decreto di rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico del Consorzio A.Ri.C.A. n. 1096 del 29.12.2020 come da ultimo aggiornato con decreto n. 120 del 28.12.2021, nonché mutuata in altre autorizzazioni agli scarichi rilasciate relativamente ad impianti di gestione rifiuti soggetti ad AIA regionale.

DATO ATTO che, con sentenza n. 92/2022 sono stati altresì respinti dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi presentati dalla Miteni S.p.A. avverso, tra gli altri, i sopra richiamati decreti regionali n. 101 del 07.03.2017 e n. 501 del 27.12.2017.

CONSIDERATO che gli scarichi devono essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili (art. 101 del d.lgs. n. 152/2006); che gli obiettivi di qualità, per la componente riferita allo stato chimico, sono stabiliti in funzione degli standard di qualità ambientale; che gli standard di qualità ambientale definiscono le concentrazioni che non devono essere superate nelle acque del corpo idrico per tutelare la salute umana e l’ambiente (cfr. definizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lettere -p, -z, -ll).

CONSIDERATO che, tenuto conto delle evidenze sulle problematiche associate alla presenza di composti PFAS nell’ambiente, che rientrano tra le sostanze organiche persistenti e bioaccumulabili, appare necessario, nel rispetto del già richiamato principio dell’azione preventiva cui si deve informare l’azione ambientale degli enti pubblici, definire, in via provvisoria e nelle more della revisione del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) e della definizione di valori limite nazionali o comunitari, specifici valori allo scarico per i composti PFAS sulla base dei criteri qualitativi e temporali di seguito definiti.

RITENUTO di assumere, per la determinazione di tali valori, i riferimenti tecnici rappresentati dagli standard di qualità di cui al d.lgs. n. 172/2015, dai valori limite di performance tecnologica di cui al parere ISS n. 9818 del 06.04.2016, dai valori stabiliti per lo scarico del collettore A.Ri.C.A. situato in “zona rossa”.

CONSIDERATO che la tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 recante i Valori Limite di Emissione in acque superficiali e in fognatura, così come la Tabella 1, Allegato A alle Norme tecniche di Attuazione del PTA approvato con DCR n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. non riportano alcun Valore Limite di Emissione per i PFAS, così come definiti dall’art. 5 comma 1 punto i-octies; che al di fuori della “zona rossa” di cui alla DGR n. 2133/2016 non risultano emergenze sanitarie riferite a tali sostanze; che non sono ad oggi individuate specifiche BAT per l’abbattimento di tali sostanze in matrici costituite da rifiuti, ad esclusione della segregazione degli scarichi contenenti PFAS per destinarli a smaltimento differenziato, senza che vengano immessi in fognatura (cfr. Relazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nell’udienza del 11.01.2017, allegata al decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07.03.2017), e pertanto non sono definiti corrispondenti BAT-AEL; che la determinazione delle concentrazioni di PFAS per alcune tipologie di rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento rifiuti è di complessa esecuzione e soggetta ad ampi margini di incertezza analitica.

CONSIDERATO pertanto che, al di fuori della “zona rossa”, non è possibile fissare Valori Limite di Emissione ai sensi dell’art. 29-sexies comma 4-bis del d.lgs. n. 152/2006, e quindi l’introduzione di valori allo scarico provvisori per le sostanze PFAS avviene ai sensi dell’art. 29-sexies comma 5-ter del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “l’autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell’autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all’Allegato XI”, tra i quali criteri rientrano, come già richiamato, “natura, effetti e volume delle emissioni”(punto 6) e “la necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi” (punto 10).

CONSIDERATO altresì che a tali valori provvisori, sia da attribuire validità annuale, a partire dalla notifica del presente provvedimento, nelle more della revisione del PTA e della definizione di valori limite nazionali o comunitari, prevedendone il successivo e periodico aggiornamento sulla base degli esiti del periodo di riferimento.

CONSIDERATO che, in assenza di Valori Limite di Emissione, il regime sanzionatorio nel caso di non conformità ai valori provvisori stabiliti per le sostanze PFAS è in generale quello previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quello previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che il parere ISS n. 18780 del 04.06.2014, raccomanda di valutare su base statistica l’ottemperanza ai valori limite delle sostanze PFAS di cui al parere 1584 del 16.01.2014.

RITENUTO pertanto che la valutazione di conformità vada effettuata, per ciascun parametro, con frequenza annuale a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, per comparazione tra i valori stabiliti e le mediane dei valori dei rapporti di prova dei campioni allo scarico eseguiti nel corso dell’anno, secondo le modalità già previste dai citati decreti relativi allo scarico del Consorzio A.Ri.C.A.

RITENUTO di precisare che nella determinazione analitica dei PFAS devono assumersi le indicazioni tecniche fornite da ARPAV;

CONSIDERATO che è facoltà della Ditta presentare istanza di modifica dei valori stabiliti con il presente provvedimento, sulla base delle evidenze riscontrate in corso d’anno, corredando la richiesta con analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all’efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologica individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016;

DATO ATTO che, in coerenza con tutto quanto sopra argomentato, sia i valori provvisori allo scarico delle sostanze perfluoalchiliche, sia le modalità di verifica ed aggiornamento degli stessi, sono stati inseriti nella proposta di prescrizioni della nuova AIA da rilasciare per l’impianto in esame, come condivisa nell’ambito della seduta conclusiva della C.d.S del 17.05.2022.

PRESO ATTO che nell’ambito della CdS del 05/07/2022 relativa ad un analogo procedimento di riesame dell’AIA di altro impianto di depurazione, sono state concordate con ARPAV alcune modifiche alle prescrizioni generali inerenti il PMC.

DATO ATTO che le sopra richiamate modifiche, stante la pertinenza delle stesse al caso in esame, sono state recepite nel dispositivo del presente provvedimento.

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla ditta A.T.S. S.p.A. con sede legale in Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna (TV) (C.F. e P.IVA 04163490263) l'AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Paese” in Via Brondi, Comune di Paese (TV) al foglio n. 35 – particelle 60, 61, 388, 387 e 509 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici EER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED); 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle AIA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.”;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si rilascia alla Ditta Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.p.A. con sede legale in Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna (TV) (C.F. e P.IVA 04163490263) l’AIA per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di Paese” in Via Brondi, Comune di Paese (TV) al foglio n. 35 – particelle 60, 61, 388, 387 e 509 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Si provvederà al successivo riesame dell'AIA secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la ditta dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Entro tale data il Gestore comunque è tenuto a presentare la documentazione necessaria per il riesame dell’AIA.

4. Il presente decreto sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto complessiva pari a 45.000 A.E;
  • autorizzazione allo scarico nel corpo idrico “canale Brondi” ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – trattamento biologico, D 9 – trattamento chimico-fisico, D 15 – deposito preliminare, di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione rifiuti

5. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

5.1. all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 600 Mg/giorno;
  • Quantitativo massimo annuale: 150.000 Mg/anno;

5.2. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

5.3. si autorizza il conferimento anche nel comparto di digestione aerobica dei rifiuti identificati dai codici EER: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 02 01 01, 02 02 01, 02 02 04, 02 05 02, 02 07 05;

5.4. la frazione liquida dei rifiuti a valle dei pretrattamenti e prima dell’immissione nella vasca di omogeneizzazione C2, dovrà essere monitorata nel punto identificato “B4.P1” per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché per i parametri per cui sono disponibili BAT-AEL e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli sui parametri, nonché la modalità di campionamento, è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC.). Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’AIA qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Treviso), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

5.5. il ricircolo dei fanghi della sezione di pretrattamento rifiuti dovrà essere monitorato nel punto identificato “B5.P1” per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché per i parametri per cui sono disponibili BAT-AEL e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli sui parametri, nonché la modalità di campionamento, è stabilita nel PMC Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’AIA qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Treviso), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

5.6. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al EER;

5.7. la riattivazione del trattamento chimico-fisico (CH) della linea Reflui Extra Fognari (B), attualmente non utilizzata, dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti.

5.7.1. a corredo della comunicazione dovrà essere presentata una proposta di adeguamento del PMC di cui al successivo punto 8;

5.7.2. i fanghi in uscita dall’ispessitore statico (CH3) dovranno essere tenuti distinti da quelli provenienti dalla linea fanghi principale (F);

5.8. la ditta è autorizzata ad effettuare l’operazione D 15 – deposito preliminare di cui all’allegato B, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. funzionale alla linea chimico fisica (CH). L’area adibita a tale operazione, sigla CH1, è individuata nell’allegato B.22 alla domanda di procedura dell’AIA e alle successive integrazioni. La capacità di stoccaggio, la superficie occupata, le caratteristiche costruttive del bacino di stoccaggio sono identificate nelle tabelle riportata di seguito. In tale area deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica.

OPERAZIONE D15
(allegato B, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii)

N° area

Identificazione area

Capacità di stoccaggio Mg

Superficie mq

Caratteristiche

1

CH1

30

16,25 

Serbatoio acciaio

2

CH1

30

16,25

Serbatoio acciaio

Totale stoccaggio rifiuti per deposito preliminare D15 = 60 Mg

 

5.9. deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

5.10. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5.11. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 alla domanda di procedura dell’AIA e alle successive integrazioni;

5.12. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitarle per il trattamento in testa all’impianto;

5.13. relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, preso atto che la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”, la stessa dovrà garantirne la corretta applicazione, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) e 185-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

5.14. si rimanda al PMC per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

6. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico denominato “SF1” nel corso d’acqua “canale Brondi”, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di targa pari a 45.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1. nel punto di campionamento denominato “C10.P1” devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 6.2

6.2. con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA e nelle successive integrazioni. Relativamente alle sostanze individuate come pertinenti, in luogo dei parametri richiamati al punto precedente, dovranno pertanto essere garantiti i seguenti livelli di emissione:
 

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

AOX

mg/l

1

Arsenico [As]

mg/l

0,1

Cromo [Cr]

mg/l

0,3

Nichel [Ni] 

mg/l

1

 

6.3. i limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 delle Norme tecniche di Attuazione del PTA, non saranno applicati qualora a livello si bacino sia verificato il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV;

6.4. sono fissati, in via provvisoria, i seguenti valori allo scarico per le sostanze PFAS: 

Parametro

U.M.

VSA

PFOS

ng/l

60

PFOA

ng/l

500

PFBA

ng/l

500

PFBS

ng/l

3.000

PFPeA

ng/l

3.000

PFHxA

ng/l

1.000

HFPO-DA

ng/l

500

cC6O4

ng/l

500

Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)

ng/l

600

 

6.5. dovrà essere altresì effettuato, con cadenza trimestrale, un monitoraggio del corpo idrico recettore, sia a monte cha a valle, finalizzato a verificare lo stato qualitativo dello stesso con riferimento ai composti in questione;

6.6. i valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS di cui al precedente punto 6.4 hanno validità a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, e sono soggetti a verifica di conformità con cadenza annuale in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali;

6.7. la verifica di conformità annuale per l’ottemperanza ai valori provvisori allo scarico per le sostanze PFAS è effettuata da ARPAV, con oneri a carico della ditta A.T.S. S.p.A., con le seguenti modalità:

a. esecuzione nell’arco di ciascun anno di monitoraggio di 11 campioni allo scarico;

b. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 6.4 sui campioni eseguiti;

c. decorso l’anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;

d. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 6.4;

6.8. nella determinazione analitica dei PFAS, si assumono le indicazioni tecniche di ARPAV. Per i composti costituiti da un numero di atomi di carbonio maggiore o uguale a 6 devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;

6.9. l’esito della verifica di conformità e gli esiti delle relative analisi eseguite dall’ARPAV dovranno essere comunicati dalla medesima Agenzia alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Treviso;

6.10. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al precedente punto 6.4 accertata secondo le modalità di cui al punto 6.7 si applica in generale quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;

6.11. eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al precedente punto 6.4, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all’efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

6.12. alla luce degli esiti di ciascun anno di monitoraggio si provvederà, ove necessario, all’aggiornamento dei valori di cui al precedente punto 6.4, la cui validità si intende comunque confermata nelle more dell’emanazione del provvedimento di aggiornamento.

6.13. il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, dal 1° aprile al 30 settembre;

6.14. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

6.15. dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

6.16. i parametri elencati nel PMC di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

6.17. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC di cui al successivo punto 8;

Emissioni in atmosfera

7. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione individuate nella planimetria B.20, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

7.1. Dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di abbattimento degli odori esistente, classificabile come metodo biologico, relativo alla tenuta in depressione del bacino di accumulo-equalizzazione dei rifiuti da avviare al pre-trattamento, con immissione dell’aria da trattare nella vasca di pre-ossidazione biologica dei rifiuti stessi.

7.2. Con riferimento al sistema di deodorizzazione esistente presso l’impianto, dovranno essere riportati nella relazione annuale il numero delle attivazioni del sistema stesso, le date corrispondenti e le rispettive durate.

7.3. È prescritta una valutazione di impatto olfattivo nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare significativo impatto olfattivo dell’impianto nei confronti dell’esterno. La suddetta valutazione dovrà essere sottoposta a Regione Veneto, ARPAV-DAP di Treviso, Provincia di Treviso e Comune di Paese per i pareri di competenza.

7.4. in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 21 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 72 kW, con potenza elettrica pari a 50 KVA, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza.

7.5. la ditta è tenuta ad attuare le procedure previste dal piano di gestione degli odori allegato al PMC di cui al successivo punto 8.

PMC e Reportistica

8. Si approva il PMC, revisione n. 03 del 01.04.2022, trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. n.13860 del 15.4.2022, acquisita al protocollo regionale n. 176687 del 19/04/2022 su cui si è espressa favorevolmente ARPAV nell’ambito della CdS del 17.05.2022 come riportato nel relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 0263404 del 10/06/2022, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

“fermo restando l'approfondimento in corso con il Servizio laboratori di ARPAV nel merito dei metodi, si chiede di:

1) aggiornare il PMC rispetto alle prescrizioni fissate nella CdS, proponendo le frequenze dei nuovi monitoraggi;

2) tab 2.5.4 (fanghi in uscita F3P1): esplicitare la dicitura PFAS elencando le sostanze ricercate, analogamente alle altre tabelle; inoltre, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta nella relazione tecnica, inserire nella caratterizzazione prevista per l'invio a destinazione i parametri previsti dal d.lgs. 99/92 così come integrato e modificato dal cd. "Decreto Genova" (L. 130/2018);

3) il testo relativo ai metodi analitici: andrà modificato prevedendo che ogni modifica dei metodi analitici sarà COMUNICATA agli Enti ((es. pg. 20, pg. 56);

4) quadro sinottico:

  • inserire la crocetta per ARPAV nella colonna "campionamento e analisi" anche per le sezioni 2.2, 2.3, 2.5
  • punto 4.3.1, nella colonna ARPAV "campionamento e analisi" inserire "solo su segnalazione";

5) PGO: inserire la specifica omologa per i rifiuti prodotti dagli "spurghisti".”

8.1. entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato con le ulteriori verifiche approvate in sede di C.d.S del 17.05.2022 e recepite nel presente provvedimento. Nelle more della presa d’atto del PMC aggiornato continuerà a valere il PMC vigente “REV.02 del 2017”;

8.2. ogni variazione del PMC deve essere comunicata alla Regione, ad ARPAV e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli Enti di controllo;

8.3. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV , al Comune di Paese e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” oltre al report previsto dal PMC, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal PMC La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del PMC  in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

8.4. le registrazioni dei dati previsti nel PMC dovranno seguire le successive indicazioni:

a) tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;

b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

8.5. Le date dei singoli autocontrolli, specificatamente individuati nel PMC, dovranno essere comunicate ad ARPAV, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso.

Ulteriori prescrizioni

9. Presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 5 (Gestione Rifiuti), 6 (Acque) e 7 (Emissioni in atmosfera), conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti.

10. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

11. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso, Comune di Paese e Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

12. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Paese (DPCM 14 novembre 1997);

12.1. la ditta è tenuta ad attuare le procedure previste dal Piano gestione rumori-vibrazioni allegato al PMC di cui al punto 8.

13. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii..

14. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Le modalità di controllo analitico previste nel PMC verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

15. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

16. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e del responsabile dell’esecuzione del PMC dovrà essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Treviso ed ARPAV , accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.

17. In caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

18. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Treviso l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGR n. 2721 del 29.12.2014; nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

19. Gli esiti delle verifiche e monitoraggi che verranno effettuati dalla Ditta, limitatamente agli aspetti riguardanti il rispetto dei limiti di cui alla normativa sul rumore e, in particolare, di quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica comunale, nonché in relazione alla diffusione di emissioni odorigene dovranno essere trasmessi anche al Comune di Paese.

20. Si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

21. Si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della C.d.S. del 15.02.2022 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA.

22. Si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

23. Si confermano a carico della Ditta tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento.

24. Si comunica il presente provvedimento alla ditta A.T.S. S.p.A., al Comune di Paese, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV e al Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”.

25. Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

26. si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

191_Allegato_A_DDR_191_27-07-2022_482534.pdf

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