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Bur n. 90 del 29 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 122 del 28 luglio 2022

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, della resa delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella e attivazione dello stoccaggio per il vino Valpolicella, per la vendemmia 2022. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2 e comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, della percentuale di resa delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella ed Amarone della Valpolicella, nonché l’attivazione della misura dello stoccaggio per quanto concerne la vendemmia 2022, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare:

- il comma 2 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato;

- il comma 4 dell’articolo 39 che prevede per la gestione dei volumi di vino derivanti dalla vendemmia, la regolazione delle quantità attraverso l’attivazione dello stoccaggio;

VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;

VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VISTO il DM n. 27920/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, con cui è stato confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Valpolicella (di seguito “Consorzio”) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le Doc Valpolicella e Valpolicella Ripasso e per le Docg Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 316489  del 18/07/2022 con la quale il Consorzio ha chiesto, in deroga ai disciplinari di produzione, per la vendemmia 2022:

  • che la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella non debba superare le 11,5 tonnellate ad ettaro in deroga alla resa di 12 tonnellate ad ettaro;
  • che i superi di cui all’articolo 4 comma 11 dei disciplinari di produzione siano da calcolare sulla quota di 11,5 tonnellate ad ettaro anziché sulla resa massima di 12 tonnellate ad ettaro;
  • la riduzione dei quantitativi di uva messa a riposo ammessa dai disciplinari atta per la produzione dei vini Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella, prevedendo un quantitativo massimo di 5,5 tonnellate di uva per ettaro di vigneto idoneo a produrre le predette uve;
  • l'innalzamento del suddetto limite fino a 6,0 tonnellate per ettaro di uva, esclusivamente per le aziende certificate Biologiche o SQNPI Valpolicella o Equalitas;
  • l’attivazione della misura dello stoccaggio per il vino Valpolicella;

VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 07/06/2022;
  • i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
  • il verbale dei soci del 23/06/2022 (seconda convocazione);
  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale delle denominazioni predisposta dal Consorzio;

VERIFICATI i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

TENUTO CONTO che l'aumento della sostenibilità delle produzioni risulta questione fondamentale per lo sviluppo armonico del settore vitivinicolo, in relazione alle esigenze dei produttori, dei cittadini e dei consumatori, tanto che la Regione del Veneto ha istituito, con DGR n. 372/2018, un gruppo di lavoro interdisciplinare per individuare e implementare una gestione maggiormente sostenibile del processo produttivo nel settore;

CONSTATATO che le certificazioni indicate nella domanda del Consorzio sono funzionali ad aumentare la sostenibilità delle produzioni, in linea con le esigenze dei consumatori e delle politiche di settore regionali e sono riconosciute alle aziende che volontariamente richiedono di entrare nei programmi di gestione e controllo, aperti a tutti i produttori associati al Consorzio e a quelli non associati che si sottopongono ai controlli;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 86 del 22 luglio 2022, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che la premialità proposta dal Consorzio di tutela risponde a disciplinari cui possono aderire indiscriminatamente tutti i produttori della denominazione e che il divieto d’uso di determinati principi attivi li pone ad un livello di attenzione ambientale superiore rispetto non solo alla ordinaria gestione del vigneto, ma anche delle norme tecniche regionali di difesa integrata;

PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella;

TENUTO CONTO di quanto espresso dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali della provincia di Verona;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le seguenti misure di gestione dell’offerta per la vendemmia 2022 dettagliate nei seguenti punti 2, 3 e 4;

2. la resa totale massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” non debba superare le 11,5 tonnellate per ettaro, anziché 12 tonnellate per ettaro come previsto dai disciplinari e che i superi di cui all’articolo 4 comma 10 dei medesimi disciplinari sono da calcolare sulla quota di di 11,5 tonnellate per ettaro;

3.  il quantitativo di uva da mettere a riposo, certificabile da destinare alla produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, sia pari al massimo a 5,5 tonnellate per ettaro di uve aumentabile, al massimo a 6,0 tonnellate per ettaro, per le sole uve certificate Biologiche o SQNPI Valpolicella o Equalitas;

4. L’attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (mosto e vino) proveniente dalle superfici atte a produrre le DOC Valpolicella alle seguenti condizioni:

  • per le uve eccedenti le 11 tonnellate per ettaro fino alla produzione massima stabilita di 11,5 tonnellate per ettaro,
  • la misura dello stoccaggio si concluderà, salvo proroghe, al 31 marzo 2023;
  • il prodotto oggetto di stoccaggio potrà essere svincolato dal 01 aprile 2023 dall’azienda esclusivamente a prodotto IGT;
  • il prodotto oggetto di stoccaggio potrà essere svincolato dal Consorzio, a partire dal 01 aprile 2023;

5. di stabilire che l’Agenzia veneta per i pagamenti – AVEPA - è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all'articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 2 e 3 del presente provvedimento;

6. di stabilire che la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA), è tenuta, nel processo di controllo dei vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, alla verifica della conformità rispetto a quanto previsto al punto 3;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;

8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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