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Bur n. 90 del 29 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 121 del 28 luglio 2022

Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG "Asolo Prosecco", per le campagne vitivinicole dalla 2022/23 alla 2024/25.Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Asolo Montello per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Glera ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne vitivinicole dalla 2022/23 alla 2024/25.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo Prosecco”;

VISTO  il DM 4 settembre 2019 (G.U. n. 230 del 1°  ottobre 2019),  che  ha  confermato  l'incarico  al Consorzio tutela  Vini Asolo Montello (di  seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Asolo Prosecco;

VISTA la nota prot. n. 314384  del 15/07/2022 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la proroga della misura attivata con il decreto del Direttore della direzione agroalimentare n. 82 del 4 luglio 2019  sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne vitivinicole dalla 2022/23 alla 2024/25;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Asolo Prosecco” che hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio  di tutela alla proposta di sospensione avanzata;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova  la necessità della proroga della misura della sospensione temporanea dell’idoneità;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 86 del 22 luglio 2022, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Asolo Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, il mantenimento della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Docg Asolo Prosecco, per le campagna viticola 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25, per le superfici vitate a varietà Glera realizzate successivamente al 31/07/2019, alle condizioni previste con DDR 82 del 4 luglio 2019  e che pertanto
    • non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
      •    il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2019, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione della DOCG “Asolo Prosecco”;
      •   le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione DOCG “Asolo Prosecco”;
    • in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOCG “Asolo Prosecco”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
    • che l’estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a  varietà complementari o a varietà impiegata per la pratica tradizionale (comma 8 articolo 5 del disciplinare di produzione), di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione, riconvertita nella varietà principale Glera, determina l’esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni DOCG “Asolo Prosecco”;
       
  3. di stabilire che è competenza di Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Asolo Montello;
     
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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