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Bur n. 90 del 29 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 120 del 27 luglio 2022

Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Colli Euganei - Serprino", per le campagne viticole 2022/23 2023/24 2024/25. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Colli Euganei per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Glera ai fini della produzione del vino DOC “Colli Euganei - Serprino”, per le campagne viticole 2022/23 – 2023/24 – 2024/25.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - del 23 aprile 2020 (GU n. 115 del 6 maggio 2020), che ha confermato l’incaricato al Consorzio vini Colli Euganei(nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOC “Colli Euganei”;

VISTA la nota del 12 luglio 2022 prot. n. 25/2022 (prot. regionale n. 310466 del 13/07/2022) con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Glera realizzate successivamente al 31/07/2022 allo schedario viticolo ai fini della produzione del vino DOC “Colli Euganei - Serprino”, per le campagne viticole 2022/23 – 2023/24 – 2024/25;

VALUTATA la documentazione allegata alla nota sopra richiamata

  • il verbale dell’Assemblea del 11/07/2022;
     
  • la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale del vino DOC “Colli Euganei – Serprino”;
     
  • la lettera con cui le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della provincia di Padova esprimono congiuntamente il proprio parere positivo all’attivazione della misura di gestione dell’offerta;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 82 del 15/07/2022, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo del vino DOC “Colli Euganei - Serprino” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della tipologia di vino DOC “Colli Euganei - Serprino” per le tre campagne vitivinicole dalla 2022/23 alla 2024/25 per le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2022, con varietà Glera;
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della tipologia Colli Euganei - Serprino ovvero:
    • il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2022, di superfici vitate già idonee alla produzione di DOC “Colli Euganei - Serprino”;
    • le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2022 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione di DOC “Colli Euganei - Serprino”;
    • l’impianto del vigneto, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2022, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 897 del 09 luglio 2020, n 437 del 06 aprile 2021 e n. 281 del 22 marzo 2022, per le quali l’istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione DOC “Colli Euganei - Serprino”; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a DOC “Colli Euganei - Serprino”;
  4. di stabilire che gli impianti realizzati entro il 31 luglio 2022 devono essere obbligatoriamente comunicati entro il 30/09/2022, pena la perdita del diritto di rivendicare le produzioni a DOC “Colli Euganei - Serprino” per le medesime superfici;
  5. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOC “Colli Euganei - Serprino” la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  6. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Colli Euganei;
  8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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