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Bur n. 90 del 29 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 118 del 27 luglio 2022

Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Vicenza Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/23 2023/24 2024/25. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Colli Berici e Vicenza per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Pinot grigio ai fini della produzione del vino DOC “Vicenza – Pinot grigio”, per le campagne viticole 2022/23 – 2023/24 – 2024/25.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - del 11 febbraio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, che ha confermato l’incaricato al Consorzio vini Vicenza e Colli Berici (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOC “Vicenza”;

VISTA la nota del 11 luglio 2022 prot. regionale n. 311380 del 13/07/2022 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31/07/2021 allo schedario viticolo ai fini della produzione del vino DOC Vicenza – Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/23 – 2023/24 – 2024/25;

VALUTATA la documentazione allegata alla nota sopra richiamata

  • relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale del vino DOC Vicenza – Pinot grigio;
  • i pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della provincia di Vicenza esprimono congiuntamente il proprio parere positivo all’attivazione della misura di gestione dell’offerta;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 82 del 15/07/2022, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo del vino DOC Vicenza – Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire, il mantenimento della misura di gestione dell’offerta di cui al comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 238/2016 attivata nel 2020 con il DDR 107, ossia, la sospensione temporanea dell’idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, per il periodo compreso tra le campagne viticole 2022/2023 – 2024/2025, ai fini della rivendicazione alla DOC Vicenza - Pinot grigio, ricomprendendo nella superficie idonea alla rivendica anche le superfici a varietà Pinot grigio realizzate entro il 31/07/2021 e registrate nello schedario vitivinicolo alla data di approvazione del presente provvedimento;
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
    1. il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Vicenza - Pinot grigio;
    2. le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione Doc Vicenza - Pinot grigio;
  4. di stabilire per quanto stabilito al punto 2 che non è ammessa la designazione a DOC Vicenza Pinot grigio, della produzione ottenuta:
    • da vigneti della varietà Pinot grigio realizzati successivamente al 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
    • dai superi, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 35 della legge 238/2016, ottenuti da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
    • dalle riclassificazioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 della legge 238/2016, di prodotto, originariamente designato con altre denominazioni, ottenuto da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
  5. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOC Vicenza - Pinot grigio la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  6. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Vicenza;
  8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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