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Bur n. 90 del 29 luglio 2022


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 20 del 25 luglio 2022

Approvazione dei criteri di associazione dei preesistenti codici ACG con i codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi per le "CGf" contemplata quale strumento di valutazione multidimensionale per l'intervento a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari. DGR n. 295/2021, DDR n. 52/2021 e DDR n. 9/2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individua la corrispondenza dei preesistenti codici ACG con i codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi per le “CGf” contemplata quale strumento di valutazione multidimensionale funzionale al riconoscimento dell’intervento a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari. DGR n. 295/2021, DDR n. 52/2021 e DDR n. 9/2022.

Il Direttore

  • VISTA la DGR n. 295/2021 con la quale sono stati approvati gli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020;
     
  • RISCONTRATO che la DGR n. 295/2021 disciplina la procedura per il riconoscimento dell’intervento, i contenuti della domanda, gli strumenti di valutazione e l’organismo competente in merito alla valutazione per l’accesso alla misura e che quindi stabilisce che l’UVMD è chiamata a valutare la compatibilità del potenziale assistenziale del caregiver rispetto al bisogno che la persona non autosufficiente o con disabilità presenta relativamente all’aiuto in una o più attività della vita quotidiana;
     
  • TENUTO CONTO che la valutazione multidimensionale effettuata nell’ambito dell’UVMD si avvale del supporto dello strumento di valutazione SVaMDi (DGR 2960/2012 e DGR 1804/2014), che costituisce modalità uniforme di valutazione su tutto il territorio regionale secondo le classificazioni previste dall'International Classification of Functioning (ICF) e dall’International Classification of Disease (ICD);
     
  • CONSIDERATO che nella citata DGR n. 295/2021 e nel successivo DDR n. 52/2021 in relazione all’intervento denominato “CGf” vengono identificati codici di classificazione nosologiche ACG derivati da un sistema di classificazione e monitoraggio in uso alla UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri di Azienda Zero nei termini di seguito riportati:

    CGf  - persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra i 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art 3, comma 3 L. n. 104/92) e l’indennità di accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la presenza tra le diagnosi del codice ICD-X= H 54 (Sordità) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, il codice di diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata), oppure utenti con diagnosi compatibili con i seguenti gruppi nosologici secondo la classificazione ACG: NUR 06 – Parkinson; NUR 08 – Sclerosi multipla ; NUR 09 – Distrofia Muscolare ; NUR 12 – Quadriplegia;  NUR 15 – Esiti da trauma cranico; NUR 18 – Esiti di paralisi cerebrale infantile;
  • CONSIDERATO che, dal confronto con l’Osservatorio delle Politiche Sociali e Sociosanitarie di Azienda Zero (presso la UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri) che segue i processi di gestione informatica e controllo di accuratezza relativi ai flussi dati ICD e anche dei nuovi interventi a sostegno del ruolo di assistenza e cura dei caregiver familiari, è stato comunicato (con mail del 19/04/2022) che il sistema di classificazione e monitoraggio ACG non è più disponibile e pertanto si è reso necessario costituire un gruppo di lavoro, nominato con DDR n. 10/2022, con l’obiettivo di individuare i coincidenti codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi per la definizione dei relativi raggruppamenti delle classificazioni nosologiche ACG;
     
  • AVUTO PRESENTE che con DDR n. 9/2022 sono stati dichiarati, nell’ambito della cornice dispositiva della DGR n. 295/2021, aspetti già contenuti nella menzionata DGR e nel successivo DDR n. 52/2021 e, nelle more degli esiti del tavolo di lavoro nominato con DDR n. 10/2022, sono stati riportati i criteri per il riconoscimento dell’intervento “CGf” nei termini di seguito riportati testualmente:

    che il sistema di classificazione ACG, richiamato nella DGR n. 295/2021 e nel DDR n. 52/2021- intervento A.1 “CGf” non è attualmente disponibile e che per tale motivo si riscontra la necessità di individuare i coincidenti codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi contemplata quale strumento di valutazione multidimensionale per l’intervento e che per tale motivo risulta funzionale la nomina di un apposito gruppo di specialisti delle Aziende ULSS per la definizione dei relativi raggruppamenti delle classificazioni nosologiche ACG fermo restando la possibilità di inoltrare le istanze e procedere al riconoscimento dell’impegnativa con i criteri di idoneità già previsti legati ai codici di diagnosi ICD-X”;
  • CONSIDERATE le valutazioni risultanti dal gruppo di lavoro che identifica i criteri di associazione dei preesistenti codici ACG,  attualmente non disponibili, di cui alla DGR n. 295/2021 e al DDR n. 52/2021 con i codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi in riferimento all’intervento “CGf”, ossia:

    persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra i 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/92) e l'indennità di accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la presenza tra le diagnosi del codice ICD-X= H 54 (Cecità e ipovisione) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure SVAMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria il codice di diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata) oppure SVAMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X:

G20 (Morbo di Parkinson)

G21 (Parkinsonismo secondario)

G22 (Parkinsonismo in malattie classificate altrove)

G23 (Altre malattie degenerative dei gangli della base)

G24 (Distonia)

G25 (Altri disturbi extrapiramidali e del movimento)

G35 (Sclerosi multipla)

G36 (Altra demielinizzazione disseminata acuta)

G37 (Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale)

G82.3 (Tetraplegia flaccida)

G82.4 (Tetraplegia spastica)

G82.5 (Tetraplegia non specificata)

G71 (Disturbi primitivi dei muscoli) e relativi sottocodici di diagnosi

G80 (Paralisi cerebrale) e relativi sottocodici di diagnosi

S06 (Traumatismo intracranico) e relativi sottocodici di diagnosi

S09 (Altri e non specificati traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi

T90 (Sequele di traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi;

  • RITENUTO NECESSARIO, alla luce degli esiti del gruppo di lavoro e in relazione e conformità ai contenuti della DGR n. 670/2021 e n. 295/2021, di integrare il DDR n. 9/2022, e di modificare le indicazioni operative ed i requisiti contenuti nel DDR n. 52/2021, in riferimento all'intervento “CGf”, nei termini così come definiti dal gruppo di lavoro e riportati nel punto precedente;
     
  • VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
     
  • VISTA la legge del 27 dicembre 2017 n. 254, art. 1 comma 254 e art. 1 comma 255;
     
  • VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 483;
     
  • VISTO il DM del 27 ottobre 2020;
     
  • VISTA la L.R. n. 19/2016;
     
  • VISTO il DPCM del 21/11/2019;
     
  • VISTA le DGR 1859/2006 e alle successive DGR n. 1338/2013  DGR n. 1986/2013, DGR n. 164/2014, DGR n. 1047/2015, DGR n. 571/2017, DGR n. 946/2017, DGR 670/2020, DGR n. 1174/2021 e DGR 295/2021;
     
  • VISTI i DDR n. 52/2021,  n. 2/2022, n. 9/2022  e n. 10 /2022;

decreta

  1. di prendere atto degli esiti dell'operato del gruppo di lavoro nominato con DDR n. 10/2022 contenuti nel verbale del 27/05/2022, che individua i criteri di associazione dei preesistenti codici ACG con i codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi in riferimento agli interventi denominati “CGf”;
     
  2. di approvare, in riferimento agli interventi denominati “CGf”, i criteri di associazione dei preesistenti codici ACG con i codici di diagnosi ICD-X previsti dalla scheda SVaMDi di cui alla DGR n. 295/2021, al DDR n. 52/2021 e al DDR n. 9/2022 come di seguito riportato:

    persone con disabilità fisica e motoria di età compresa tra 18 e 64 anni a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/92) e l'indennità di accompagnamento, valutate attraverso la SVaMDi. Ulteriori requisiti necessari sono la presenza tra le diagnosi del codice ICD-X= H 54 (Cecità e ipovisione) e = H 90.3 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e con punteggio 4 su 4 della performance comunicazione ICF oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria, parte infermieristica, il punto 12 (Respiratore/Ventilazione assistita) o il punto 15 (dipendenza dalle apparecchiature elettromedicali) oppure SVaMDi con valorizzato, nella rispettiva scheda sanitaria il codice di diagnosi ICD-X = G82.5 (tetraplegia non specificata) oppure SVaMDi con punteggio di gravità >=6 e associato alla presenza di uno dei seguenti codici di diagnosi ICD-X:

G20 (Morbo di Parkinson)

G21 (Parkinsonismo secondario)

G22 (Parkinsonismo in malattie classificate altrove)

G23 (Altre malattie degenerative dei gangli della base)

G24 (Distonia)

G25 (Altri disturbi extrapiramidali e del movimento)

G35 (Sclerosi multipla)

G36 (Altra demielinizzazione disseminata acuta)

G37 (Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale)

G82.3 (Tetraplegia flaccida)

G82.4 (Tetraplegia spastica)

G82.5 (Tetraplegia non specificata)

G71 (Disturbi primitivi dei muscoli) e relativi sottocodici di diagnosi

G80 (Paralisi cerebrale) e relativi sottocodici di diagnosi

S06 (Traumatismo intracranico) e relativi sottocodici di diagnosi

S09 (Altri e non specificati traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi

T90 (Sequele di traumatismi della testa) e relativi sottocodici di diagnosi;

  1. di modificare quanto previsto nel DDR n. 52/2021 e di integrare il DDR n. 9/2022 con i nuovi requisiti previsti per l’intervento “CGf” così come identificati al precedente punto 2;
     
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
     
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
     
  4. di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giuseppe Gagni

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