Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 88 del 26 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 104 del 19 luglio 2022

Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Arcole Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Arcole per quanto riguarda la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Arcole – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica dei vigneti;

VISTO il DM del 9 febbraio 2022 pubblicato in GU n. Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2022, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc Arcole (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Arcole;

ACQUISITA quindi la nota, prot. regionale n. 283247- 23 giugno 2022 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, chiede la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Arcole – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 15/06/2022;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta la congiuntura relativa alla Doc Arcole Pinot grigio;
  • le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative;

TENUTO CONTO che il provvedimento (DDR 103/2020) di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Arcole – Pinot grigio già adottato per le campagne viticole 2020/2021 e 2021/2022, ha conseguito i risultati auspicati;

TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per le prossime tre campagne nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio Arcole contemperando una semplificazione, al fine di risolvere le difficoltà riscontrate nella gestione delle produzioni di vino DOC Pinot grigio sia in fase dichiarativa (superi) che in fase di gestione di cantina (riclassificazioni), ricomprendendo tra la superficie non sottoposta a blocco tipologia quella realizzata entro il 31/07/2021;

TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 76 del 01 luglio 2022, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Arcole – Pinot grigio, per tre campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021;
  3. di stabilire per quanto previsto al precedente punto 2., che le superfici vitate della varietà Pinot grigio idonee e rivendicabili a Doc Arcole - Pinot grigio sono quelle realizzate entro il 31/07/2021 e registrate nello schedario vitivinicolo entro la data di approvazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  1. il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Arcole - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc Arcole - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  2. le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione Doc Arcole - Pinot grigio;
  1. di stabilire che non è ammessa la designazione a Doc Arcole - Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine, fatte salve le deroghe di cui al punto 4;
  2. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a Doc Arcole - Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe di cui al punto 4. e, precedentemente designate con altre denominazioni di origine;
  3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF. all’Agenzia veneta per i pagamenti, al Consorzio tutela vini Doc Arcole;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

Torna indietro