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Bur n. 80 del 12 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 89 del 04 luglio 2022

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella di sospensione temporanea, per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25, all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella.

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTI i DDR n. 45/2010, n. 27/2013 e n. 11/2016 che hanno normato la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella rispettivamente per i periodi di programmazione triennali 2010-2011-2012 (1° blocco), 2013-2014-2015 (2° blocco) e 2016-2017-2018 (3° blocco) richiesti dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (nel seguito Consorzio);;

VISTO il DDR n. 94/2019 integrato dal DDR n. 90/2020, con il quale, a seguito di richiesta del Consorzio, di perpetuazione anche per il triennio 2019-2020-2021 (4° blocco) della sopramenzionata disposizione di sospensione;

ACQUISITA la nota prot. regionale n 246519 del 30/05/2022 integrata con nota prot. regionale n 260926 del 09/06/2022, con la quale il Consorzio richiede anche per le campagne 2022/23-2023/24-2024/25 il mantenimento della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;

VERIFICATA la documentazione allegata alle note di cui sopra ed in particolare:

  • Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del 17/02/2022
  • Pareri formali delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative del sistema Valpolicella;
  • Relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni;

TENUTO CONTO che le superfici vitate realizzate successivamente al 31/07/2010 e non rientranti all’interno delle deroghe previste dai decreti dirigenziali e direttoriali n. 45/2010, 27/2013, 11/2016 e 94/2019 sono state gestite secondo le procedure AVEPA apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco che non ha impedito l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc “Valpolicella”, Doc “Valpolicella Ripasso”, Docg “Amarone della Valpolicella” e Docg “Recioto della Valpolicella”;

TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di ricezione della nota sopra richiamata nel BUR Veneto n. 72 del 17 luglio 2022 non sono state comunicate opposizioni al proseguimento della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella.

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle denominazioni interessate con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare.

decreta

  1. di stabilire che il potenziale di riferimento atto alla produzione dei vini Doc “Valpolicella”, Doc “Valpolicella Ripasso”, Docg “Amarone della Valpolicella” e Docg “Recioto della Valpolicella” è determinato alla data del 31/07/2022 dalla superficie vitata registrata nello Schedario viticolo veneto idonea e non sottoposta a blocco tipologia per la produzione dei predetti vini;
  2. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini delle denominazioni di cui al punto 1), per le campagne vitivinicole dalla 2022/2023 alla 2024/2025, per le superfici vitate eccedenti il potenziale come individuato al precedente punto 1);
  3. di stabilire, che le operazioni che definiscono il mantenimento del potenziale, come individuato al punto 1), sono quelle che prevedono la realizzazione di superficie vitata in forza di una autorizzazione al reimpianto o al reimpianto anticipato derivante dall’estirpazione di una pari superficie idonea e non sottoposta al blocco tipologia per la produzione dei predetti vini;
  4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione delle produzioni di cui al punto 1), la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  5. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Siquria e al Consorzio di tutela vini Valpolicella;
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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