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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 89 del 04 luglio 2022
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Valpolicella di sospensione temporanea, per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/24 e 2024/25, all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella.
Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTI i DDR n. 45/2010, n. 27/2013 e n. 11/2016 che hanno normato la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella rispettivamente per i periodi di programmazione triennali 2010-2011-2012 (1° blocco), 2013-2014-2015 (2° blocco) e 2016-2017-2018 (3° blocco) richiesti dal Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (nel seguito Consorzio);;
VISTO il DDR n. 94/2019 integrato dal DDR n. 90/2020, con il quale, a seguito di richiesta del Consorzio, di perpetuazione anche per il triennio 2019-2020-2021 (4° blocco) della sopramenzionata disposizione di sospensione;
ACQUISITA la nota prot. regionale n 246519 del 30/05/2022 integrata con nota prot. regionale n 260926 del 09/06/2022, con la quale il Consorzio richiede anche per le campagne 2022/23-2023/24-2024/25 il mantenimento della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;
VERIFICATA la documentazione allegata alle note di cui sopra ed in particolare:
TENUTO CONTO che le superfici vitate realizzate successivamente al 31/07/2010 e non rientranti all’interno delle deroghe previste dai decreti dirigenziali e direttoriali n. 45/2010, 27/2013, 11/2016 e 94/2019 sono state gestite secondo le procedure AVEPA apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco che non ha impedito l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che ha escluso per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc “Valpolicella”, Doc “Valpolicella Ripasso”, Docg “Amarone della Valpolicella” e Docg “Recioto della Valpolicella”;
TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di ricezione della nota sopra richiamata nel BUR Veneto n. 72 del 17 luglio 2022 non sono state comunicate opposizioni al proseguimento della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione delle DO Valpolicella, Valpolicella Ripasso, Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella.
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle denominazioni interessate con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare.
decreta
Alberto Zannol
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