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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 83 del 10 giugno 2022
Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ per quanto riguarda la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica dei vigneti;
VISTO il DM del 11/08/2020 pubblicato in GU n. 210 del 24 agosto 2020, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc ‘delle Venezie’;
ACQUISITA quindi la nota, prot. regionale n. 234299 - 23/05/2022 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, chiede la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO che i provvedimenti di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio già adottati per le campagne viticole 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, hanno conseguito i risultati auspicati;
TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per le prossime tre campagne nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio ‘delle Venezie’ contemperando una semplificazione, al fine di risolvere le difficoltà riscontrate nella gestione delle produzioni di vino DOC Pinot grigio sia in fase dichiarativa (superi) che in fase di gestione di cantina (riclassificazioni), ricomprendendo tra la superficie non sottoposta a blocco tipologia quella realizzata entro il 31/07/2021;
TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;
CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 65 del 27 maggio 2022, non sono pervenute osservazioni in merito;
CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;
decreta
Alberto Zannol
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