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Bur n. 74 del 24 giugno 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 83 del 10 giugno 2022

Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ per quanto riguarda la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc Delle Venezie – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica dei vigneti;

VISTO il DM del 11/08/2020 pubblicato in GU n. 210 del 24 agosto 2020, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc ‘delle Venezie’;

ACQUISITA quindi la nota, prot. regionale n. 234299 - 23/05/2022 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 3 della legge n. 238/2016, chiede la sospensione dell’iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità alla rivendica a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del consorzio del 26 aprile 2022;
  • le risultanze dell’incontro del 27 aprile 2022 tra i diversi rappresentanti degli organismi a cui aderiscono anche i soggetti della filiera produttiva del Pinot grigio ‘delle Venezie’ Doc;
  • l’estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 6 maggio 2022;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova in data 20 maggio 2022;

TENUTO CONTO che i provvedimenti di sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc “Delle Venezie” – Pinot grigio già adottati per le campagne viticole 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, hanno conseguito i risultati auspicati;

TENUTO CONTO della necessità di proseguire anche per le prossime tre campagne nella regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell’idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio ‘delle Venezie’ contemperando una semplificazione, al fine di risolvere le difficoltà riscontrate nella gestione delle produzioni di vino DOC Pinot grigio sia in fase dichiarativa (superi) che in fase di gestione di cantina (riclassificazioni), ricomprendendo tra la superficie non sottoposta a blocco tipologia quella realizzata entro il 31/07/2021;

TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 65 del 27 maggio 2022, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di stabilire ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in accordo con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio, per tre campagne viticole 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31 luglio 2021;
     
  2. di stabilire che le superfici vitate della varietà Pinot grigio idonee e rivendicabili a Pinot grigio ‘delle Venezie’ sono quelle realizzate entro il 31/07/2021 e registrate nello schedario vitivinicolo entro la data di approvazione del presente provvedimento;
     
  3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  1. il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio; in caso di reimpianti anticipati di vigneti, è ammessa la rivendicazione a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio delle uve prodotte alternativamente dal vigneto non ancora estirpato oppure dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  2. le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio;
  1. di stabilire che non è ammessa la designazione a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio dell'eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, idonee alla produzione di altre denominazioni d'origine, fatte salve le deroghe di cui al punto 3.;
     
  2. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, fatte salve le deroghe di cui al punto 3. e, precedentemente designate con altre denominazioni di origine;
     
  3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a ICQRF. all’Agenzia veneta per i pagamenti, al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’;
     
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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