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Bur n. 71 del 14 giugno 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 44 del 30 maggio 2022

TINTESS S.p.A. con sede legale in Via dell'Industria, 25 36016 Thiene (VI), P.IVA e C.F. 01327320246. Installazione di un impianto modulare autonomo di trattamento di rifiuti liquidi industriali pericolosi contenenti metalli. Comune di localizzazione: Thiene (VI). Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2022, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione procedura VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo all'installazione di un impianto modulare autonomo di trattamento di rifiuti liquidi industriali pericolosi contenenti metalli, situato nel Comune di Thiene (VI), per il quale la società Tintess S.p.A. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Tintess S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 131702 del 22/03/2022.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/05/2022.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2022;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’impianto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato III, lettera m), denominata “installazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (operazioni di smaltimento D8, D9, D14, D15)” e l’intervento in oggetto si riferisce a un progetto di cui all’allegato IV, punto 8, lettera t), denominato “modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III)”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da TINTESS S.p.A. (C.F e P.IVA 01327320246), con sede legale in Via dell’Industria, 25 a Thiene (VI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 131702 del 22/03/2022;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l’installazione di un impianto modulare autonomo di trattamento di rifiuti liquidi industriali pericolosi contenenti metalli all’interno dell’area di proprietà della TINTESS S.p.A., nonché dell’inserimento di nuovi codici CER di rifiuti liquidi pericolosi da trattare esclusivamente all’interno dell’impianto modulare autonomo;

PRESO ATTO che TINTESS S.p.A. è il soggetto privato gestore di un’installazione di gestione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi derivante dalla conversione da impianto di recupero a impianto di trattamento di reflui e di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;

PRESO ATTO che TINTESS S.p.A. gestisce l’impianto di cui trattasi, in virtù dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata sulla scorta del parere VIA n. 461/2014, di cui alla D.G.R.V. n. 1120/2014, che autorizza la realizzazione del progetto di conversione sopra citato nonché il conseguente esercizio provvisorio, integrata con i seguenti provvedimenti: Decreto n. 19 del 12/02/2019 (mitigazione degli impatti odorigeni), Decreto n. 45 del 08/04/2019 (valori provvisori allo scarico per sostanze PFAS), Decreto n. 626 del 09/12/2019 (copertura del bacino di ossidazione del c.d. primo trattamento biologico);

VISTA la nota n. 138646 del 25/03/2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/04/2022 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.23), e la relativa relazione tecnica;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. 222104 del 16/05/2022 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 17/05/2022 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica, dall’ARPAV, Veneto Innovazione S.p.A. e da Veneto Acque S.p.A., agli atti dell’amministrazione regionale;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 18/05/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Considerato che il progetto proposto da TINTESS S.p.A. riguarda l’installazione di un impianto modulare autonomo di trattamento di rifiuti liquidi industriali pericolosi contenenti metalli all’interno dell’area di proprietà della stessa, nonché l’inserimento di nuovi codici CER di rifiuti liquidi pericolosi da trattarsi esclusivamente all’interno dell’impianto modulare autonomo;

Considerato che TINTESS S.p.A. gestisce un’installazione di gestione rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi derivante dalla conversione da impianto di recupero a impianto di trattamento di reflui e di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, in virtù dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1120/2014, integrata con i provvedimenti Decreto n. 19 del 12/02/2019 (mitigazione degli impatti odorigeni), Decreto n. 45 del 08/04/2019 (valori provvisori allo scarico per sostanze PFAS), Decreto n. 26 del 09/12/2019 (copertura del bacino di ossidazione del c.d. primo trattamento biologico);

Preso atto che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, con nota n. 222104 del 16/05/2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha valutato positivamente il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R.V. n. 1400/2017;

Preso atto che l’impianto modulare di cui trattasi risulta localizzato all’interno dell’esistente installazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, a sua volta situata all’interno dell’area industriale di Thiene (VI);

Preso atto che l’installazione proposta ha una potenzialità di trattamento fino a 100 litri/ora con una previsione di funzionamento fino a 24 ore/giorno, corrispondenti a una capacità massima di trattamento di 2,4 tonnellate/giorno di rifiuti liquidi pericolosi trattabili;

Preso atto che il proponente prevede una produzione massima di aggregati di metalli e di ossidi metallici fino a 50 kg/m3 di rifiuti liquidi trattati e fino a una quantità massima di circa 5 kg/ora (pari ad una quantità massima di 120 kg/giorno) di aggregati di metalli e ossidi metallici, nell’ipotesi di trattamento di rifiuti liquidi contenenti fino a 50.000 mg/litro di metalli in soluzione;

Preso atto che l’impianto è in grado di trattare fino a 100 litri/ora di rifiuti liquidi pericolosi alimentati a temperatura ambiente e fino a 100 litri di acqua addolcita di processo portati in condizioni supercritiche, producendo un flusso liquido pretrattato in uscita fino a complessivi 200 litri/ora;

Preso atto che il proponente intende eseguire il trattamento chimico-fisico di ossidazione, con acqua in condizioni supercritiche e pericritiche, di alcuni specifici rifiuti liquidi di interesse con:

  • esecuzione di pretrattamento chimico-fisico di ossidazione con acqua in condizioni supercritiche di specifici rifiuti liquidi pericolosi;
  • successivo avvio a recupero dei rifiuti costituiti da metalli presso impianti terzi autorizzati;
  • esecuzione di una valutazione critica della tecnologia commerciale di ossidazione con acqua in condizioni supercritiche in condizioni reali di funzionamento e con diversi rifiuti liquidi;
  • messa a punto del processo di ossidazione individuandone i parametri funzionali ottimali.

Preso atto che il proponente intende poter avviare a questo specifico trattamento i rifiuti liquidi pericolosi corrispondenti ai codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di seguito elencati, già autorizzati per l’operazione di smaltimento D9-D15 di trattamento chimico-fisico presso l’installazione TINTESS S.p.A.:

060106* altri acidi;

060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti;

070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;

070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;

070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;

110105* acidi di decappaggio;

110106* acidi non specificati altrimenti;

110107* basi di decappaggio;

110111* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose;

110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose.

Preso atto che il proponente richiede inoltre la possibilità autorizzare l’impianto a ricevere e avviare a tale specifico trattamento chimico-fisico idrotermale a flusso continuo nuovi ulteriori specifici rifiuti liquidi pericolosi corrispondenti ai seguenti codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti:

060105* acido nitrico e acido nitroso (da operazioni di pulitura metalli, es. snichelatura);

060205* altre basi;

060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri;

110198* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose (in alternativa, si renderebbe necessario un coinvolgimento di realtà manifatturiere galvaniche inteso alla separazione, da parte del produttore, dei diversi rifiuti liquidi contenenti metalli in soluzione).

Preso atto che a seguito dell’introduzione dell’impianto di cui trattasi è previsto:

  • l’utilizzo di energia elettrica con incidenza massima fino al 15-16% dei consumi energetici elettrici di stabilimento per le diverse utenze dell’impianto modulare autonomo;
  • l’utilizzo di acqua addolcita prelevabile da quella già disponibile per gli attuali usi industriali tessili;
  • un funzionamento sostanzialmente chiuso, in assenza di superfici libere di scambio con l’ambiente circostante, fatto salvo che per i due serbatoi a utilizzo alternato in cui eseguire la decantazione degli aggregati metallici;
  • l’assenza di produzione di rifiuti liquidi, in quanto il flusso pretrattato in uscita dall’impianto, previa decantazione e successivo trattamento su membrane di nanofiltrazione, costituisce un flusso di acque reflue non ulteriormente recuperabile che potrà essere trattate presso l’esistente sezione di trattamento chimico-fisico;
  • la produzione di aggregati di ossidi metallici e di metalli in forma di fanghi (pasta umida), da avviare a successivo trattamento di recupero R4-R13 “riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici” presso impianti terzi autorizzati;
  • la produzione di aggregati di ossidi metallici e di metalli in forma di fanghi (pasta umida), da avviare a successiva operazione di smaltimento D15 “Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)” presso impianti terzi autorizzati, limitatamente al caso in cui vi sia l’impossibilità di individuare una destinazione autorizzata al recupero.

Preso atto che con la proposta progettuale in esame, TINTESS S.p.A. intende pertanto:

  • separare e avviare a recupero, da un punto di vista quantitativo e qualitativo soddisfacente, i metalli aventi un utilizzo industriale e contenuti in specifici rifiuti liquidi pericolosi;
  • ridurre significativamente i valori di inquinanti presenti in tali rifiuti liquidi pericolosi, ad es. la concentrazione di sostanza organica esprimibile come COD ed eventuali componenti azotate;
  • semplificare il successivo trattamento di quanto non ulteriormente recuperabile, tramite l’esistente processo convenzionale di depurazione chimico-fisico.

Considerato che il proponente ritiene di poter:

  • individuare e mettere a punto un trattamento innovativo per specifiche partite di rifiuti liquidi pericolosi di quantità limitata;
  • offrire un trattamento innovativo alternativo a quelli convenzionali di smaltimento, ove quest’ultimo sia reso difficoltoso in termini di mancanza della disponibilità al ritiro da parte di impianti di trattamento terzi autorizzati;
  • avviare a recupero gli aggregati di ossidi metallici e di metalli aventi un potenziale utilizzo industriale, altrimenti destinati allo smaltimento, inglobati in fanghi chimico-fisici ottenuti da processi convenzionali non ottimali per alcune specifiche concentrazioni di metalli;
  • evitare la perdita di un valore economico derivante da intrinseche inefficienze dei processi produttivi del produttore del rifiuto nonché derivante dall’onerosità di trattamento in loco, per il produttore di rifiuti, di piccole quantità di specifici rifiuti liquidi pericolosi;
  • ridurre l’impatto ambientale derivante da processi convenzionali di trattamento, in termini di necessità di avvio a smaltimento di fanghi da trattamento chimico-fisico classificabili come rifiuti pericolosi.

Considerato che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione il proponente dovrà presentare una proposta di protocollo operativo relativo alle attività che il proponente dovrà mettere in atto con riferimento alle finalità dichiarate nella Relazione Tecnica presentata:

“- eseguire una valutazione della tecnologia commerciale proposta in condizioni reali di funzionamento e con rifiuti provenienti da diverse realtà produttive del territorio;

- conseguire una messa a punto del processo individuandone i parametri funzionali ottimali”

Tale protocollo operativo dovrà contenere almeno le diverse condizioni operative, la ricerca dei parametri significativi, la frequenza dei monitoraggi, i bilanci di massa previsti e tutte le altre informazioni utili a tenere il processo controllato;

Considerato che i nuovi codici EER, attualmente non autorizzati presso l’installazione e per i quali la Ditta chiede autorizzazione all’operazione di smaltimento D9 saranno destinati esclusivamente al trattamento chimico-fisico idrotermale c.d. SuperCritic Water Oxidation;

Considerato che la Ditta reputa economicamente conveniente il trattamento di rifiuti a fronte di valori di concentrazione di metalli superiore a 500 mg/litro e che nella relazione tecnica si prevede “la caratterizzazione analitica minima, eseguita prevedibilmente dal laboratorio interno TINTESS S.p.A. per stabilire la resa di trattamento”, è necessario che in sede autorizzatoria siano chiarite le modalità e le condizioni di gestione dei rifiuti che non presentano le caratteristiche idonee per il trattamento chimico-fisico idrotermale c.d. SuperCritic Water Oxidation;

Considerato che ai fini dell’ottimizzazione delle possibilità di recupero dei rifiuti prodotti, la cui tipologia è determinata dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso (metalli contenuti), è opportuno che ai fini autorizzativi la Ditta preveda di mettere a punto il processo nell’ottica di un funzionamento in discontinuo;

Preso atto che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto presentato dalla società Tintess S.p.A. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/05/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 18/05/2022 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Tintess S.p.A. (P.IVA, C.F. 01327320246), con sede legale in via dell’Industria, 25, a Thiene (VI), (PEC: tintess@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza (VI), al Comune di Thiene (VI), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione ecologica.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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