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Bur n. 68 del 07 giugno 2022


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 167 del 18 maggio 2022

Ditta SEVIS S.R.L.. Autorizzazione dell'ampliamento del progetto di coltivazione della cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso Agordino (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SEVIS s.r.l. è autorizzata ad ampliare la cava di detrito e pietra da taglio, denominata “I PIEGN” in Comune di San Tomaso Agordino (BL) con contestuale rilascio di autorizzazione paesaggistica.
 

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 05.03.2021, acquisita al prot. n. 15527 del 07.04.2021, con la quale la ditta SEVIS S.r.l. ha chiesto, ai sensi della L.R. 13/2018, di ampliare la cava di detrito e pietra da taglio, denominata “I PIEGN” in Comune di San Tomaso Agordino (BL), autorizzata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012 e l’allegata documentazione tecnica progettuale;

PRESO ATTO che con decreto n. 82 del 25.02.2021 della Direzione regionale Ambiente, il progetto era stato escluso dalla procedura di V.I.A. subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Inizio lavorazione

Oggetto della condizione

Con l’inizio dei lavori di cui all’ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell’attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell’ambito dell’ampliamento previsti per un periodo di anni 6.
 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 3 mesi dall’inizio dei lavori di ampliamento.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. Forestale.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica seguendo secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell'uso dell'esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Comune di San Tomaso Agordino.

Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.
 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà realizzare prima dell’inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell’area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall’elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.
 

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione. 

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

 

CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che l’area della cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere g) e h) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata e di usi civici;

VISTA la nota n. 174922 del 16.04.2021 con la quale è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 13/2018, ai Comuni di San Tomaso Agordino, Alleghe, Cencenighe Agordino e Vallada Agordina di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;

VISTA la nota n. 195406 del 28.04.2021 di indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di San Tomaso Agordino per gli aspetti di conformità urbanistica dell’intervento, alla Provincia di Belluno per gli aspetti di polizia mineraria ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:

  •  la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 1086 del 17.01.2022, acquisita al prot. n. 17557 del 17.01.2022, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 c.5 del D.lgs. 42/2004, con le seguenti indicazioni:

Tutela paesaggistica

L'intervento proposto consiste in un modesto ampliamento all'interno del perimetro dell'esistente area di cava di detrito denominata “I Piegn”. Vista l'entità, la tipologia e l'ubicazione dell'ampliamento previsto, si ritiene l'intervento proposto accettabile sotto il profilo della tutela paesaggistica.

Tutela archeologica

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l’obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

  • la Provincia di Belluno con nota acquisita al protocollo regionale n. 399154 del 10.09.2021 ha espresso parere favorevole per gli aspetti di polizia mineraria, con la raccomandazione di mantenere un adeguato piazzale di cava in modo da consentire ai mezzi d’opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;
  • il Comune di San Tomaso Agordino con nota protocollata in Regione al n. 386072 del 02.09.2021 ha comunicato la conformità urbanistica dell’intervento;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 14640 del 14.01.2022;

PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 21.01.2022, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :

  • al rilascio dell’autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) in ampliamento della cava di detrito e pietra da taglio denominata “I PIEGN”, secondo un progetto che ricomprende anche la parte già autorizzata, in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla DGR n. 1183 del 25.06.2012;
  • al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.42/2004;
  • all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha ritenuto, tra l’altro, l’intervento compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di bosco e degli usi civici (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni riportate nel parere, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione, sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo. 

Per quanto riguarda il vincolo ad usi civici, la medesima Commissione ha rilevato che alla cessazione dell’attività di cava è previsto che sia ripristinato l’originario uso dei terreni e in ogni caso il Comune, titolare del vincolo, si attivi per avviare la pratica di mutamento temporaneo della destinazione del sedime della cava, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 31/94;

VISTA la nota regionale n. 48323 del 02.02.2021 con la quale la ditta è stata invitata a provvedere all’adempimento relativo alla condizione ambientale n. 2 di cui al decreto n. 82/2021 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., in quanto la stessa condiziona il rilascio dell’autorizzazione;

VISTA la nota regionale n. 101406 del 04.03.2022 con la quale è stato comunicato all’ARPAV la necessità di avvalersi del supporto dell’Agenzia ai fini della vetrifica di ottemperanza della condizione ambientale in questione, provvedendo a trasmettere la documentazione prodotta dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 61300 del 10.02.2022, in riscontro alla sopra citata richiesta;

RILEVATO che, a seguito di richiesta di integrazioni formulata da ARPAV con nota n. 145389 del 30.03.2022, la ditta SEVIS s.r.l. con nota in data 08.04.3033 ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto nella documentazione presentata, non intende utilizzare esplosivo ai fini dell’estrazione del materiale;

PRESO ATTO dell’esito della verifica effettuata dall’ARPAV di cui alla nota in data 29.04.2022, acquisita al protocollo regionale n. 194111 del 29.04.2022, dal quale risulta, in sintesi, quanto segue :

  • sulla base della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla ditta si può ritenere ragionevolmente dimostrato il rispetto dei limiti di inquinamento acustico durante lo svolgimento delle normali lavorazioni;
  • la ditta con nota in data 08.04.2022 ha dichiarato di non utilizzare esplosivo per l’estrazione del materiale e quindi si prende atto che il proponente non ha incluso nella documentazione la valutazione degli effetti acustici derivanti dall’uso di esplosivi. Si rende necessario che la condizione di non utilizzare l’esplosivo venga rispettata per tutta la durata dell’autorizzazione; 

VISTO il decreto n. 47 del 16.03.2022 della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi con il quale il Comune di San Tomaso Agordino è stato autorizzato a mutare la destinazione, per una durata di anni 15 (quindici), delle porzioni dei terreni ad uso civico di una superficie complessiva di mq 75.678, individuati catastalmente al Fg. 28, mappali nn. 61(p), 151(p) e 70(p), al fine di consentire la coltivazione e l’ampliamento della cava;

CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 2,4 km dal sito più vicino, individuato come SIC/ZPS IT3230084 “Civetta – Cime di San Sebastiano” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa;

PRESO ATTO che in riferimento alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. presentata dalla ditta, nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 82/2021, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/21 secondo cui: “le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”. Pertanto le verifiche effettuate nell’ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;

RILEVATO che la ditta SEVIS s.r.l. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l’altro, al settore di cui alla sezione 3 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e che l’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e della comunicazione antimafia liberatoria;

CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l’esito dell’istruttoria svolta, si può procedere al rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento della cava, nonché di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;

RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo indicato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quello attualmente versato;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1183/2012 per l’importo di € 259.065,01, costituito da polizza n. 2299504 della Coface - S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia;

VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza;

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

DATO ATTO del versamento di € 500,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande .relative all’attività di cava;

VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 21.01.2022, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di autorizzare alla ditta SEVIS s.r.l., (C.F. 00185210226), con sede in Soraga di Fassa (TN), Strada da Molin n. 91, ad ampliare la cava di detrito e pietra da taglio denominata “I PIEGN” in Comune di S.Tomaso Agordino (BL), già autorizzata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;

4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 12, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della cava;

5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;

6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa o da un suo delegato:

n.

Elaborato

Denominazione

prot. n.

data

1

ALL. 1 

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO

155510

07/04/2021

2

ALL. 2

PLANIMETRIA CATASTALE

155510

07/04/2021

3

ALL. 3 

ESTRATTO P.R.G.

155510

07/04/2021

4

ALL. 4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO – SEZIONE GEOLOGICA

155510

07/04/2021

5

ALL. 5 

CARTA GEOLOGICA

155510

07/04/2021

6

ALL. 6 

SEZIONI GEOLOGICHE

155521

07/04/2021

7

ALL. 7 

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

155521

07/04/2021

8

ALL. 8 

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE LOTTI

155521

07/04/2021

9

ALL. 9 

PLANIMETRIA STATO FINALE

155521

07/04/2021

10

ALL. 10 – 1

SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO

155549

07/04/2021

11

ALL. 10 – 2 

SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO

155549

07/04/2021

12

ALL. 10

SEZIONI LONGITUDINALI E 3 TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO

155549

07/04/2021

13

ALL. 10 – 4 

SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO

155549

07/04/2021

14

ALL. 11 

PLANIMETRIA LOTTI ESTRATIVI E SISTEMAZIONE FINALE

155549

07/04/2021

15

ALL. 12 

PROFILI SISTEMAZIONE FINALE

155549

07/04/2021

16

ALL. 13 

ALLEGATO E DGR 1400/2017 E RELAZIONE ACCESSORIA

155549

07/04/2021

17

ALL. 14 

RELAZIONE PAESAGGISTICA

155549

07/04/2021

18

ALL. 15

RELAZIONE TECNICA

155549

07/04/2021

19

ALL. 16

RELAZIONE GEOLOGICA

155549

07/04/2021

20

ALL. 17 

RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICA STABILITA’

155549

07/04/2021

21

ALL. 18

STUDIO PRELIMIANRE AMBIENTALE

155600

07/04/2021

22

ALL. 19

RELAZIONE FORESTALE

155608

07/04/2021

23

ALL. 20

RELAZIONE RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE

155608

07/04/2021

24

ALL. 21 

RELAZIONE PROGRAMMA ESTRAZIONE LOTTI

155608

07/04/2021

25

ALL. 22 

RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

155608

07/04/2021

26

ALL. 23

PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE

14640

14/01/2022

27

 

DOCUMENTAZIONE INDAGINE AMBIENTALE - ALL. 1 PGRE

155608

07/04/2021

28

ALL. 24 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

155627

07/04/2021

29

ALL. 25 

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – INTEGRAZIONE

14640

14/01/2022

30

 

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

61300

10/02/2022

 

7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012;

8. di stabilire che l’ulteriore materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 34.476, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre alla data di stesura del progetto (dicembre 2019) è stato stimato in circa mc 83.906;

9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 15 (quindici) anni dalla data del presente provvedimento;

10. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:

  1. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 330.000,00 (trecentotrentamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava per l’intera temporalità prevista al punto 9 del presente provvedimento;

11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:

  1. delimitare l’area di cava comprensiva dell’ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell’autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con l’U.O. Servizi Forestali di Belluno;
  2. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 l’area in coltivazione e apporre lungo la recinzione stessa un numero adeguato di cartelli ammonitori di pericolo;
  3. procedere al taglio del bosco in modo progressivo e contestuale all’avanzamento dei lavori di coltivazione avendo cura di volta in volta di interessare con il taglio le piante che ricadono nelle aree direttamente coinvolte dal cantiere di cava;
  4. provvedere, durante i lavori relativi al prolungamento della pista di arroccamento e alla realizzazione del nuovo vallo di contenimento, alle operazioni di asporto dei massi superficiali in condizioni di equilibrio precario sotto il controllo costante della direzione lavori e del tecnico abilitato;
  5. garantire con idonei ripari posti in corrispondenza del margine a valle di ogni singolo spianamento la salvaguardia degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture viarie ubicati a valle dell'area di intervento;
  6. procedere con i lavori di coltivazione della parte di cava in ampliamento mediante fasi consequenziali di scavo e ricomposizione morfologica, partendo dalla zona sommitale dell’area di intervento e in conformità alle indicazioni di progetto, proseguendo con la medesima metodologia al completamento della coltivazione nella parte di cava già autorizzata;
  7.  subordinare l'inizio della coltivazione del terzo lotto alla verifica della sistemazione del primo lotto, con accertamenti da effettuarsi ad opera di Provincia e Comune congiuntamente all’U.O. Servizi Forestali di Belluno. Tale procedura operativa va applicata anche per l’inizio e/o ripresa dei lavori di estrazione sui lotti successivi ricadenti nella parte di cava già autorizzata;
  8. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente (materiale associato) solo all’interno dell’area della cava;
  9. accantonare il terreno superficiale di scopertura all’interno dell’area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
  10. provvedere al rimodellamento finale del versante di cava con l’utilizzo del materiale associato (materiale detritico fine) movimentato durante i lavori di estrazione, nonché al successivo riposto di terreno vegetale per uno spessore di circa 40 cm;
  11. utilizzare, per la sola ricostituzione del suolo organico, ad integrazione del terreno vegetale derivante dallo scotico, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava per i quantitativi strettamene necessari. Dette terre dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
  12. non utilizzare, per la ricomposizione della cava, materiale proveniente dall’esterno, diverso da quello sopra indicato;
  13. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  14. provvedere al rinverdimento dei versanti ricomposti anche con il sistema dell’idrosemina potenziata, qualora necessario;
  15. provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dei Servizi Forestali regionali di Belluno soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
  16. applicare gli interventi ricompositivi previsti per l’ambito di cava in ampliamento, riferiti alla realizzazione della coltre erbacea e al rimboschimento, anche nelle aree della cava già autorizzata e non ancora ricomposte;
  17. provvedere all’inerbimento della zona pianeggiante posta alla quota di circa 991-992 m slm, attualmente adibita a piazzale e individuata nella Tav. 9 - Planimetria dello Stato finale con campitura gialla, fatto salvo il collegamento con la prevista stradina di servizio;
  18. porre in opera, qualora necessario, in fase di rimboschimento, idonei dispositivi di protezione delle piantine dalla fauna selvatica e provvedere alla periodica sostituzione delle fallanze;
  19. provvedere, entro la prima stagione utile, al rinfoltimento dell’impianto forestale effettuato sulla superficie di cava già ricomposta, privilegiando l’utilizzo delle specie arboree e arbustive di progetto con caratteristiche di crescita rapida;
  20. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all’art. 21 della L.R. 13/18, una dichiarazione dell’U.O. Servizi Forestali di Belluno relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
  21. dovrà essere conservato in cava il materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  22. dovranno essere rispettate le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e la cava dovrà essere dotata di idonea vasca di contenimento per gli eventuali serbatoi di servizio contenenti carburanti e/o sostanze pericolose;
  23. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volume di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;
  • eventuali volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;

12. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:

Tutela archeologica

Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l’obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;

13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 82/2021, come di seguito elencate:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Inizio lavorazione

Oggetto della condizione

Con l’inizio dei lavori di cui all’ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell’attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell’ambito dell’ampliamento previsti per un periodo di anni 6.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 3 mesi dall’inizio dei lavori di ampliamento.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – U.O. Servizi Forestali.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà realizzare prima dell’inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell’area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall’elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione. 

Soggetto verificatore

Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).

 

14. di dare atto dell’esito favorevole della verifica effettuata dall’ARPAV relativa alla condizione ambientale n. 2 di cui al citato D.D.R. n. 82/2021, dando evidenza che durante i lavori di estrazione è fatto divieto dell’uso di esplosivo;

15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 14640 del 14.01.2022 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  1. a. di stabilire che il terreno vegetale della cava, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  2. b. è consentito, inoltre, l’utilizzo, per la sola ricostituzione del suolo organico, nelle quantità strettamente necessarie, anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  3. c. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  4. d. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;

18. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta SEVIS s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 1183 del 25.06.2012 per l’importo di Euro 259.065,01 costituito da polizza n. 2299504 del 02.09.2020 della COFACE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, per l’intero importo (ordine di costituzione n. 0228/2020); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;

19. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia, con la raccomandazione del mantenimento di un adeguato piazzale di cava in modo da consentire ai mezzi d’opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;

20. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno e all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Belluno;

21. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

22. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

23. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Alessandro De Sabbata

(seguono allegati)

167_Allegato_DDR_167_18-05-2022_477448.pdf

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