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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 167 del 18 maggio 2022
Ditta SEVIS S.R.L.. Autorizzazione dell'ampliamento del progetto di coltivazione della cava di detrito e pietra da taglio, denominata "I PIEGN" in Comune di San Tomaso Agordino (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SEVIS s.r.l. è autorizzata ad ampliare la cava di detrito e pietra da taglio, denominata “I PIEGN” in Comune di San Tomaso Agordino (BL) con contestuale rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 05.03.2021, acquisita al prot. n. 15527 del 07.04.2021, con la quale la ditta SEVIS S.r.l. ha chiesto, ai sensi della L.R. 13/2018, di ampliare la cava di detrito e pietra da taglio, denominata “I PIEGN” in Comune di San Tomaso Agordino (BL), autorizzata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012 e l’allegata documentazione tecnica progettuale;
PRESO ATTO che con decreto n. 82 del 25.02.2021 della Direzione regionale Ambiente, il progetto era stato escluso dalla procedura di V.I.A. subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Inizio lavorazione
Oggetto della condizione
Con l’inizio dei lavori di cui all’ampliamento, il proponente dovrà provvedere alle operazioni di inerbimento dell’attuale cantiere di estrazione, al fine di ridurre, per quanto possibile, l’impatto visivo, considerato che sullo stesso i lavori rimarranno sospesi fino alla conclusione dei lavori di estrazione nell’ambito dell’ampliamento previsti per un periodo di anni 6.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 3 mesi dall’inizio dei lavori di ampliamento.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – U.O. Forestale.
2.
Ante operam
Il proponente dovrà predisporre la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica seguendo secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); la documentazione dovrà includere la valutazione degli effetti acustici dell'uso dell'esplosivo. La documentazione dovrà essere inviata ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Comune di San Tomaso Agordino.
Nel caso si rilevassero possibili superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto un piano di interventi/mitigazioni per il rientro nei limiti.
Prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
3.
Il proponente dovrà realizzare prima dell’inizio dei lavori di ampliamento il previsto vallo di contenimento posto a valle dell’area di ampliamento secondo la collocazione prevista dall’elaborato n. 9 di progetto (ALL. 9 PLANIMETRIA DELLO STATO FINALE.pdf). La suddetta opera dovrà avere altezza tale da contenere eventuali rotolamenti a valle dei trovanti di cava.
Prima dell’inizio dei lavori del primo lotto di coltivazione.
Provincia di Belluno, Comune di San Tomaso Agordino (BL).
CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
CONSIDERATO che l’area della cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere g) e h) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di zona boscata e di usi civici;
VISTA la nota n. 174922 del 16.04.2021 con la quale è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 13/2018, ai Comuni di San Tomaso Agordino, Alleghe, Cencenighe Agordino e Vallada Agordina di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;
VISTA la nota n. 195406 del 28.04.2021 di indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di San Tomaso Agordino per gli aspetti di conformità urbanistica dell’intervento, alla Provincia di Belluno per gli aspetti di polizia mineraria ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;
PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:
Tutela paesaggistica
L'intervento proposto consiste in un modesto ampliamento all'interno del perimetro dell'esistente area di cava di detrito denominata “I Piegn”. Vista l'entità, la tipologia e l'ubicazione dell'ampliamento previsto, si ritiene l'intervento proposto accettabile sotto il profilo della tutela paesaggistica.
Tutela archeologica
Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica, si raccomanda il rigoroso rispetto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l’obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 14640 del 14.01.2022;
PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 21.01.2022, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :
CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha ritenuto, tra l’altro, l’intervento compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di bosco e degli usi civici (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza e che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni riportate nel parere, dà luogo ad un corretto inserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante e che, già in fase di coltivazione, sono previste opere di mitigazione progressive che consentono un ridotto impatto visivo.
Per quanto riguarda il vincolo ad usi civici, la medesima Commissione ha rilevato che alla cessazione dell’attività di cava è previsto che sia ripristinato l’originario uso dei terreni e in ogni caso il Comune, titolare del vincolo, si attivi per avviare la pratica di mutamento temporaneo della destinazione del sedime della cava, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 31/94;
VISTA la nota regionale n. 48323 del 02.02.2021 con la quale la ditta è stata invitata a provvedere all’adempimento relativo alla condizione ambientale n. 2 di cui al decreto n. 82/2021 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., in quanto la stessa condiziona il rilascio dell’autorizzazione;
VISTA la nota regionale n. 101406 del 04.03.2022 con la quale è stato comunicato all’ARPAV la necessità di avvalersi del supporto dell’Agenzia ai fini della vetrifica di ottemperanza della condizione ambientale in questione, provvedendo a trasmettere la documentazione prodotta dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 61300 del 10.02.2022, in riscontro alla sopra citata richiesta;
RILEVATO che, a seguito di richiesta di integrazioni formulata da ARPAV con nota n. 145389 del 30.03.2022, la ditta SEVIS s.r.l. con nota in data 08.04.3033 ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto nella documentazione presentata, non intende utilizzare esplosivo ai fini dell’estrazione del materiale;
PRESO ATTO dell’esito della verifica effettuata dall’ARPAV di cui alla nota in data 29.04.2022, acquisita al protocollo regionale n. 194111 del 29.04.2022, dal quale risulta, in sintesi, quanto segue :
VISTO il decreto n. 47 del 16.03.2022 della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi con il quale il Comune di San Tomaso Agordino è stato autorizzato a mutare la destinazione, per una durata di anni 15 (quindici), delle porzioni dei terreni ad uso civico di una superficie complessiva di mq 75.678, individuati catastalmente al Fg. 28, mappali nn. 61(p), 151(p) e 70(p), al fine di consentire la coltivazione e l’ampliamento della cava;
CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 2,4 km dal sito più vicino, individuato come SIC/ZPS IT3230084 “Civetta – Cime di San Sebastiano” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa;
PRESO ATTO che in riferimento alla dichiarazione di non necessità della procedura di V.Inc.A. presentata dalla ditta, nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 82/2021, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 7/21 secondo cui: “le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”. Pertanto le verifiche effettuate nell’ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;
RILEVATO che la ditta SEVIS s.r.l. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l’altro, al settore di cui alla sezione 3 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e che l’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e della comunicazione antimafia liberatoria;
CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l’esito dell’istruttoria svolta, si può procedere al rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento della cava, nonché di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;
RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo indicato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quello attualmente versato;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1183/2012 per l’importo di € 259.065,01, costituito da polizza n. 2299504 della Coface - S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
DATO ATTO del versamento di € 500,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande .relative all’attività di cava;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 21.01.2022, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare alla ditta SEVIS s.r.l., (C.F. 00185210226), con sede in Soraga di Fassa (TN), Strada da Molin n. 91, ad ampliare la cava di detrito e pietra da taglio denominata “I PIEGN” in Comune di S.Tomaso Agordino (BL), già autorizzata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;
4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 12, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della cava;
5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa o da un suo delegato:
n.
Elaborato
Denominazione
prot. n.
data
1
ALL. 1
INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
155510
07/04/2021
2
ALL. 2
PLANIMETRIA CATASTALE
3
ALL. 3
ESTRATTO P.R.G.
4
ALL. 4
INQUADRAMENTO GEOLOGICO – SEZIONE GEOLOGICA
5
ALL. 5
CARTA GEOLOGICA
6
ALL. 6
SEZIONI GEOLOGICHE
155521
7
ALL. 7
PLANIMETRIA STATO DI FATTO
8
ALL. 8
PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDICAZIONE LOTTI
9
ALL. 9
PLANIMETRIA STATO FINALE
10
ALL. 10 – 1
SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO
155549
11
ALL. 10 – 2
12
ALL. 10
SEZIONI LONGITUDINALI E 3 TRASVERSALI S.D.F. – STATO PROGETTO
13
ALL. 10 – 4
14
ALL. 11
PLANIMETRIA LOTTI ESTRATIVI E SISTEMAZIONE FINALE
15
ALL. 12
PROFILI SISTEMAZIONE FINALE
16
ALL. 13
ALLEGATO E DGR 1400/2017 E RELAZIONE ACCESSORIA
17
ALL. 14
RELAZIONE PAESAGGISTICA
18
ALL. 15
RELAZIONE TECNICA
19
ALL. 16
RELAZIONE GEOLOGICA
20
ALL. 17
RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICA STABILITA’
21
ALL. 18
STUDIO PRELIMIANRE AMBIENTALE
155600
22
ALL. 19
RELAZIONE FORESTALE
155608
23
ALL. 20
RELAZIONE RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
24
ALL. 21
RELAZIONE PROGRAMMA ESTRAZIONE LOTTI
25
ALL. 22
RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
26
ALL. 23
PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE
14640
14/01/2022
27
DOCUMENTAZIONE INDAGINE AMBIENTALE - ALL. 1 PGRE
28
ALL. 24
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
155627
29
ALL. 25
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – INTEGRAZIONE
30
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
61300
10/02/2022
7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1183 del 25.06.2012;
8. di stabilire che l’ulteriore materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 34.476, dando atto che il materiale utile già autorizzato e ancora da estrarre alla data di stesura del progetto (dicembre 2019) è stato stimato in circa mc 83.906;
9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 15 (quindici) anni dalla data del presente provvedimento;
10. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:
12. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:
13. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni ambientali di cui al D.D.R. n. 82/2021, come di seguito elencate:
Regione Veneto – U.O. Servizi Forestali.
14. di dare atto dell’esito favorevole della verifica effettuata dall’ARPAV relativa alla condizione ambientale n. 2 di cui al citato D.D.R. n. 82/2021, dando evidenza che durante i lavori di estrazione è fatto divieto dell’uso di esplosivo;
15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 14640 del 14.01.2022 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
18. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta SEVIS s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 1183 del 25.06.2012 per l’importo di Euro 259.065,01 costituito da polizza n. 2299504 del 02.09.2020 della COFACE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, per l’intero importo (ordine di costituzione n. 0228/2020); nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
19. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia, con la raccomandazione del mantenimento di un adeguato piazzale di cava in modo da consentire ai mezzi d’opera di svolgere in sicurezza le operazioni di lavoro;
20. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di San Tomaso Agordino, alla Provincia di Belluno e all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Belluno;
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
22. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
23. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
24. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Alessandro De Sabbata
(seguono allegati)
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