Home » Dettaglio Decreto
Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 32 del 19 maggio 2022
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - ANNO 2022. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e smi, art. 33, come sostituito dall'ACN 21/06/2018 e Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta relativi all’anno 2022, individuati dalle Aziende ULSS, sulla base dei criteri dell’art. 32 dell’ACN PLS vigente e dell’Accordo Regionale 2006.
Il Direttore
VISTO il comma 1 dell’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, in base al quale: “ciascuna Regione (…) pubblica sul Bollettino ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32”;
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all’Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 2667 del 7/08/2006;
RICORDATO che il comma 1, dell’art. 15 del citato ACN 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, prevede la formulazione di una graduatoria regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
DATO ATTO che la graduatoria regionale definitiva per la pediatria di libera scelta, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2022, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 158 del 26/11/2021;
PRESO ATTO che la Regione Veneto, con nota prot. n. 133790 del 23/03/2022, ha avviato la rilevazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, individuati dalle ULSS ai sensi del sopracitato art. 33, comma 1, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32 (zone carenti ordinarie) e dell'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, ex DGR n. 2667/2006 (zone carenti straordinarie);
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione delle carenze “ordinarie” (ex art. 32 ACN 2005) e delle carenze “straordinarie” (ex Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, ex DGR n. 2667/2006) individuate dalle Aziende ULSS della Regione Veneto relative all’anno 2022, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta – la quale, pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 33 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta del 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN del 21/06/2018, per conto di tutte le Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 4 dall’ACN 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, i pediatri aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 5 dovranno presentare domanda di partecipazione, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica di Azienda Zero, ad eccezione di coloro che si trovino all’estero nell’arco temporale utile per la presentazione della domanda. In ogni caso i candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell’Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’ACN 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018 “I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento”;
DATO ATTO che, espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi del comma 5 dell’art. 33 sopracitato, qualora uno o più ambiti territoriali rimanessero vacanti, si procederà all’assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 33 dell’ACN 15/12/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018;
decreta
Claudio Pilerci
(seguono allegati)
Torna indietro