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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 30 del 19 maggio 2022
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2022. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23/03/2005 e smi, art. 34 come sostituito dall'ACN 21/06/2018 e integrato dall'ACN 18/06/2020 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria relativi all’anno 2022, comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell’art. 33 dell’ACN MMG vigente e dell’Accordo regionale 2005.
Il Direttore
VISTO il comma 1 dell’art. 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, in base al quale: “ciascuna Regione (…) pubblica sul Bollettino ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33”;
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all’Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005;
RICORDATO che il comma 1, dell’art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, prevede la formulazione di una graduatoria regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;
DATO ATTO che la graduatoria regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2022, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 158 del 26/11/2021;
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto relative all’anno 2022, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta – la quale, pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018 ed integrato dall’ACN 18/06/2020, per conto di tutte le Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico);
VISTO il comma 13 dell’art. 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 80% e nel 20% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999);
PRECISATO che il conferimento di ciascun incarico, di cui al presente atto, pubblicato in previsione di pensionamento del titolare, è subordinato all'effettiva cessazione del medico;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 34 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 5 dovranno presentare domanda di partecipazione, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica di Azienda Zero, ad eccezione di coloro che si trovino all’estero nell’arco temporale utile per la presentazione della domanda. In ogni caso i candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell’Allegato B), parte integrante del presente provvedimento;
RILEVATO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 34 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018, i medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
DATO ATTO che, espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi del comma 5 dell’art. 34 sopracitato, qualora uno o più incarichi rimanessero vacanti, si procederà all’assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 17 dell’art. 34 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come sostituito dall’ACN 21/06/2018 e successivamente secondo quanto previsto dai commi 17-bis e 17-ter dell’art. 34 dell’ACN 23/03/2005 e smi, come integrato dall’ACN 18/06/2020;
decreta
Claudio Pilerci
(seguono allegati)
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