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Bur n. 61 del 17 maggio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 34 del 03 maggio 2022

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Potenziamento depuratore di Bussolengo (24.000 AE). Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali, del progetto presentato dalla Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. relativa al potenziamento del depuratore di Bussolengo da 18.000 a 24.000 AE.
 

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, e si riferisce ad un progetto di cui all’Allegato IV, punto 7, lettera v), denominato “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA.03567090232), con sede legale a Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8 - CAP 37133, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 566109 del 02/12/2021;

VISTA la nota prot. n. 580938 del 14/12/2021 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTO che la Provincia di Verona con Determinazione n. 2758/20 del 05/11/2020, ha rilasciato l’autorizzazione alla società Acque Veronesi all’esercizio ed allo scarico nel fiume Adige dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane in oggetto, valida fino al 30/10/2024;

CONSIDERATO che la Determinazione n. 2758/20 del 05/11/2020 prende atto facendole proprie delle risultanze della procedura di compatibilità ambientale attivata ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016 e conclusasi con Decreto regionale n. 191 del 03/03/2020 con il quale si dà atto della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto esistente, senza la necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e subordinatamente al rispetto di prescrizioni ambientali;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi il potenziamento dell’impianto di depurazione di Bussolengo da 18.000 a 24.000 abitanti equivalenti;

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, in data 20/01/2022 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area in cui è previsto l’intervento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/02/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede lo stesso ha disposto di richiedere ai sensi del comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 69006 del 15/02/2022;

TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 15/02/2022 (acquisita al prot. regionale n. 74698 del 17/02/2022) la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 15/02/2022 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 78738 del 21/02/2022, la presa d’atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con PEC del 16/03/2022 (acquisita al prot. regionale n. 125676 e 125715 del 18/03/2022);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni sul progetto presentato;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO  dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV con la Relazione Istruttoria Tecnica n. 91/2022 del 14/04/2022 (protocollo regionale 175382 in data 15/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto che conclude come di seguito riportato:

“[…] sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all’Autorità competente di:

DARE ATTO

i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali e la progettualità relativa al cd. “Secondo Lotto”) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

ii. che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.; DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;

C. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”, Barbus plebejus, Bufo viridis, Hyla intermedia, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Alcedo atthis, Ardea cinerea, Cettia cetti, Cyanistes caeruleus, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Erithacus rubecula, Falco peregrinus, Hippolais polyglotta, Lanius collurio, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Parus major, Pernis apivorus, Phylloscopus collybita, Serinus serinus, Sylvia atricapilla, Pipistrellus kuhlii;

e

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il potenziamento del depuratore di Bussolengo (VR)

PRESCRIVERE

1. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

2. di realizzare la siepe arboreo-arbustiva del lato SE dell’impianto, quale misura precauzionale prevista con finalità di habitat di specie (Emberiza Hortulana e Lanius collurio), garantendo una struttura plurifilare e multiplana con valenza ecotonale e con un’ampiezza non inferiore a 8m (o comunque di estensione almeno equivalente al nucleo boscato oggetto di riduzione). Tale siepe sia collocata all’esterno dell’impronta del layout dell’impianto nella conformazione a 36.000 AE. L’efficacia della misura precauzionale della suddetta siepe arboreo-arbustiva sia oggetto di verifica mediante monitoraggio per un periodo non inferiore a 15 anni (a cadenza triennale) e gli esiti di tale monitoraggio, da rendersi conformi nei dati vettoriali anche alla D.G.R. n. 1066/2007, siano trasmessi pure all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

3. di utilizzare per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza) o arbustive entità autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli);

4. di adottare per lo scarico nel fiume Adige idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico al fine di garantire il mantenimento delle condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) e funzionali dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”;

5. di impiegare sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

6. di realizzare gli interventi preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l’erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e

RACCOMANDARE

- la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato comprensivo delle specifiche fasi operative;

- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al predetto cronoprogramma aggiornato;

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 21/04/2022, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

- L’impianto di depurazione nella sua configurazione attuale è dimensionato per una potenzialità di 18.000 AE;

- Il progetto prevede di dismettere alcune sezioni dell’attuale depuratore, il potenziamento e l’ottimizzazione di alcune linee, e la realizzazione di nuovi elementi così da rendere l’impianto idoneo al trattamento delle acque reflue prodotte da 24.000 AE;

- Nella presente progettualità i pretrattamenti, i trattamenti terziari e la linea fanghi, sono stati dimensionati per la potenzialità di 36.000 AE, in previsione di un possibile successivo ampliamento dell’impianto, mentre il comparto biologico (compreso il sistema di produzione aria) e i sedimentatori vengono invece adeguati alla potenzialità di 24.000 AE;

- Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova strada di accesso all’impianto da via dei Prati, mediante acquisizione di aree private, in sostituzione dell’attuale accesso da via Albere;

- Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in 102 settimane;

- Nel cronoprogramma è indicato anche un periodo nel quale è previsto il “funzionamento dell’impianto senza disinfezione e filtrazione finale” che interessa circa 5 settimane (settimana da 87 a 91);

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati con PEC del 16/03/2022, acquisita al prot. regioanle n. 125676 e 125715 del 18/03/2022 in riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/02/2022

PREMESSO che le valutazioni effettuate riguardano solamente il potenziamento dell’impianto a 24.000 AE e che l’eventuale futuro progetto di ampliamento a 36.000 AE, dovrà essere sottoposto ad una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nel cronoprogramma è indicato anche un periodo nel quale è previsto il “funzionamento dell’impianto senza disinfezione e filtrazione finale” e che il proponente, con le integrazioni acquisite il 18/03/2022 ha precisato che a seguito della revisione delle fasi di cantiere detto periodo è stato ridotto da 25 a 5 settimane (settimana da 87 a 91);

PRESO ATTO altresì di quanto affermato dal proponente secondo cui i citati interventi di dismissione del comparto di filtrazione e disinfezione avverranno nel periodo invernale (ottobre-marzo) al fine di rispettare le prescrizioni previste nell’autorizzazione all’esercizio di cui alla Determinazione della Provincia di Verona n. 2758/20 del 05/11/2020

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il proponente ha individuato le matrici ambientali sulle quali l’esercizio dell’impianto interagisce in maniera tale da rendere necessaria una valutazione e le matrici escluse dalle proprie valutazioni, con le relative motivazioni, per le quali ha ritenuto che la realizzazione dell’intervento non potesse produrre potenziali impatti significativi e negativi

VALUTATO che in relazione alla componente “Paesaggio” siano condivisibili le valutazioni effettuate dal proponente in considerazione dei chiarimenti esposti con le integrazioni del 18/03/2022;

CONSIDERATO altresì che l’area d’intervento è soggetta a vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto in fase di autorizzazione dovrà essere recepita l’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che in relazione all’impatto acustico con le integrazioni del 18/03/2022 il proponente ha presentato una nuova Valutazione previsionale di Impatto Acustico, datata febbraio 2022, che risponde correttamente a quanto richiesto dal Comitato VIA nella seduta del 09/02/2022 e che la stessa, alle condizioni dichiarate dal proponente, sia da ritenersi corretta per quanto concerne l’impatto acustico determinato dal futuro assetto della ditta nell’ambiente circostante;

RITENUTO ad ogni modo opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione con particolare attenzione alla situazione acustica presso il ricettore R4 (possibile criticità sul differenziale notturno).

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure di mitigazione adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse indicazioni sotto specificate;

CONSIDERATO che relativamente alla documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo da produrre prima dell’inizio dei lavori ai sensi del DPR 120/2017, il proponente dovrà prevedere ed eseguire anche il campionamento e l’analisi degli sterri per la realizzazione della nuova strada di accesso all’impianto (un campione ogni 500 m);

CONSIDERATO che sulla base delle informazioni raccolte dal gruppo istruttorio non si sono registrate segnalazioni di disturbo olfattivo riferite all’attuale attività dell’impianto;

PRESO ATTO che in relazione alle emissioni odorigene il proponente ha ritenuto di integrare le misure di mitigazione proposte prevedendo fin da subito la copertura dei cassoni del grigliato, delle sabbie e del fango disidratato;

CONSIDERATO in base alla documentazione presentata dal proponente e le mitigazioni proposte, l’intervento di progetto risulta essere migliorativo dal punto di vista delle emissioni odorigene;

VALUTATO ad ogni modo che, essendo lo studio di impatto odorigeno svolto a partire da dati emissivi di odore di letteratura (Linee Guida per la caratterizzazione, l’analisi e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno – Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui, Regione Lombardia) e non da dati misurati, sia opportuno prevedere che, in caso di eventuali future segnalazioni di disturbo olfattivo, il proponente proceda con un campionamento ed un’analisi olfattometrica con i dati emissivi sito specifici, e ripresenti quindi lo studio modellistico

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio per la valutazione di incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 91/2022 del 14/04/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot 175382 del 15/04/2022) che riconosce “[…] una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il potenziamento del depuratore di Bussolengo (VR)”;

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 91/2022 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017) e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

PRESO ATTO della DGR 1620 del 05/11/2019 che ha definito i criteri e le procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDIZIONE AMBIENTALE N.1)

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Il proponente comunichi alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto, la data di inizio (con almeno 15 giorni di anticipo da detta data) e di conclusione (entro 15 giorni da detta data) della fase realizzativa dell’intervento nella quale è previsto il funzionamento dell’impianto senza disinfezione e filtrazione finale.

Tale intervento dovrà essere completato nel periodo ottobre – marzo al fine di rispettare quanto previsto dalla prescrizione 4) della Determinazione provinciale di autorizzazione n. 2758/20 del 05/11/2020.

Termine per l’avvio della verifica di   
ottemperanza

entro 30 giorni dalla conclusione di detta fase realizzativa il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione ambientale, comunicando il periodo (data di inizio e conclusione) nel quale l’impianto di depurazione ha funzionato senza disinfezione e filtrazione finale.

Detta istanza dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto (Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso e Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) e al soggetto verificatore

Soggetto verificatore

Provincia di Verona

 

CONDIZIONE AMBIENTALE N.2)

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Impatto odorigeno: In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS, dalla Regione o dall’ARPAV, la Ditta dovrà presentare i documenti necessari al fine di verificare se l’approccio di stima con fattori di emissione utilizzati nella fase previsionale, sia verosimile. La ditta in tal caso dovrà effettuare pertanto una caratterizzazione olfattometrica e/o chimica delle sorgenti emissive, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento adottato dal Comitato Tecnico VIA della Regione Veneto “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità” (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca nuvv/strumenti).

I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati al soggetto verificatore della condizione ambientale. Qualora dalla succitata indagine dovessero essere confermate le conclusioni dello studio presentato in sede di screening, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, le soluzioni anche gestionali, atte alla mitigazione e alla riduzione delle criticità.

Termine per l’avvio della verifica di   
ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Verona

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONDIZIONE AMBIENTALE N.3)

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Impatto acustico

a) Venga prodotta una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), con particolare attenzione alla situazione acustica presso il ricettore R4 (possibile criticità sul differenziale notturno) e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune, alla Provincia, alla Regione Veneto e ad ARPAV che ne valuterà i contenuti.

b) Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti;

Termine per l’avvio della verifica di   
ottemperanza

a) Entro sei mesi dal completamento degli interventi previsti da progetto.

b) I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia di Verona

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi del Comune e/o ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 21/04/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21/04/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui in premessa;

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4) Di trasmettere il presente provvedimento a Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA.03567090232), con sede legale a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8 - CAP 37133 - (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Servizio Idrico integrato e tutela delle acque, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Verona; al Consiglio di Bacino Veronese, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

5) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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