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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 163 del 27 aprile 2022
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O. C. n. 4 del 21/04/2020 Codice intervento LN145-2020-558-BL-223 Progetto UOFE-58-2020 "Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola Tombino di scarico nel fiume Piave in Comune di Soverzene (BL)" Importo Euro 160.000,00. CUP: J93H20000210001; CIG: 8362693892 Determinazione economie dell'intervento.
Con il presente decreto si determinano le economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE n.4 del 21/04/2020 a sensi dell’OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l’OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all’OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell’08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell’O.CD.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 4 in data 21/04/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all’art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l’effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientrano nell’elenco di cui all’Allegato B, L’Adeguamento del nodo idraulico Val Marzola – Tombino di scarico nel fiume Piave in Comune di Soverzene (BL) = importo € 160.000,00 - Progetto UOFE-58-2020 Codice intervento LN145-2020-558-BL-223;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n.4 del 21/04/2020 sulla contabilità speciale n. 6108;
VISTO che con decreto, a firma del Soggetto Attuatore Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo Forestali, n. 1211 del 27/07/2021 è stata approvata la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del progetto in oggetto;
RISULTATO che nel medesimo decreto sopra riportato veniva accertato il credito dell’impresa;
VISTO che con il decreto n. 1374 del 20/08/2021 a firma del Soggetto Attuatore proemio citato veniva liquidato il credito rimanete all’Impresa Luisetto Costruzioni S.r.l. di Ponte nelle Alpi, pari ad € 572,11 + IVA;
PRESO ATTO che nel quadro economico era stata prevista la cifra di € 2.134,70 ai sensi l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede l’accantonamento di una somma per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati;
RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;
APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l’assegnazione del lavori di cui all’oggetto ma si è proceduto all’affido diretto ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.C.D.P.C. 55/2018 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;
PRESO ATTO che il contributo ANAC, previsto nel quadro economico alla voce “Contributo oneri gara (ANAC)” pari ad € 30,00, non risulta dovuto ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 in quanto prevede l’esonero al pagamento per tutte le procedure di gara avviata dal 19/05/2020 e fino la 31/12/2020 e pertanto la somma viene posta nelle economie;
RISULTATO altresì che l’importo di € 289,16, accantonato alla voce “Imprevisti” del quadro economico approvato, non è stato necessario l’utilizzazione al fine della realizzazione del progetto in oggetto e pertanto la somma viene posta nelle economie;
VISTO quanto sopra le economie dell’intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € 2.489,76;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
Gianmaria Sommavilla
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