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Bur n. 55 del 29 aprile 2022


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 42 del 21 aprile 2022

POR FESR 2014-2020 e PSC Sezione speciale ex POR FESR 2014-2020 e Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili". DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1633 del 05/11/2019. Modalità di valutazione a saldo del criterio di valutazione "Economicità dell'operazione. Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone una modifica della valutazione a saldo del punteggio assegnato in base al criterio “Economicità dell’operazione” dei bandi approvati con DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1633 del 05/11/2019, sulla base dell’evidenza di un generale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione causato dalla pandemia da Covid-19.

Il Direttore

PREMESSO

 che con decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione europea ha approvato il programma operativo "POR Veneto FESR 2014-2020", successivamente modificato con decisioni di esecuzione (CE) C(2018)4873 final del 19 luglio 2018, C(2019)4061 final del 5 giugno 2019 e (C2020) 7754 final del 5 novembre 2020, il quale, nell'ambito dell'Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" individua l’Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili";

 che la Giunta regionale, con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra cui la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dai bandi attivati sull'Asse 4, Azione 4.1.1

 che la Giunta regionale, avvalendosi delle disponibilità di cui al suddetto Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 4, azione 4.1.1, ha provveduto ad approvare:

 - con DGR n. 1242 del 20/08/2019, il secondo bando per l'erogazione di contributi a favore degli edifici pubblici ad uso non residenziale, con dotazione finanziaria di 25.000.000 euro, successivamente prorogato nei termini e modificato relativamente ai requisiti di ammissione con DGR n. 1969 del 23 dicembre 2019

 - con DGR n. 1633 del 15/11/2019, il primo bando per l’erogazione di contributi a favore degli edifici pubblici ad uso residenziale, con dotazione finanziaria di 10.000.000 euro

 che con deliberazione n. 529 del 28 aprile 2020, la Giunta regionale, in risposta all'emergenza Covid-19, ha autorizzato una serie di proroghe dei termini e di modifiche dei bandi vigenti, disponendo, per i bandi approvati con DGR 1242/2019 e 1633/2019, la conclusione dei lavori e la presentazione del saldo entro il 28/2/2023 (invece che entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria) e la trasmissione dell'atto di approvazione del progetto Esecutivo, in caso di progetto Definitivo, entro 9 mesi da pubblicazione graduatoria (invece che la trasmissione, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, dell'atto di approvazione del progetto Esecutivo o del progetto Esecutivo, nel caso rispettivamente di progetto Definitivo o Esecutivo)

 che, inoltre, al punto n. 10 del dispositivo del succitato provvedimento ha disposto che la competenza per ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori, a valere sui bandi del POR FESR 2014-2020, fosse in capo al Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, sentita la Struttura Regionale responsabile dell'attuazione dell'Azione (S.R.A.) competente;

che alla luce delle intervenute modifiche regolamentari e normative, con riferimento al Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sulla riprogrammazione dei fondi SIE derivante dall’emergenza Covid-19

 che a livello nazionale il DL 19 maggio 2020, n. 34, Decreto “Rilancio”, entrato in vigore il 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che al Capo XI disciplina l’utilizzo dei fondi della politica di coesione e in particolare agli artt. 241 e 242 stabilisce alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei fondi SIE 2014-202, la spesa relativa all’iniziativa di cui all’ex Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili" del POR FESR Veneto 2014-2020, in riferimento al DGR n. 1242 del 20/08/2019, inizialmente da attuare con risorse solo POR FESR, ha trovato parziale copertura sui fondi del Programma Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, in attuazione dell’art. 242 del D.L 34/2020 Decreto “Rilancio” e del conseguente Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale siglato in data 10 luglio 2020 (DGR n. 786/2020), e della Delibera CIPESS n. 41/2021.

 che con deliberazione n. 241 del 09 marzo 2021 la Giunta regionale ha individuato le misure ex FESR e ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR 1332/2020, tra le quali è compresa la misura 4.1.1, nel quadro di una generale riprogrammazione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 della Regione del Veneto avviata con DGR n. 745 del 16 giugno 2020 allo scopo di rispondere alle problematiche sanitarie, economiche e sociali determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19;

 che la S.R.A. competente, Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, ha dato il proprio assenso ai contenuti del presente provvedimento, mediante comunicazione per vie brevi (mail del 19/04/2022)

 PRESO ATTO della segnalazione di AVEPA, trasmessa con nota prot. n. 564886 del 2/12/2021, che tra gli effetti economici causati dalla pandemia da Covid-19 si è verificato un generale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, per cui i beneficiari ammessi al finanziamento dei bandi in oggetto hanno evidenziato di aver dovuto modificare al rialzo il quadro economico del progetto, e di aver dovuto procedere, nelle operazioni con lavori già avviati, a modifiche contrattuali con revisione dei prezzi, diminuendo o azzerando il ribasso d'asta ottenuto in fase di gara;

 VERIFICATO che tale aumento dei prezzi, oggettivamente imprevedibile e non dipendente dalla volontà delle stazioni appaltanti, incide sul “Tempo di recupero non attualizzato dell'investimento” (“Tr”), dato da un rapporto che vede, al numeratore la spesa ammessa al contributo (“Investimento”) e al denominatore la riduzione dei costi collegati al consumo di energia primaria (costo medio del mix energetico di 0,15 €/kWh * superficie interessata dall’intervento * delta del risparmio energetico);

 RILEVATO che il “Tr” non eccedente 30 anni rappresenta condizione di ammissibilità al finanziamento (art. 5 comma 9, lett.e del bando approvato con DGR n. 1242 del 20/08/2019 e art. 5 comma 8, lett. e del bando approvato con DGR n. 1633 del 05/11/2019) e che il Tr rileva ai fini della valutazione dei progetti ammessi e della collocazione nella graduatoria incidendo sul criterio VI) “Economicità dell’operazione” (articolo 11 comma 2 di entrambi i bandi) assegnando un punteggio da 0 a 3;

 CONSIDERATO inoltre che il criterio VI) “Economicità dell’operazione”, in fase di presentazione della domanda di sostegno, è basato sui dati progettuali proposti dal richiedente per l’intervento da realizzare e pertanto l’art. 11 comma 5 dei bandi in oggetto prevede che I criteri di cui ai numeri IV), V), VI) e VII) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l’intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei valori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. Di norma dovrà essere mantenuto il punteggio conseguito in fase di assegnazione del contributo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto”;

 VERIFICATO che l’aumento cospicuo dei prezzi dei materiali e quindi del numeratore “Investimento” a fronte di un denominatore che rimane invariato in tutte le sue parti può comportare due ordini di conseguenze: 1) il venir meno della condizione di ammissibilità rappresentata dal recupero della spesa entro i 30 anni, con l’effetto di decadere dal sostegno; 2) un punteggio complessivo rivalutato, a norma dell’art. 11 comma 5 dei bandi, inferiore al punteggi attribuito al primo intervento non finanziato, incorrendo quindi nella decadenza del sostegno;

 VALUTATO che il numero dei beneficiari potenzialmente interessati dai casi di decadenza descritta sarebbero in numero rilevante rispetto alle 82 domande finanziate per gli Enti Locali e alle 12 domande finanziate per le Ater e che, in particolar modo nell’attuale congiunzione economica, la decadenza dal contributo del POR comporterebbe gravi conseguenze per il bilancio dei beneficiari che non potrebbero più avvalersi di un’entrata pianificata in fase di programmazione delle spese;

RITENUTA opportuno, quindi, considerare il valore dell’investimento ad una fase antecedente all’insorgere delle circostanze impreviste, focalizzandosi piuttosto sul sostanziale conseguimento dell’obiettivo di progetto, cioè l’ottenimento di un delta positivo di efficientamento energetico (anche eventualmente a fronte di maggiore spesa, la quale rimane, comunque, a carico del beneficiario e non comporta in nessun caso un aumento del contributo POR FESR riconosciuto in fase di ammissibilità);

 RITENUTO opportuno, come esplicitato nella nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 13656 del 13/01/2022, in accordo con la SRA, in fase di verifica a saldo del punteggio assegnato in base al criterio VI) “Economicità dell’operazione”, considerare, per la voce “Investimento”, non la spesa sostenuta e rendicontata in fase di saldo, come di norma desumibile dall’art. 11 comma 5 di entrambi i bandi, bensì la spesa ammessa in fase di presentazione della domanda di sostegno;

 RITENUTO che, per ogni altro valore della formula del “Tr”, compreso il delta di risparmio energetico, si continui invece a verificare il dato effettivamente conseguito a seguito dell’intervento;

 RITENUTO quindi di integrare l’art. 11 comma 5 dei bandi approvati con DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1633 del 15/11/2019 nel modo seguente: “I criteri di cui ai numeri IV), V), VI) e VII) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l’intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei valori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. [Integrazione: Con riferimento al calcolo, in fase di rendicontazione, del solo criterio VI) si considera, per la voce “Investimento”, la spesa ammessa in fase di presentazione della domanda di sostegno e non quella rendicontata in fase di saldo.] Di norma dovrà essere mantenuto il punteggio conseguito in fase di assegnazione del contributo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto”

 CONFERMATO infine che, a seguito della verifica e della eventuale riformulazione del punteggio complessivo, quest’ultimo non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato, per non incorrere nella decadenza del sostegno, come già attualmente previsto dai bandi (art. 11 comma 5), e che resta invariata, inoltre, la decadenza del sostegno nel caso in cui a saldo, considerando la spesa ammessa in fase di presentazione della domanda di sostegno, il “Tr” risulti superiore a 30 anni, disattendendo così uno dei criteri di ammissibilità del progetto (art. 5 comma 9 lett. e).

 VISTI la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e il "Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020", approvati con DGR n. 825 del 6 giugno 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di integrare l’art. 11 comma 5 dei bandi approvati con DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1633 del 15/11/2019 nel modo seguente:

 “I criteri di cui ai numeri IV), V), VI) e VII) sono basati sui dati progettuali proposti dal Richiedente per l’intervento da realizzare e, pertanto, ad opera conclusa, è prevista la verifica dei valori effettivamente conseguiti e la rivalutazione del punteggio complessivo. [Integrazione: Con riferimento al calcolo, in fase di rendicontazione, del solo criterio VI) si considera, per la voce “Investimento”, la spesa ammessa in fase di presentazione della domanda di sostegno e non quella rendicontata in fase di saldo.] Di norma dovrà essere mantenuto il punteggio conseguito in fase di assegnazione del contributo. Gli eventuali scostamenti in riduzione dovranno essere adeguatamente motivati e, comunque, il punteggio complessivo rivalutato non dovrà essere inferiore o uguale al punteggio attribuito al primo intervento non finanziato. In caso contrario il contributo si ritiene decaduto”.

3. si procederà alla pubblicazione dei testi integrati dei bandi nelle relative pagine del sito internet regionale, Sezione Bandi- Avvisi-Concorsi, e con notizia tramite newsletter POR FESR;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Pietro Cecchinato

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