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Bur n. 47 del 12 aprile 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 80 del 28 marzo 2022

ETRA S.p.A.- Impianto di depurazione di acque reflue urbane di Carmignano di Brenta" sito in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD) Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta ETRA S.p.A., per l'impianto di depurazione di Carmignano di Brenta, si rilascia, a seguito di riesame con valenza di rinnovo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già concessa con DGR n. 694 del 24 maggio 2011 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione 1519 del 26.05.2009, con la quale la giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09.09.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 24 maggio 2011 recante “ETRA S.p.A. − Lavori di miglioramento dell'impianto di depurazione di Carmignano del Brenta − Comune di localizzazione: Carmignano di Brenta (PD) − Comune interessato: Grantorto (PD) − Procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione dei progetti definitivi inerenti la realizzazione delle Fasi 1 e 2 del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 19−bis della L.R. 10/99 e contestuale procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05.”

VISTI i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 13 del 11 aprile 2013 e n. 99 del 19 dicembre 2013, il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 14 del 8 settembre 2016, il Decreto del Direttore della Commissione Valutazione n 26 del 19 ottobre 2016 e il decreto della Direzione Ambiente n. 409 del 27 settembre 2019;

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione esistente in oggetto, prot. n. 159100 del 23.11.2020, acquisita al protocollo regionale in data 23.11.2020 ai numeri n. 498161, n. 498185 e n. 498214.

ATTESO CHE con nota prot. 513304 del 02.12.2020 il Responsabile del Procedimento ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni documentali ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006.

VISTE le integrazioni pervenute protocollo n. 174090 e n. 174090 del 16.12.2020 acquisite al prot. regionale rispettivamente al n. 536320 e 536416 del 17.12.2020 e la successiva n. 176391 del 21.12.2020 acquisita al prot. regionale n. 541339 del 21.12.2020.

VISTA la nota prot. 005368 del 08.01.2021 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato l’avvio del procedimento in oggetto;

ATTESO CHE in data 11.01.2021 sono state pubblicate sul sito web della scrivente amministrazione competente le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.) non risultano essere pervenute osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l’Autorità Competente convochi apposita Conferenza di Servizi (di seguito C.d.S.) secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la succitata C.d.S. con nota prot. n. 65018 del 11.02.2021, per il giorno 25.02.2021;

VISTI gli esiti della prima seduta della C.d.S. svoltasi in data 25.02.2021, le cui risultanze sono state trasmesse agli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 109720 del 09.03.2021 e con nota prot. n. 109545 del 09.03.2021 alla ditta;

VISTA la nota prot. n. 109856 del 09.03.2021 con cui sulla base delle risultanze della C.d.S. del 25.02.2021 sono state richieste ulteriori integrazioni alla Ditta;

ATTESO CHE in data 09.04.2021 prot. n. 63515 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita agli atti della Regione Veneto al prot. n. 166670 del 12.04.2021;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha convocato in modalità telematica la seconda seduta della C.d.S., con nota prot. n. 197409 del 29.04.2021, per il giorno 13.05.2021, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 13.05.2021 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta ETRA S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD)” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 252737 del 03.06.2021 agli enti coinvolti nel procedimento e con nota prot. n. 252636 del 03.06.2021 alla ditta;

VISTA la nota prot. n. 273552 del 16.06.2021 in cui si comunica a ETRA S.p.A. che per l’emissione del provvedimento finale è necessario acquisire un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C) redatto secondo le indicazioni emerse nel corso della C.d.S. e su eventuali ulteriori approfondimenti richiesti da ARPAV,

ATTESO CHE la Ditta nel corso della C.d.S. del 13.05.2021 aveva chiesto di revisionare la prescrizione richiamata nell’Allegato A alla DGR n. 694 del 24 maggio 2011 che così recita: “6. Tutti i fanghi (compresi i biologici) derivanti dai pretrattamenti dei rifiuti siano tenuti distinti da quelli dell’impianto di depurazione e smaltiti autonomamente”;

CONSIDERATO CHE a seguito di passaggio interlocutorio con gli uffici regionali competenti in materia di VIA era stato chiarito che l’eventuale modifica della succitata prescrizione richiedeva la formulazione da parte della Ditta di apposita istanza alla competente struttura regionale;

ATTESO CHE la Ditta, con nota prot. 2021/113776 del 29/06/2021, ha confermato l’intenzione di avviare un procedimento di screening VIA per la revisione della succitata prescrizione;

ATTESO CHE con nota prot. 305549 del 07.07.2021 è stata sospesa l’emissione del provvedimento finale di rinnovo dell’AIA in attesa della conclusione del procedimento di screening VIA.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata in data 04/10/2021 dalla Ditta ed acquisita dagli uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 442570 del 4/10/2021;

PRESO ATTO della comunicazione della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso del 29.12.2021 prot. regionale 606518 di adozione del provvedimento di esclusione dalla Procedura di VIA, Decreto del Direttore della succitata Direzione n. 99/2021;

ATTESO CHE nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA di esclusione dalla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sono state riportate le seguenti considerazioni e valutazioni:

  • in fase di rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere previsto che il CER 190805 in uscita dalla linea fanghi oggetto dell’istanza, sarà sottoposto all’analisi dei parametri previsti dalla DGRV 235/2009, nonché di quelli previsti dal D.Lgs. 99/92 come modificato dal DL 130/2018, per l’ammissione dei fanghi a compostaggio. Le frequenze dell’analisi dovranno essere definite in fase di rilascio dell’autorizzazione;
  • il proponente ha verificato la conformità alla DGRV 235/2009 dei fanghi originati dal trattamento di ossidazione e sedimentazione della linea che tratta i rifiuti liquidi, in particolare delle matrici:
  • la miscela aerata proveniente dalla vasca di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;
  • il fango di ricircolo della linea di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;
  • per garantire che tale conformità sia verificata durante l’esercizio dell’impianto, dovrà essere previsto in fase di autorizzazione e per tutta la durata della stessa l’esecuzione del monitoraggio delle matrici di cui sopra per i parametri previsti dalla DGRV 235/2009, nonché per quelli ai sensi del D.Lgs. 99/92 come modificato dal DL 130/2018, con frequenze da definire in fase di rilascio dell’autorizzazione;
  • in fase di autorizzazione dovranno essere disciplinate le condizioni per il ricevimento in impianto dei rifiuti caratterizzati dai codici EER 200304 e 200306, derivanti dalle attività di manutenzione della rete fognaria e delle fosse settiche, in caso di fermata di emergenza dell’impianto di trattamento chimico-fisico. Tali rifiuti dovranno avere caratteristiche in linea con i limiti previsti dal regolamento di fognatura relativamente ai metalli e ai solventi;
  • in fase di autorizzazione dovrà essere previsto il controllo della putrescibilità dei fanghi esitanti dalla sezione di trattamento biologico a fanghi attivi del rifiuto liquido in uscita dal trattamento chimico fisico;
  • l’autorizzazione dovrà prevedere che sia garantita la reversibilità della modifica richiesta, ovvero che sia possibile il ripristino dell’invio dei fanghi alla sezione dedicata alla linea rifiuti;

VISTA la nota prot. 31508 del 24/01/2022 con cui si invitava la ditta alla trasmissione di una nuova revisione del PMC conseguente alla luce delle disposizioni riportate nel succitato Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

ATTESO CHE la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa in data 22/02/2022, con nota prot. n. 29918, acquisita al protocollo regionale con n. 82598 in data 22/02/2022;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 0092529 del 28/02/2022, ha convocato in modalità telematica la terza seduta della C.d.S. per il giorno 08/03/2022 al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa e le ulteriori condizioni per il rinnovo dell’AIA;

PRESO ATTO degli esiti della C.d.S. del 08/03/2022 che si è espressa favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta ETRA S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD)” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 0128421del 21/03/2022;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

RITENUTO pertanto per quanto sopra richiamato di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla Ditta ETRA S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P.IVA 03278040245) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD),” al foglio n. 18– particella 292 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici EER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

decreta

1. Si rilascia, a seguito del riesame con valenza di rinnovo, alla Ditta ETRA S.p.A. con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI) (C.F. e P.IVA 03278040245) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Via Ospitale, Carmignano di Brenta (PD),” al foglio n. 18– particella 292 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la ditta non dispone per l’impianto in esame di un Sistema di Gestione Ambientale certificato. Entro tale data il Gestore comunque è tenuto a presentare la documentazione necessaria per il riesame dell’AIA.

3. Il presente decreto aggiorna, ricomprende e sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto pari a 20.000 A.E. ai sensi dell’art. 44 della L.R. 33/1985 e ss.mm.ii.;
  • autorizzazione allo scarico nel corpo idrico Roggia Molina, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R.33/85;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D9 – “trattamento chimico/fisico” - di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione rifiuti

4. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

4.1. all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 250Mg/giorno
  • Quantitativo massimo annuale: 75.000 Mg;

4.2. la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

4.3. in concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane, al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa l’immissione dei rifiuti liquidi alla sezione biologica dell’impianto.

4.4. la frazione liquida dei rifiuti a valle della chiariflocculazione prima dell’immissione in testa all’impianto biologico, nel punto identificato “autocampionatore chimico-fisico” dovrà essere monitorata, in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione, nonché presentare caratteristiche in linea con i limiti previsti dal regolamento di fognatura per metalli e solventi. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (A.R.P.A.V. e Provincia di Padova), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

4.5. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al EER.

4.6. i rifiuti in ingresso dovranno essere caratterizzati anche in merito alle sostanze perfluorolachiliche (PFAS) per i primi tre anni dalla data di validità dell’AIA, adottando le stesse metodiche utilizzate da ARPAV. Nell’ambito della relazione annuale di cui al successivo punto 7.2 dovranno essere riportate le risultanze delle analisi effettuate. Al termine dei tre anni dovrà essere trasmessa agli Enti una relazione complessiva per le valutazioni di competenza

4.7. deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V.  e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

4.8. tutti i rifiuti e le acque di lavaggio sabbie etc. provenienti dalla vasca di equalizzazione dovranno essere sottoposti a trattamento chimico-fisico. Non è ammesso il by-pass di questa stazione;

4.9. in caso di fermata di emergenza dell’impianto di trattamento chimico-fisico i rifiuti caratterizzati dai codici EER 200304 e 200306, derivanti dalle attività di manutenzione della rete fognaria e delle fosse settiche, potranno essere comunque ricevuti. Tali rifiuti dovranno avere caratteristiche in linea con i limiti previsti dal regolamento di fognatura relativamente ai metalli e ai solventi e potranno essere trattati nella linea dedicata solo qualora la vasca di equalizzazione sia vuota. La fermata di emergenza dell’impianto di trattamento chimico-fisico con avvio del trattamento dei codici EER succitati dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Padova e ad A.R.P.A.V;

4.10. i rifiuti con codice EER 190899, 190999 devono rispettare, in ingresso all’area impianto, i limiti previsti per lo scarico in rete fognaria, secondo il regolamento di fognatura, per i parametri di cui alla tab.5 dell’All.5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

4.11. sui carichi di rifiuti conferiti dovranno essere condotti mensilmente due campionamenti “random” secondo i parametri stabiliti nel PMC;

4.12. dovranno essere monitorate le seguenti matrici:

  • miscela aerata proveniente dalla vasca di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;
  • fango di ricircolo della linea di ossidazione biologica dei rifiuti liquidi a valle dell’impianto di trattamento chimico-fisico;

i parametri e le frequenze sono stabilite nel PMC di cui al successivo punto 7;

4.13. dovrà essere previsto il controllo della putrescibilità dei fanghi esitanti dalla sezione di trattamento biologico a fanghi attivi del rifiuto liquido in uscita dal trattamento chimico fisico;

4.14. dovrà essere garantita la possibilità del ripristino dell’invio dei fanghi alla sezione dedicata alla linea rifiuti;

4.15. è ammessa l’immissione del codice EER 190805 proveniente da impianti di trattamento acque reflue urbane, purché tali impianti non siano anche autorizzati al trattamento rifiuti in deroga (comma 2 dell’art 110 del d.lgs152/2006 ss.mm.ii), nel punto di conferimento denominato “attacco autobotte” con immissione l’ispessitore della linea fanghi.

4.16. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4.17. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 alla domanda di procedura dell’A.I.A. e alle successive integrazioni;

4.18. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

4.19. relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”: dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria così definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

4.20. si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

5. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico denominato “SCARICO” nel corso d’acqua “Roggia Molina”, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto pari a 20.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1. nel punto di campionamento denominato “Autocampionatore Scarico Finale” devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009;

5.2. con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, (Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018), si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA, Allegato D.16 relazione Valutazione BAT applicabili e nelle successive integrazioni per l’individuazione delle sostanze pertinenti.

Per i parametri di seguito individuati, in luogo di quelli previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque) richiamata al punto precedente, dovranno pertanto essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Arsenico [As]

mg/l

0,1

Cromo [Cr]

mg/l

0,3

Cromo VI [CrVI]

mg/l

0,1

Nichel [Ni]

mg/l

1

 

5.3. i limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.A., non saranno applicati qualora a livello si bacino sia verificato il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV;

5.4. il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1° aprile al 30 settembre;

5.5. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5.6. dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Provincia di Padova e ad A.R.P.A.V., qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

5.7. i parametri elencati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

5.8. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel P.M.C. di cui al successivo punto 7;

Emissioni in atmosfera

6. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1. è prescritta una valutazione di impatto olfattivo nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatti dell’installazione nei confronti dell’esterno. La valutazione sarà sottoposta all’Autorità Competente.

6.2. si dà atto che la linea fanghi comparto biologico dell’installazione è dotata di sistemi di contenimento delle emissioni quali chiusura dei locali e il trattamento dell’aria con un sistema di scrubbing a secco con pre–trattamento ad ozono; la ditta dovrà garantire l’efficienza e la manutenzione di tali apprestamenti per il contenimento degli odori;

6.3. entro il 30 giungo 2022 la ditta dovrà integrare il sistema di gestione dell’impianto con il piano di gestione degli odori;

6.4. in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 20 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 657, con potenza elettrica pari a 220 kVA, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza

P.M.C. e Reportistica

7. Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), revisione n.7 del PMC trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 29918 del 22/02/2022, acquisita al protocollo regionale n. 82598 del 22/02/2022 su cui si è espresso favorevolmente A.R.P.A.V. nell’ambito della CdS del 08/03/2022 il cui verbale è stato trasmesso con nota prot.n. 0128421del 21/03/2022 subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

7.1. ogni variazione del P.M.C. deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli organi di controllo;

7.2. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V. , al Comune di Carmignano di Brenta e al Consiglio di Bacino “Brenta” oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

7.3. le registrazioni dei dati previsti nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” dovranno seguire le successive indicazioni:

a. tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;

b. eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere resi disponibili, anche in formato elettronico, all’autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

7.4. le metodiche analitiche utilizzate dal servizio laboratori ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso le stesse dovranno essere preventivamente concordate con il competente Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV;

7.5. la Ditta dovrà trasmettere ad A.R.P.A.V.  e alla Provincia di Padova, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, per ciascun anno di validità dell’AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso;

Ulteriori prescrizioni

8. presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 4, 5 e 6, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti;

9. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

10. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, A.R.P.A.V., Provincia di Padova, Comune di Carmignano di Brenta e Consiglio di Bacino “Brenta”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

11. la Ditta, con riferimento ai lavori di realizzazione della nuova strada di accesso all’impianto, dovrà trasmettere agli organi di controllo una comunicazione attestante la conclusione dei lavori. Nelle more della realizzazione della nuova strada, dovranno essere mantenuti lo specchio statale per garantire la visibilità e le disposizioni ai trasportatori sulla gestione della viabilità di accesso all’impianto. La ditta dovrà informare su eventuali ritardi nella conclusione dei lavori; all’atto dell’apertura del nuovo accesso dovrà essere trasmessa la planimetria dell’impianto aggiornata;

12. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Carmignano di Brenta (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo

12.1. entro il 30 giungo 2022 la ditta dovrà integrare il sistema di gestione dell’impianto con il piano di gestione del rumore e delle vibrazioni;

13. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

14. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 e ss.mm.ii. l'ARPAV effettuerà nell’arco della validità dell’AIA, con oneri a carico del gestore:

  • ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale ovvero 3 ispezioni nell’arco di validità dell’Autorizzazione;
  • ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:
  • 2 campioni all’anno dello scarico dell’effluente della linea pretrattamento rifiuti che conferisce alla linea principale;
  • 12 campioni all’anno dello scarico finale.

La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano d’ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

15. ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;

16. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

17. si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi del 13.05.2021 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA;

18. si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

19. si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;

20. entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Padova l’adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell’attività autorizzata con l’estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014; nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

21. si confermano a carico della ditta ETRA S.p.A. tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento;

22. si comunica il presente provvedimento alla ditta ETRA S.p.A., al Comune di Carmignano di Brenta, alla Provincia di Padova, ad A.R.P.A.V al Consiglio di Bacino “Brenta”;

23. si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

24. si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

80_Allegato_DDR_80_28-03-2022_473670.pdf

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