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Bur n. 42 del 29 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 20 del 17 marzo 2022

Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. con sede legale in Viale Kennedy, 65 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247. Permesso di ricerca acqua ad uso minerale da denominarsi "CANOVE" in Comune di Scorzè (VE). Comune di localizzazione: Scorzè (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di VIA del progetto presentato Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., inerente il permesso di ricerca acqua ad uso minerale da denominarsi "CANOVE" in Comune di Scorzè (VE), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 21/12/2021;
- comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 24/12/2021;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 26/01/2022, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- il progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 09/03/2022;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 09/03/2022, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO  il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO  l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

PRETO ATTO  della istanza di rilascio del permesso di ricerca di acqua minerale denominato "CANOVE" in Comune di Scorzè (VE), richiesta dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., acquista agli atti della Direzione Difesa del Suolo e della Costa in data 05/07/2021 al protocollo 300763;

PRETO ATTO  della comunicazione (in data 04/08/2021 al protocollo 348594) della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, di avvio del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di acqua minerale denominato "CANOVE" in Comune di Scorzè (VE);

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera a), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., denominata “Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. (con sede legale in Viale Kennedy, 65 – 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, al protocollo 593620 in data 21/12/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 600660 in data 24/12/2021, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26/01/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2022 del 07/03/2022, trasmessa con nota in data 08/03/2022 – protocollo 106829;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 77/2021);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 09/03/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA  la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il R.D. 29/07/1927 n. 1443;
  • il D.P.R. 09/04/1959, n. 128;
  • il D.lgs. 30/05/2008, n. 117;
  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 10/10/1989 n. 40;
  • la L.R. 18/02/2016 n. 4;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTE  le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. (con sede legale in Viale Kennedy, 65 – 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, al protocollo 593620 in data 21/12/2021;

PRESO ATTO  che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

PRESO ATTO  che l’acqua minerale che la Ditta prevede di rinvenire, servirà per alimentare lo stabilimento d’imbottigliamento sito in Viale Kennedy n. 65 nel Comune di Scorzé, nel quale sono occupati 1017 dipendenti;

PRESO ATTO  che l’area interessata dalla ricerca ha un’estensione di 22 ha;

PRESO ATTO  che, in un’ottica di diversificazione delle fonti che alimentano lo stabilimento, la Ditta ha presentato un secondo permesso di ricerca denominato “Levada”, che si colloca subito a Sud dell’area “Canove”;

PRESO ATTO  che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali; 

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO  delle conclusioni della Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2022 del 07/03/2022 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, con nota in data 08/03/2022 – protocollo 106829;

PRESO ATTO  che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

TENUTO CONTO  dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO  che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal Proponente;

PRESO ATTO che, la ditta ha presentato istanza di permesso di ricerca in data 05/07/2021, acquisita al prot. 300763, e che il procedimento di rilascio del permesso di ricerca è stato avviato con nota 348594 del 04/08/2021 e sospeso in attesa dell’esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute al D.Lgs. n. 152/2006 con D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 37/07/2021 n. 108 e del parere del Ministero della Transizione Ecologia n. 123775 del 11/11/2021;

RITENUTO che il progetto di realizzazione dei pozzi per la ricerca mineraria prevede l’adozione di misure sufficienti a garantire che non si creino connessioni idrauliche tra falde poste a quote differenti;

RITENUTO  che in merito a quanto dichiarato dal proponente relativamente alle terre e rocce di scavo, è possibile utilizzare la sabbia fine in uscita dal vibrovaglio nella sistemazione finale del cantiere; il restante materiale verrà gestito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2018 nell’ambito del permesso di ricerca;

PRESO ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla U.O. U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione e riportare le seguenti prescrizioni impartite dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 49/2022 del 07/03/2022:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario (anche con riferimento alla fase di messa in produzione) e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Lycaena dispar, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Coronella austriaca, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Alcedo atthis, Egretta garzetta;
  2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto relativo al permesso di ricerca acqua ad uso minerale da denominarsi “CANOVE” in Comune di Scorzè (VE), presentato dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. con sede legale in Viale Kennedy, 65 – 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri per la verifica di Assoggettabilità di cui all’Allegato V° alla Parte II^ del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 09/03/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 09/03/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e di escludere il progetto relativo al permesso di ricerca acqua ad uso minerale da denominarsi “CANOVE” in Comune di Scorzè (VE), presentato dalla Società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. con sede legale in Viale Kennedy, 65 – 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247, per le considerazioni e valutazioni di cui in premessa;

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. (con sede legale in Viale Kennedy, 65 – 30037 Scorzè (VE), P.IVA 01527840274, C.F. 00593710247 - PEC: sanbenedetto@registerpec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Scorzè (VE), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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