Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 42 del 29 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 19 del 15 marzo 2022

Bozzato Gianluigi, con sede legale in Via F.lli Agrizzi, 56/a 32031 Alano di Piave (BL), P.IVA 00219190253. Richiesta di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione provinciale n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii., dell'impianto esistente per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Comune di Alano di Piave (BL). Comune di localizzazione: Alano di Piave (BL). Domanda di procedimento di rinnovo di autorizzazione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione provinciale n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii., dell'impianto esistente per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Comune di Alano di Piave (BL), presentata dalla ditta Bozzato Gianluigi, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia di opere individuate nell’allegato IV^, punto 7, lettera za), alla parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, con Decreto di autorizzazione n. 62 del 25/06/2018 come modificato dal Decreto n. 25 del 18/03/2020 rilasciati dalla Provincia di Belluno, la Ditta è stata autorizzata a gestire l’impianto in questione, di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi;

PRESO ATTO che, come stabilito dall’art. 2) del Decreto n. 62/2018 l’autorizzazione scade in data 21/05/2022;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo dell’autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 Bozzato Gianluigi (con sede legale in Via F.lli Agrizzi, 56/a – 32031 Alano di Piave (BL), P.IVA 00219190253) e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/11/2021 al protocollo regionale 502446;

VISTA la nota in data 29/12/2021 al protocollo regionale 606959, con la quale l’Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 66/2021) e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’attuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Belluno n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii. (rinunciando a ricevere alcune tipologie di rifiuti ed attività), inerente l’impianto esistente per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Comune di Alano di Piave (BL);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 19/01/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (protocollo regionale 74669 in data 17/02/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti progettuali, la documentazione presentata illustra le caratteristiche dell’impianto a garanzia del suo corretto funzionamento e del minimo impatto ambientale.

CONSIDERATO che, in riferimento agli aspetti programmatori e pianificatori, il Proponente esamina in modo sufficiente gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area e non si rilevano elementi di contrasto con le opere in esame.

CONSIDERATO che, in rapporto alle valutazioni di carattere ambientale, non sono stati individuati sostanziali impatti che precludono la realizzazione delle opere.

CONSIDERATO che, non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo e tipologia; nel dettaglio si evidenzia che il Proponente richiede, rispetto alla situazione attualmente autorizzata, le seguenti modifiche:

1) Rinuncia a ricevere le tipologie di rifiuti afferenti ai seguenti codici EER:

010408  -  010413 - 020109 - 020110 - 030101 - 030105 - 070213 - 070612 - 080112 - 080118 - 080120 - 080201 - 080313 - 080318 - 080410 - 100101 - 100103 - 100210 - 100811 - 100903 - 100906 - 101003 - 101006 - 101103 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120113 - 120115 - 120117 - 120121 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160112 - 160115 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 - 160304 - 160306 - 160505 - 160509 - 160801 - 160803 - 161002 - 161102 - 170201 - 170202 - 170203 - 170302 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190112 - 190114 - 190116 - 190802 - 190902 - 190904 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191212 - 200101 - 200102 - 200108 - 200110 - 200128 - 200130 - 200132 - 200138 - 200139 - 200141 - 200201 - 200202 - 200203 - 200301 - 200302 - 200303 - 200307;

2) rinuncia allo svolgimento dell’attività di R12 selezione e cernita sui rifiuti, fatta eccezione per i soli CER 160214, 160216 e 200136. In questo caso l’attività svolta su tale tipologie di rifiuti continuerà ad essere comunque finalizzata ad a testare la funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti; nel caso in cui il test non rilevi alcuna funzionalità allora l’attività si configura come R12 mentre nel caso in cui l’intera apparecchiatura o sua componente siano funzionanti, l’attività sarà inquadrata come R4;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 23/02/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;

visto l’art. della 13 L.R. n. 4/2016;

vista la D.G.R n. 568/2018;

vista l’istanza relativa al rinnovo dell’autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 Bozzato Gianluigi (con sede legale in Via F.lli Agrizzi, 56/a – 32031 Alano di Piave (BL), P.IVA 00219190253) e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A. in data 02/11/2021 al protocollo regionale 502446;

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

preso atto che lo stabilimento in oggetto la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;

considerato che l’impianto in questione non rientra nel regime di autorizzazione di cui al D.Lgs n. 46/2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, in quanto le attività di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi (D15/D14/R12/R13) presentano potenzialità giornaliera inferiore alle 10 ton/giorno;

considerato che:

  • che l’istanza presentata riguarda il rinnovo dell’attuale autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Belluno n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii. (rinunciando a ricevere alcune tipologie di rifiuti ed attività), inerente l’impianto esistente per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Comune di Alano di Piave (BL);
  • non sono previste nuove opere di qualsivoglia natura all’interno dell’autorizzazione;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • il proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti sull’ambiente a carattere trascurabile;
  • allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti dell’impianto e delle opere ad esso connesse e funzionali;

considerato che, il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Belluno n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii., non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili alla normale, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull’ambiente, come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo e tipologia; nel dettaglio si evidenzia che il Proponente richiede, rispetto alla situazione attualmente autorizzata, le seguenti modifiche:

1) rinuncia a ricevere le tipologie di rifiuti afferenti ai seguenti codici EER:

010408 - 010413 - 020109 - 020110 - 030101 - 030105 - 070213 - 070612 - 080112 - 080118 - 080120 - 080201 - 080313 - 080318 - 080410 - 100101 - 100103 - 100210 - 100811 - 100903 - 100906 - 101003 - 101006 - 101103 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120113 - 120115 - 120117 - 120121 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160112 - 160115 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 - 160304 - 160306 - 160505 - 160509 - 160801 - 160803 - 161002 - 161102 - 170201 - 170202 - 170203 - 170302 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190112 - 190114 - 190116 - 190802 - 190902 - 190904 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191212 - 200101 - 200102 - 200108 - 200110 - 200128 - 200130 - 200132 - 200138 - 200139 - 200141 - 200201 - 200202 - 200203 - 200301 - 200302 - 200303 - 200307;

2) rinuncia allo svolgimento dell’attività di R12 selezione e cernita sui rifiuti, fatta eccezione per i soli CER 160214, 160216 e 200136. In questo caso l’attività svolta su tale tipologie di rifiuti continuerà ad essere comunque finalizzata ad a testare la funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o loro componenti; nel caso in cui il test non rilevi alcuna funzionalità allora l’attività si configura come R12 mentre nel caso in cui l’intera apparecchiatura o sua componente siano funzionanti, l’attività sarà inquadrata come R4.

considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (protocollo regionale 74669 in data 17/02/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto, nella quale viene evidenziato che:

  • ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l'esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione;

viste le caratteristiche intrinseche dell’intervento proposto, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la necessità di applicare misure di mitigazione e compensazione;

ha ritenuto, ad unanimità dei presenti, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che:

  • non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto esistente;
  • non sussistano motivi ostativi, sotto il profilo della compatibilità ambientale;

al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione provinciale n. 62 del 25/06/2018 e ss.mm.ii., dell’impianto esistente per il recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Comune di Alano di Piave (BL), da parte della Provincia di Belluno, alla ditta Bozzato Gianluigi, con sede legale in Via F.lli Agrizzi, 56/a – 32031 Alano di Piave (BL), P.IVA 00219190253, senza necessità di individuare misure di mitigazione;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/02/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. di dare atto, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 23/02/2022, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Belluno, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 23/02/2022 in merito all’intervento in oggetto;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Bozzato Gianluigi, con sede legale in Via F.lli Agrizzi, 56/a – 32031 Alano di Piave (BL), P.IVA 00219190253 (PEC: bozzato@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Alano di Piave (BL), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro