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Bur n. 37 del 15 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15 del 03 marzo 2022

Suin Sun S.r.l. Impianto Fotovoltaico "Pajarola" - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 4,25 MW (4,2 MW in immissione) e relative opere di connessione alla rete di distribuzione di media tensione ricadenti nell'agglomerato industriale del Comune di Lendinara (RO) Comune di localizzazione: Lendinara (RO) Decreto di Revoca del DDR n. 12 del 09/08/2021 di Esclusione dalla Procedura di VIA con Condizioni Ambientali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene revocato il DDR n. 12 del 09/08/2021 di esclusione dalla Procedura di VIA con Condizioni Ambientali del progetto di Impianto Fotovoltaico "Pajarola" di potenza nominale pari a 4,25 MW e relative opere di connessione ricadenti nell'agglomerato industriale del Comune di Lendinara (RO), presentato da Suin Sun S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., a seguito della mancata Ottemperanza delle Condizioni Ambientali di cui allo stesso.

Estremi dei principali documenti:

  • Istanza di Verifica di Ottemperanza presentata da Suin Sun S.r.l. e acquisita agli atti con protocollo regionale n. 455093 in data 11/10/2021;
  • Richiesta di Verifica di Ottemperanza notificata ad ARPAV, quale soggetto verificatore di cui l'Autorità competente si avvale, con protocollo regionale n. 465200 in data 14/10/2021;
  • Comunicazione Diffida della Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali di cui al DDR n. 12 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificata con prot. n. 12498 del 13/01/2022;
  • Comunicazione esito della Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali di cui al DDR n. 12 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., notificata con prot. n. 69087 del 15/02/2022.

Il Direttore

VISTO l’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relativo al monitoraggio e alla Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

VISTO in particolare il punto 4 dell’allegato A alla DGR n. 1620 del 05/11/2019 relativo alla Verifica di Ottemperanza di provvedimenti regionali e provinciali;

VISTO il DDR n. 12 del 09/08/2021 di esclusione dalla Procedura di VIA con Condizioni Ambientali del progetto di Impianto Fotovoltaico “Pajarola” di potenza nominale pari a 4,25 MW e relative opere di connessione ricadenti nell’agglomerato industriale del Comune di Lendinara (RO);

CONSIDERATO che tale Decreto individua ARPAV quale Soggetto verificatore di cui l’Autorità competente si può avvalere per effettuare la Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 1 e 2, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 1 e 2 di cui al DDR n. 12 del 09/08/2021, presentata da Suin Sun S.r.l. e acquisita agli atti con protocollo regionale n. 455093 in data 11/10/2021;

VISTA la Richiesta di Verifica di Ottemperanza, notificata ad ARPAV, quale soggetto verificatore, con protocollo regionale n. 465200 in data 14/10/2021;

DATO ATTO che l’oggetto della condizione ambientale n. 1 di cui al DDR n. 12 del 09/08/2021 risulta essere: “effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle valutazioni presentate nella documentazione. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Lendinara. Nel caso si rilevassero dei superamenti, predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti”;

DATO ATTO, inoltre, che l’oggetto della condizione ambientale n. 2 risulta essere: “dimostrare, relativamente all’elettrodotto di nuova realizzazione e a quello nuovo in sostituzione dell’esistente, il rispetto dell'obiettivo di qualità nelle aree adibite a permanenza prolungata di persone tramite il calcolo della fascia di rispetto in prossimità di tutte le intersezioni con edifici residenziali/lavorativi e loro pertinenze esterne, in particolare quelle a Nord e a Sud della nuova linea aerea che collega la Cabina Secondaria Ramodipalo 2 alla Cabina Primaria Lendinara per una lunghezza complessiva di circa 1850 m. Oltre alla fascia di rispetto, fornire tutti i dati relativi alla verifica della stessa, come previsto dai 17 punti del paragrafo 6.2.1 “Linee elettriche” della metodologia di calcolo allegata al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008 (G.U. s.o. n. 160 05/07/2008)”;

VISTA la Richiesta Integrazioni e contestuale Sospensione dei termini del procedimento, notificata al proponente con protocollo n. 495871 del 27/10/2021 a seguito della valutazione compiuta da ARPAV sulla documentazione presentata dal proponente per l’espletamento della verifica di Ottemperanza;

CONSIDERATO che, entro il termine assegnato nella citata nota di Richiesta Integrazioni, il proponente non ha presentato le integrazioni richieste;

CONSIDERATA, pertanto, stante l’esito negativo della Verifica di Ottemperanza di cui all’oggetto, la Comunicazione di Diffida della Verifica di Ottemperanza delle Condizioni Ambientali n. 1 e 2, notificata al proponente con protocollo regionale n. 12498 del 13/01/2022;

VISTO, in particolare, che con la suddetta nota, ai sensi dell’art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la scrivente Amministrazione, quale autorità competente:

  • relativamente alla Condizione Ambientale n. 1, ha rimandato tale verifica alla fase di entrata in esercizio dell’impianto, in quanto la macrofase di riferimento è “Corso d’opera - fase di esercizio”;
  • relativamente alla Condizione Ambientale n. 2, accertato l’esito negativo della Verifica di Ottemperanza, ha intimato al proponente ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni;

TENUTO CONTO che, entro i termini di cui alla suddetta nota di Diffida, al fine di ottemperare alla Condizione Ambientale n. 2, il proponente ha inviato la documentazione acquisita al protocollo regionale n. 52287 e 52291 del 04/02/2022, la quale, tuttavia, riguarda una modifica del tracciato di connessione, che rende il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusosi con DDR n. 12 del 09/08/2021 di non assoggettamento a VIA;

CONSIDERATA, dunque, la Comunicazione di mancata Ottemperanza della Condizione Ambientale n. 2 di cui al DDR n. 12 del 09/08/2021, con la quale, ai sensi dell’art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata notificata al proponente, con prot. regionale n. 69087 del 15/02/2022, la revoca del DDR n. 12 del 19/08/2021;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. di prendere atto della Comunicazione di mancata Ottemperanza della Condizione Ambientale n. 2 e di revocare il Decreto Dirigenziale n. 12 del 09/08/2021 - con il quale era stato sancito il non assoggettamento alla procedura di VIA dell’iniziativa, presentata dalla Società Suin Sun, tesa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Lendinara - e di ogni effetto ad esso correlato;
  1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  1. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla società Suin Sun S.r.l. con sede legale in Galleria delle Porte Contarine, 4 – 35137 - Padova (PD), (Pec: suinsun@legalmail.it), e di comunicare la revoca del DDR n. 12 del 09/08/2021, al Comune di Lendinara, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia;
  1. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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