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Bur n. 27 del 01 marzo 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 12 del 14 febbraio 2022

ECO-PROGRAM S.r.l. Impianto esistente di smaltimento (D15/D13) e di recupero rifiuti (R13/R12) pericolosi e non pericolosi sito in comune di Thiene (VI) in via 51° Stormo, n. 35/37. Comune di localizzazione: Thiene (VI). Procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conclude con esito favorevole il procedimento di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016, avviato su istanza presentata da ECO-PROGRAM S.r.l. ed avente ad oggetto l'impianto esistente di smaltimento (D15/D13) e di recupero rifiuti (R13/R12) pericolosi e non pericolosi, sito in comune di Thiene (VI) in via 51° Stormo, n. 35/37.
 

Il Direttore

VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dellimpatto ambientale (VIA) e per lautorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e linnovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione dimpatto ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ECO-PROGRAM S.r.l. (P.IVA. 02063960245), con sede legale a Thiene (VI), Via 51° Stormo 35/37, pervenuta a questa Amministrazione in data 19.10.2021 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 484284 del 22.10.2021;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 502211 del 02.11.2021 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10.11.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che l’azienda ECO-PROGRAM S.r.l. svolge attività di microraccolta di rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti sanitari, prevalentemente nel territorio regionale del Veneto e svolge attività di messa in riserva (R13), raggruppamento (R12), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

CONSIDERATO che l’impianto di cui si tratta, ad oggi, risulta autorizzato con provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Provincia di Vicenza - Determina n. 1518 del 04/12/2020;

CONSIDERATO che l’Autorizzazione Provinciale n. 1518/2020 è stata rilasciata con la seguente riserva: “Questa Amministrazione si riserva, a seguito di approfondimenti con la Regione Veneto, di richiedere l’attivazione di ulteriori procedimenti in merito all’operazione D15 di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di effettuare modifiche alle legittimazioni del presente provvedimento”;

VISTO che, a seguito di un carteggio tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza, è emerso che l’impianto, così come autorizzato con Autorizzazione Provinciale n. 1518/2020, avrebbe dovuto essere assoggetto a procedure di AIA e di VIA;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 322788 del 19.07.2021, ECO-PROGRAM S.r.l ha presentato alla Provincia di Vicenza una richiesta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Provinciale n. 1518/2020, ai fini di evitare l’assoggettamento ad AIA e, contestualmente, di ottenere un aumento dei tempi di messa in riserva di alcuni rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha richiesto al Proponente, con propria comunicazione del 16.08.2021 di avvio del procedimento di modifica dell’autorizzazione all’esercizio impianto di smaltimento (D15/D13) e di recupero rifiuti (R13/R12) pericolosi e non pericolosi e contestuale sospensione per esito procedura di verifica assoggettabilità a VIA, la presentazione di un’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO quindi che ECO-PROGRAM S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, non essendo previsti, per l’impianto esistente, interventi progettuali di rilievo ma unicamente alcune modifiche non sostanziali;

CONSIDERATO che il progetto non prevede modifiche delle tipologie di rifiuto gestite, delle operazioni effettuate, né dei quantitativi complessivi dei rifiuti in ingresso;

VISTO che le modifiche non sostanziali previste riguardano unicamente il contenimento dei rifiuti gestiti al di sotto dei valori soglia di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, oltre i quali è prevista la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale e l’aumento a 15 giorni complessivi del tempo di deposito preliminare di una frazione pari a 600 kg dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, individuati dai C.E.R. 18.01.03 e 18.02.02;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTO che, a seguito di diffida della Provincia di Vicenza di prot. N. GE 2021/0053300 del 14.12.2021, il Proponente ha presentato una proposta del nuovo layout, acquisito agli atti con nota prot. n. 591475 del 20.12.2021, che contiene il tracciato delle aree di manovra mezzi e degli spazi necessari per la movimentazione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 76 del 20.12.2021, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 10742 del 12.01.2022 ECO-PROGRAM S.r.l. ha presentato alcuni chiarimenti alla documentazione già trasmessa, mediante integrazione volontaria;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26.01.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI la relazione e gli elaborati tecnici allegati all’istanza;

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Acqua, Suolo, Paesaggio, Viabilità e Traffico, Atmosfera, Rifiuti, Energia;

TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;

TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATE le criticità gestionali e gli oggettivi limiti dimensionali dell’impianto rispetto all’attività svolta, e riscontrati durante le verifiche ispettive effettuate da ARPAV;

DATO ATTO che la Ditta, con nota prot. n. 591475 del 20.12.2021, ha provveduto a presentare della documentazione atta a ridefinire il lay-out aziendale con indicazione degli spazi da mantenere liberi per le operazioni di movimentazione dei vari rifiuti al fine di poter raggiungere in sicurezza ogni zona di stoccaggio, anche in riferimento alla manifestata intenzione di riorganizzazione degli spazi mediante scaffalatura verticale, e che tale documentazione dovrà essere verificate ed approvata in sede di rilascio autorizzazione;

CONSIDERATO che, viste le succitate criticità gestionali ed i limiti dimensionali dell’impianto, si propone quale misura di mitigazione, che la Ditta, in sede di rilascio dell’autorizzazione, provveda a presentare idonea documentazione, atta a definire una procedura/istruzione rivolta gli addetti assegnati alla movimentazione e smistamento rifiuti all’interno degli spazi appositamente dedicati;

CONSIDERATO che, con riferimento all’ambiente idrico, si propone di inserire una condizione ambientale inerente la corretta gestione delle acque utilizzate ai fini dello spegnimento di eventuali incendi;

CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate.

RITENUTO pertanto all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26.01.2022, di esprimere un esito favorevole alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale e della prescrizione riportate di seguito.

CONDIZIONE AMBIENTALE

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Dovrà essere individuata una opportuna procedura per consentire la gestione, l’eventuale segregazione e il successivo trattamento delle acque utilizzate ai fini dello spegnimento di eventuali incendi, anche in accordo con l’Ente gestore della fognature.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio dell’Autorizzazione alla realizzazione del progetto

Soggetto verificatore

Regione


 

PRESCRIZIONE da tenere in debito conto nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento:

Tenuto conto delle criticità gestionali e degli oggettivi limiti dimensionali dell’impianto rispetto all’attività svolta, la Ditta, in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovrà provvedere a presentare idonea documentazione atta a definire una procedura/istruzione rivolta gli addetti assegnati alla movimentazione e smistamento rifiuti all’interno degli spazi appositamente dedicati.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 26.01.2022, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26.01.2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni e di esprimere un esito favorevole alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, subordinatamente all’osservanza della condizione ambientale e della prescrizione indicate in premessa.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica, entro i termini indicati.
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla società ECO-PROGRAM S.r.l. con sede legale a Thiene (VI), Via 51° Stormo 35/37, – pec: eco-program.srl@legalmail.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Thiene; Provincia di Vicenza; Direzione Generale ARPAV; Azienda ULSS 7 Pedemontana; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare.
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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