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Bur n. 25 del 22 febbraio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 7 del 04 febbraio 2022

Metalfer di Bresaola Pietro Srl. - Modifica di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi. Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di Modifica di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), presentata da Metalfer di Bresaola Pietro Srl., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Metalfer di Bresaola Pietro Srl. acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 537238 e 537253 del 16/11/2021; -comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 22/11/2021 - protocollo regionale n. 546893; -verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/01/2022, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Metalfer di Bresaola Pietro Srl. (CF e P.IVA 04141180234), con sede legale in Viale del Lavoro n. 13, 37069 Villafranca di Verona (VR), acquisita al protocollo regionale con in data 16/11/2021 con prot. nn. 537238 e 537253;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera t) e z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il progetto prevede la modifica di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi, ubicato nel Comune di Villafranca di Verona (VR).

VISTA la nota prot. n. 546893 del 22/11/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento:

  •  il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione tecnica riportante Motivi per i quali non è necessaria una valutazione di incidenza ambientale” ai sensi della DGR n. 1400/2017;
  • riguardo alla “Relazione Tecnica” a supporto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria Tecnica n. 4/2022 della UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, trasmessa con nota prot. n. 33525 del 25/01/2022.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:

  • nota di Acque Veronesi s.c.a.r.l., acquisita al prot. regionale con n. 601206 del 24/12/2021.

PRESO ATTO della nota di Metalfer di Bresaola Pietro Srl., acquisita al protocollo regionale con n. 21834 del 19/01/2022, di risposta alle osservazioni di Acque Veronesi.

PRESO ATTO della nota del Genio Civile di Verona, prot. n. 32465 del 25/01/2022, in cui si comunica che non sono emerse proprie competenze sul progetto in esame.

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni riportate nella relazione istruttoria del 26/01/2022 predisposta dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, agli atti dell’amministrazione regionale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26/01/2022, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

“Esaminato lo Studio Preliminare Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti, valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale.

Tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio.

Vista la nota di Acque Veronesi s.c.a.r.l., acquisita al prot. regionale con n. 601206 del 24/12/2021.

Vista la nota del Genio Civile di Verona, prot. n. 32465 del 25/01/2022.

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Relazione Istruttoria Tecnica n. 4/2022 della UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, trasmessa con nota prot. n. 33525 del 25/01/2022, dà atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiara, per la modifica di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi (ditta Metalfer srl) in comune di Villafranca di Verona (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

CONSIDERATO CHE il progetto prevede un aumento di potenzialità sia riguardo alle quantità trattate (da 167 t/giorno a 455 t/giorno) che allo stoccaggio istantaneo in impianto (da 3.479 t a 7.000 t) e che nello Studio Preliminare Ambientale si dichiara “L’impianto è in grado di far fronte all’aumento della quantità istantanea massima di rifiuto presente in impianto in attesa di essere trattato, grazie al nuovo piazzale che copre un’area di 3600 mq, sulla quale verranno stoccati rifiuti non pericolosi di materiale ferroso e non ferroso, oltre agli Eow prodotti.

VALUTATO CHE prevedendo, oltre che depositi di EoW, anche lo stoccaggio di rifiuti all'esterno, non è possibile escludere senza ulteriori approfondimenti l’assenza di impatti legati al sistema di gestione delle acque meteoriche che, dopo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, prevede lo scarico al suolo delle acque di seconda pioggia, non essendo valutato se il sistema di trattamento esistente nel piazzale sia adeguato alla nuova funzione.

CONSIDERATO CHE il sito si trova nella zona di ricarica degli acquiferi cosi definito dal Piano di Tutela delle Acque DCR 107/2009 e all’interno dell’ambito prioritario per la protezione del suolo, di cui agli artt. 49 e 51 del PAQE.

VALUTATO CHE in riferimento sempre allo stoccaggio all’esterno di materiale ferroso, è previsto il deposito a terra di materiale con CER “polveri e particolato di materiali ferrosi” e pur ammettendo che il CER di cui sopra include pezzature anche maggiori, non è comunque chiarito il grado di polverosità dei CER che si vogliono così gestire, e quindi la compatibilità del deposito a terra.

CONSIDERATO CHE il progetto prevede l’inserimento di una macchina spela cavi nel capannone 1 e che, non venendo descritti gli aspetti connessi alla possibile presenza di emissioni in atmosfera né l’eventuale modalità di gestione, non si possono escludere eventuali impatti legati alle emissioni di polveri.

CONSIDERATO CHE la Valutazione d’Impatto Acustico, impiegata come dichiarazione di invarianza delle condizioni operative dello stato di progetto rispetto all’attuale, presenta le seguenti lacune:

1. Nel documento “Studio preliminare ambientale” viene descritto il progetto di ampliamento dello stabilimento Metalfer di Villafranca di Verona. Dall’analisi del progetto si evince che un’area prossima ad almeno tre dei ricettori sensibili individuati verrà adibita a messa in riserva per rifiuti di tipo metallico non pericolosi. Inoltre è previsto un raddoppio del potenziale di trattamento rifiuti da parte della Ditta.

2. Al punto 7 della Valutazione di Impatto Acustico presentata si afferma “Livello statistico percentile L90 che rappresenta il livello di rumore superato per il 90% del tempo di misurazione, tale valore può essere utilizzato per determinare il livello sonoro escludendo i picchi del traffico veicolare che insiste in prossimità delle arterie viarie dove sono state eseguite le misure”. Il livello statistico L90 è stato utilizzato in tutte le successive analisi acustiche (emissione, immissione e differenziale) ma tale metodica necessita di ulteriori osservazioni:

i. Il punto di misura B è sufficientemente distante dalle arterie stradali da non necessitare di tale tecnica, nei pressi è presente una linea ferroviaria poco trafficata (Verona - Mantova) e l’eventuale passaggio ferroviario può essere mascherato nella fonometria;

ii. Le arterie confinanti con la Metalfer sono interessate da traffico di mezzi pesanti verso Metalfer e altre ditte dell’area industriale Postumia Est, vista la durata limitata delle misure effettuate sarebbe più corretto mascherare il traffico in quanto con il livello L90 si rischia di escludere anche una parte del rumore proveniente dalla ditta in analisi.

3. La nuova area adibita a messa in riserva verrà a trovarsi nei pressi dei ricettori prossimi ai punti di misura C e D e come conseguenza avvicina inevitabilmente alcune sorgenti rumorose. Nella valutazione non viene trattato il futuro impatto acustico delle operazioni di carico/scarico e movimentazione di rifiuti ferrosi/metallici di norma molto impattanti dal punto di vista acustico.

4. Per quanto scritto al punto 3 non si può concordare con le conclusioni al punto 6 dello studio preliminare ambientale sull’invarianza delle condizioni di progetto e sulla trascurabilità del futuro impatto acustico.

e che per quanto soprascritto, la documentazione presentata per l’inquinamento acustico non è sufficiente a dimostrare l’assenza di possibili impatti dovuti alle modifiche progettuali.

CONSIDERATO CHE nello Studio Preliminare Ambientale, nella descrizione dei nuovi rifiuti e delle nuove operazioni richieste si dichiara: “Pertanto, per queste tipologie di rifiuti verranno approntati i necessari presidi ambientali in modo da poter gestire secondo la normativa ed in piena sicurezza anche queste nuove fasi di recupero e smaltimento richieste” senza peraltro specificare a quali presidi si faccia riferimento, né quali aspetti ambientali necessitino di essere presidiati e perché.

CONSIDERATO CHE nella descrizione delle fasi di stoccaggio/accorpamento si menzionano rifiuti costituiti da fanghi, per i quali però non è chiaro a quale CER appartengano, nè come vengano gestiti all’interno dell’impianto.

CONSIDERATO CHE l’impianto è attualmente autorizzato al recupero di rifiuti in regime di procedura semplificata e non è mai stato soggetto a procedura di Verifica di assoggettabilità o a Valutazione di impatto Ambientale.

Tenuto conto dei criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/2006”.

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/01/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

CONSIDERATO che successivamente alla riunione del Comitato V.I.A del 26/01/2022 è pervenuta la nota di Acque Veronesi s.c.a.r.l., acquisita al prot. regionale con n. 38394 data 27/01/2022, in cui si danno indicazioni per la successiva autorizzazione allo smaltimento in fognatura delle acque di prima pioggia.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/01/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettare il progetto in questione alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nella relazione istruttoria allegata al verbale;

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Metalfer di Bresaola Pietro Srl con sede legale in Viale del Lavoro n. 13, 37069 Villafranca di Verona, (Pec: metalferbresaola@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, a Acque Veronesi s.c.a.r.l., alla Azienda ULSS n. 9 Scaligera, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, alla Direzione Uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare e U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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