Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 5 del 28 gennaio 2022
L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005. Modifica del titolare, legale rappresentante e del direttore sanitario della struttura sanitaria veterinaria denominata "Clinica Veterinaria Viale Fusinato" con sede a Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32: - già ditta individuale il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Paolo Pagello; - ora ditta individuale il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Andrea Calzavara.
| Note per la trasparenza |
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Con il presente provvedimento si recepisce la modifica del titolare, legale rappresentante e direttore sanitario della struttura sanitaria veterinaria denominata “ Clinica Veterinaria Viale Fusinato ” con sede operativa sita a Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32, autorizzata all’esercizio quale struttura professionale di clinica veterinaria con D.D.R. n. 56 del 05/10/2020.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
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Istanza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza (VI) prot. n. 0481436 del 28/12/2021, di modifica del titolare, legale rappresentante e direttore sanitario della struttura sanitaria veterinaria in oggetto (prot. reg.le n. 606193 del 29/12/2021 e prot. reg.le n. 29659 del 24/01/2022).
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Il Direttore
VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;
VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;
VISTA la D.G.R. n.2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;
VISTA la D.G.R. n.1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;
VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011, dell’Unità di Progetto Veterinaria n.252602 del 13 giugno 2013 e n.529644 del 4 dicembre 2013, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 56 del 05/10/2020 con cui si è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Viale Fusinato” Partita IVA n. 03655540247 con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32, il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Paolo Pagello, medico veterinario iscritto all’albo professionale della Provincia di Vicenza dal 29/01/1979 al n. 200;
VISTA l’istanza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza prot. n.0481436 del 28/12/2021 (prot. reg.le n. 606193 del 29/12/2021 e prot. reg.le n. 29659 del 24/01/2022), con cui si comunica la modifica del titolare, legale rappresentante e direttore sanitario della struttura sanitaria veterinaria in parola:
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da ditta individuale il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Paolo Pagello;
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a ditta individuale il cui titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il dott. Andrea Calzavara;
con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32; tutta la documentazione è conservata agli atti dell’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Vicenza (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
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€ 16,00 per la domanda: numero seriale 01201594625865 del 23/12/2021;
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€ 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201594625854 del 23/12/2021.
Entrambe saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
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di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di autorizzare all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria la struttura sanitaria denominata Clinica Veterinaria Viale Fusinato” P.IVA 03655540247con sede operativa sita in Vicenza (VI), in Viale A. Fusinato n. 32; il titolare, legale rappresentante e direttore sanitario della struttura sanitaria in parola è il dott. Andrea Calzavara medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo dei medici veterinari della provincia di Vicenza al n. 455 dal 18/07/2006;
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di modificare e aggiornare, in conseguenza di quanto richiamato in premessa del presente provvedimento, il decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare Veterinaria n. 56 del 05/10/2020;
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di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, dalla data del provvedimento autorizzativo n. 56 del 05/10/2020, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
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l’imposta di bollo è stata assolta con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
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€ 16,00 per la domanda: numero seriale 01201594625865 del 23/12/2021;
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€ 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01201594625854 del 23/12/2021. Entrambe saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
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di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
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di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
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di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Francesca Russo