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Bur n. 17 del 04 febbraio 2022


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 3 del 26 gennaio 2022

IPAB - Centro Servizi Anziani di Chioggia "Felice Federico Casson" (Ve). Approvazione modifica statutaria. Articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall’Ente in oggetto, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55. 

Il Direttore

  • premesso che, con nota acquisita al protocollo regionale n. 402509 del 14 settembre 2021, a firma del Presidente, è pervenuta l’istanza alla modifica e, come allegato, – tra gli altri – la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 9 agosto 2021, con la quale l’Ipab - Centro Servizi Anziani di Chioggia “Felice Federico Casson” stabiliva le modifiche all’art. 4 dello Statuto, ricomprendendo in tal modo tra gli strumenti gestionali anche la possibilità di costituire o partecipare a società di diritto privato (Consorzi o altre forme) e/o a organismi no profit (Fondazioni o cooperative sociali), al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, per l’esercizio di servizi socio-sanitari e amministrativi nonché per provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio in favore degli Enti aderenti;
     
  • posto che, ai sensi dell’art. 62 della L. 6972/1890, con nota del 9 settembre 2021 a firma del Sindaco, l’Amministrazione del Comune di Chioggia, ha espresso informalmente il proprio parere favorevole nel termine previsto di trenta giorni;
     
  • considerato che l’Ipab ha motivato la propria richiesta evidenziando come la possibilità di essere competitivi nella gestione dei servizi agli anziani nei prossimi anni passi attraverso un’innovazione gestionale e amministrativa che preveda la possibilità dell’Ipab medesima di dare avvio a un percorso post-Covid-19 di reciproco sostegno funzionale in condivisione con gli altri Enti per una gestione efficiente, efficace ed economicamente sostenibile dei Centri di Servizi per anziani, in una logica di conseguimento del vantaggio mutualistico proprio dei Consorzi;
     
  • atteso che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, la competenza in materia di approvazione degli Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;
     
  • tenuto presente che con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 84 dell’ 8 marzo 2010 è stato approvato lo statuto vigente dell’IPAB;
     
  • ritenuta, ai sensi degli artt. 61-a della L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016, la modifica allo statuto proposta conforme alla legge;
     
  • visto l’articolo 117 della Costituzione;
     
  • preso atto di quanto fissato dall’art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
     
  • vista la L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e i relativi regolamenti;
     
  • visto l’art. 12 della L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982, come modificato dall’art. 71 della L.R. 30.01.1997, n. 6 e l'art. 129 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
     
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio;

decreta

  1. di approvare la modifica dell’articolo 4 dello Statuto dell’ Ipab - Centro Servizi Anziani di Chioggia “Felice Federico Casson” (Ve) per le motivazioni espresse in premessa, con l’aggiunta del primo capoverso, come nel testo qui di seguito indicato:

Articolo 4

Modalità di realizzazione degli scopi del Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson

La realizzazione delle finalità statutarie del Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson si persegue anche mediante apposite convenzioni con altri Enti sia pubblici che privati, con scopi analoghi o affini ai propri

Le finalità statutarie dell’Ente possono essere perseguite anche avvalendosi di società di Diritto privato (Consorzio o altra forma) e/o di organismi no profit (Fondazioni e cooperative sociali) appositamente costituite o altri strumenti, nei limiti della natura pubblica di Ente senza scopro di lucro e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  1. di invitare l’Ipab a provvedere a conformare il testo ufficiale del proprio Statuto secondo quanto indicato al punto 1;
     
  2. di indicare, ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
     
  3. di notificare all’Ipab il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l’archivio della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, e di trasmetterne una copia al Comune di Padova e alla Provincia di Padova per opportuna conoscenza e di pubblicarlo integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giuseppe Gagni

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