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Bur n. 11 del 25 gennaio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 55 del 20 settembre 2021

Ambiente Energia S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in viale dell'Industria 126, Schio (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 93/2013 e ss.mm.ii. Modifica dell'AIA per l'incremento dei quantitativi di fanghi trattabili dall'installazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'autorizzazione per consentire l'incremento dei quantitativi di fanghi trattabili dall'installazione dopo l'inserimento di un nuovo essiccatore.

Il Direttore

(1) VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 93 del 03.12.2013 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata alla Ditta Ambiente Energia S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Schio (VI), viale dell’Industria 126, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3, dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTA la nota n. 026/19, acquisita al prot. reg. n. 137414 del 05.04.2019, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la proposta di modifica tecnica consistente nella sostituzione dell’impianto di essiccazione fanghi;

(3) VISTA la nota della Scrivente, prot. reg. n. 342621 del 31.07.2019, di nulla osta alla messa in opera della modifica proposta, preso atto anche del parere in merito formulato da ARPAV con nota n. 2019 – 0056634/U del 05.06.2019, acquisita con prot. reg. n. 229845 del 07.06.2019, che ha condiviso il giudizio circa la natura non sostanziale dell’intervento ai sensi dell’art. 29-nonies dei d. lgs. 152/2006;

(4) CONSIDERATE le seguenti comunicazioni inviate dalla Ditta:

  • nota 085/19 (prot. reg. n. 151 del 02.01.2020) - avvio dei lavori di installazione del nuovo essiccatore fanghi in data 07.01.2020;
  • nota 012/20 (prot. reg. n. 126534 del 19.03.2020) - avvio nuovo essiccatore fanghi in data 28.02.2020;

(5) VISTA la nota 028/20 del 09.06.2020, acquisita al prot. reg. n. 238146 del 17.06.2020, con la quale la Ditta ha comunicato, come modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, di procedere ad un incremento del quantitativo annuale di fanghi avviati al nuovo essiccatore senza modifica del quantitativo massimo giornaliero;

(6) CONSIDERATO che al Punto 9.2 del D.S.R.A.T. n. 93 del 30.12.2013 si stabilisce che:

Presso l’impianto possono essere conferite al massimo 120.000 tonnellate/anno di rifiuti per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a 1.200 tonnellate.

e che tali quantitativi sono comprensivi di quelli avviabili alla linea di trattamento chimico-fisico e biologico per rifiuti liquidi e di quelli avviabili direttamente alla linea fanghi;

(7) CONSIDERATO che la proposta di modifica comunicata con la sopra richiamata nota del n. 028/20 del 09.06.2020 consiste nell’incremento di 10.000 Mg/anno di rifiuti conferibili nell’installazione, esclusivamente nella linea di trattamento fanghi, mantenendo invariato il quantitativo giornaliero di 1.200 Mg/giorno;

(8) CONSIDERATO che la proposta di modifica comunicata con la sopra richiamata nota del n. 028/20 del 09.06.2020 riguarda esclusivamente i fanghi palabili ricevuti da terzi, riconducibili ai CER già ricompresi in tabella 2 dell’allegato C del DSRA n. 93 del 03.12.2013 e di cui non si richiede modifica;

(9) VISTA la nota della Scrivente, prot. reg. n. 302882 del 30.07.2020, di riscontro positivo alle modifiche proposte, tenuto conto altresì che non sono stati ricevuti pareri contrari da parte degli Enti coinvolti, della modifica proposta, nella quale sono state richiesti, a seguito della messa in esercizio del nuovo essiccatore:

  • il collaudo funzionale nel termine di 6 mesi dall’avvio con la nuova potenzialità;
  • prima dell’avvio a regime con la nuova potenzialità, la valutazione di impatto odorigeno come indicato nel documento di “Orientamento Tecnico Operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno” presentato da ARPAV ai sensi dell’art. 272 bis del d.lgs. 152/06.;

(10) CONSIDERATO che la Ditta nel “Report annuale 2020” al cap.4, trasmesso con nota 106/21 di cui al prot. reg. 217790 del 12.05.2021, relativamente al nuovo impianto di essiccazione fanghi ha dichiarato: “A causa della pandemia da Covid-19, si è dovuto lavorare, per quasi tutto il corso del 2020, con una turnazione ridotta del personale e ciò non ha permesso la messa in funzione a regime del nuovo impianto; inoltre, a causa di alcune criticità, sorte durante i primi mesi di funzionamento, tali da non garantire costantemente un residuo secco del fango in uscita superiore al 90%, come invece richiesto espressamente dal contratto di acquisto, è stato necessario realizzare anche delle modifiche impiantistiche (ricircolo del fango essiccato), non inizialmente previste nel progetto, che hanno comportato alcuni periodi di fermo impianto. Per questi motivi, nel corso del 2020, l’impianto ha funzionato per sole 1.863 ore (rispetto alle 4500 previste), e quindi il collaudo funzionale dell’impianto alla sua massima potenzialità è stato posticipato al 2021”;

(11) VISTA la seguente documentazione trasmessa dalla Ditta:

  • nota 136/21, acquisita al prot. reg. n. 260752 del 09.06.2021 relativa al collaudo funzionale dell’essiccatore con potenzialità oraria di 2.100 kg/h;
  • nota 142/21, acquisita al prot. reg. n. 292495 del 29.06.2021 relativa alla trasmissione della Relazione tecnica di Valutazione di Impatto Odorigeno;

(12) VISTA la nota della scrivente prot. n. 306106 del 07.07.2021 con la quale è stato richiesto alla Provincia, ARPAV e Comune di Schio di fornire il proprio parere e di indicare eventuali prescrizioni specifiche entro 20 giorni dal ricevimento della stessa;

(13) CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni e prescrizioni specifiche da parte degli enti interessati;

(14) RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra, di modificare il punto 9.2 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T. n. 93 del 30.12.2013, autorizzando l’incremento del quantitativo annuale di rifiuti costituiti da fanghi da avviare al nuovo essiccatore, senza modifica del quantitativo massimo giornaliero;

decreta

  1. di modificare il punto 9.2 di cui al D.S.R.A.T. n. 93 del 30.12.2013, come di seguito:

9.2. Presso l’impianto possono essere conferiti 120.000 Mg/anno di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), relativi ai codici elencati in Allegato C. A questi possono essere aggiunti ulteriori 10.000 Mg/anno di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) caratterizzati dal solo stato fisico “fanghi palabili” e relativi ai codici elencati in Allegato C – Tabella 2 da inviare direttamente al trattamento di essiccazione termica della linea fanghi. Il quantitativo massimo di conferimento giornaliero complessivo per tutti i CER autorizzati è pari a 1.200 Mg/giorno.

  1. di confermare tutte le altre prescrizioni e modalità gestionali contenute nei DSRAT n. 93 del 30.12.2013 e seguenti;
  1. di notificare il presente provvedimento a Ambiente Energia S.r.l., ARPAV Direzione Generale, ARPAV Dipartimento di Vicenza, Provincia di Vicenza e al Comune di Schio (VI);
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

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