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Bur n. 11 del 25 gennaio 2022


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1103 del 23 dicembre 2021

L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro dell'Ente OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, cod. ente L263) e contestuale cancellazione dall'elenco degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/2009 art. 25.

Note per la trasparenza

Con l'adozione del presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro dell'Ente OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, codice ente 7035, codice accreditamento L263) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro ai sensi della L.R. n. 3/2009 art. 25.

Il Direttore

  • Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell’idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare Servizi per il Lavoro;
  • Visto l’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, istituito ai sensi della L.R. 3/2009 e successive modifiche e integrazioni con DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)” e s.m.i.;
  • Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
  • Accertato che risulta attualmente iscritto nell’elenco regionale ex L.R. n. 03/2009, con DDR n. 777 dell’11/10/2019, al numero L263, l’operatore OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, codice Ente 7035);
  • Visto il DDR n. 811 del 05/11/2020, notificato con nota Protocollo Regionale n. 483896 del 06/10/2020, relativo alla sospensione, per un periodo massimo di 90 giorni ai sensi della DGR 2238/2011 e s.m.i. art. 7 comma 3, dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro in capo all'operatore OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE;
  • Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca dell’accreditamento - art. 7, comma 7, lettera a) - “decorsi i 90 giorni di sospensione dell’accreditamento di cui al precedente comma 3 senza aver sanato l’irregolarità”;
  • Considerato che le irregolarità richiamate nel DDR n. 811 del 05/11/2020 non sono state sanate da parte dell’Ente in oggetto e la Direzione Lavoro con nota Prot. Reg. n. 493021 del 26/10/2021 ha comunicato l’avvio della revoca dell’Ente;
  • Preso atto che le integrazioni pervenute e acquisite al protocollo regionale con n. 554687 del 26/11/2021 non sono risultate sufficienti a sanare i rilievi evidenziati, come anticipato all’ente con email del 16/12/2021, permanendo le seguenti inadempienze:

Resoconto parte A-Form-Lav:

  • E1 - Verifica periodica di messa a terra non disponibile;
  • F1 - Non disponibile la relazione sullo stato di protezione dalle scariche atmosferiche;
  • I - Chiarimenti in merito alla relazione del superamento delle barriere architettoniche: non è stata fornita documentazione completa in risposta alle note evidenziate in fase di audit (completamento allestimento per disabili non dimostrato);

Resoconto parte B-Lav:

  • 3) Mancanza di un recapito telefonico dedicato esclusivamente all’ente; 
  • (11) Le targhe esterne ed interne mancano
  • (12) La carta dei servizi deve essere modificata ed integrata come da richiesta dell’ufficio con la comunicazione del 10 giugno 2021 che doveva essere assolta entro il 10 luglio 2021 - Id Comunicazione 7000
  • Considerato che, trascorsi più di 30 giorni dalla nota Prot. Reg. n. 493021 del 26/10/2021 non è stata nemmeno presentata istanza tramite applicativo SIA, che risulta aggiornato al 28/02/2020 (id. 6468) – data dell’ultima istanza approvata;
  • Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota Prot. Reg. n. 493021 del 26/10/2021 con la revoca dell’accreditamento dell’ente OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, codice ente 7035, codice accreditamento L263) con gli effetti previsti dall’art. 7 punti 12-13-14 della DGR n. 2238/2011, come modificato dalla DGR n. 1656/2016;
  • Viste le LL.RR n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Vista la D.G.R. n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Visti i DD.D.R. n. 174/2017 e n. 747/2020;

decreta

1. di revocare, ai sensi dell’art 7, comma 7 lettera a), dell’Allegato A alla DGR 2238/2011 come modificata dalla DGR 1656/2016, l’accreditamento dell’ente OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, codice ente 7035, codice accreditamento L263);

2. di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro, cancellando l’operatore OK SCHOOL ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE (C.F. 02632590986, codice ente 7035, codice accreditamento L263);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

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