Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 63 del 17 novembre 2021
CRESTANI CLAUDIO - Centrale idroelettrica "Pian dei Zocchi". Concessione di piccola derivazione d'acqua dal fiume Brenta ad uso idroelettrico in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI). Comune di localizzazione: Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI)). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/16). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto, presentato dalla Ditta Crestani Claudio, per la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del fiume Brenta in località "Pian dei Zocchi" in Comune di Valbrenta (VI) a seguito della mancata ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018;
CONSIDERATO che:
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 - punto 2 lettera m) nonché al punto 7 lettera d) - per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta individuale Crestani Claudio (P.IVA. 03783040243, C.F omissis), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Monte Cengio, 38 – CAP 36061, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 256704 del 29/06/2017;
CONSIDERATO che con Decreto n. 33 del 28/03/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019 ha decretato di escludere l’intervento in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni;
CONSIDERATO in particolare quanto previsto dalla prescrizione n. 2 del Decreto n. 33 del 28/03/2019 di seguito riportato:
2. Il Proponente prima della Conferenza dei Servizi dovrà effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero di definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo; successivamente andrà ad individuare la quantità (pari ad almeno 10 mc/sec, e comunque superiore al d.e.) e le modalità di rilascio della portata necessaria per l’utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume sotteso dalla derivazione, in accordo con la Federazione Italiana Canoa Kayak. Le modalità di rilascio e la sagomatura dell’alveo andranno concordate con il Genio Civile di Vicenza al quale, durante l’esercizio, dovranno essere trasmessi in continuo i dati di portata;
PRESO ATTO che a seguito della richiesta pervenuta dal proponente, con nota acquisita al prot. n. 499965 del 20/11/2019, con la quale lo stesso chiede la riapertura della “Conferenza di Servizi al fine di “superare” l’impossibilità della ditta Crestani ad adempiere a parte della prescrizione n. 2 del Decreto n. 33 del 28/03/2019” in conseguenza al negativo riscontro comunicato dalla Federazione Italiana Canoa Kayak con nota del 13/11/2019 (acquisito al prot. regionale n. 492158), il Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 04/12/2019, ha ritenuto opportuno la convocazione di un incontro tecnico con la presenza delle parti interessate;
PRESO ATTO che a seguito dell’incontro tenuto dal Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA con gli Enti e le società interessate, avvenuto in data 15/01/2020, è emersa la necessità di richiedere alle parti interessate, entro il termine di 30 giorni, la formulazione/conferma di una proposta al fine di adempiere alla prescrizione n. 2 del Decreto n. 33 del 28/03/2019, e che tale decisione era stata comunicata con nota prot. n. 39082 del 27/01/2020;
PRESO ATTO dei riscontri pervenuti dalla Ditta Crestani Claudio, con nota acquisita al prot. n. 88560 del 25/02/2020 e della Federazione Italiana Canoa Kayak, con nota acquisita al prot. n. 93801 del 27/02/2020;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 20/05/2020, preso atto dei riscontri pervenuti e rilevato il mancato raggiungimento dell’accordo fra le parti, ha ritenuto all’unanimità dei presenti, non essere ottemperato quanto previsto con la prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, ed ha espresso parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in esame; quanto detto in considerazione del fatto che la non ottemperanza alla prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente ed in particolare sul contesto socio - economico dell’area d’intervento, con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente, con nota prot. n. 226704 del 09/06/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito istruttorio di assoggettamento a V.I.A. dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della L. n. 241/1990, facendo pervenire le proprie osservazioni con nota acquisita con prot. n. 241259 del 18/06/2020;
CONSIDERATE le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 15/07/2020, secondo cui in riscontro ai dati forniti dal proponente in risposta ai motivi ostativi comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, si era espresso come di seguito riportato: ”rilevata la necessità di dirimere la questione ed individuare univocamente la portata utile che permetta lo svolgersi delle attività sportive fluviali, ritiene opportuno l’affidamento di un incarico di consulenza ad un soggetto terzo indipendente […]”
PRESO ATTO che a seguito del Decreto n. 9 del 17/03/2021 del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, col quale è stato disposto l’avvio di una consultazione preliminare di mercato per individuare i soggetti interessati a fornire il servizio in oggetto con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è pervenuta agli uffici regionali con nota prot. n. 132508 del 23/03/2021 la manifestazione di interesse, trasmessa dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova;
PRESO ATTO delle determinazioni del Comitato Regionale V.I.A. del 26/05/2021, il quale informato degli esiti della procedura di consultazione suddetta, si era determinato individuando il percorso amministrativo da intraprendere come di seguito riportato: “Premesso che l’ottemperanza alla prescrizione del Decreto di n. 33 del 28/03/2019 risulta essere un onere posto a carico del proponente, va da sé che, qualora fosse dato seguito al conferimento di incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, anche l’onere relativo al relativo costo non potrebbe che essere attribuito in carico al proponente stesso, stante il mancato raggiungimento nel tempo dell’accordo prefigurato nella prescrizione n. 2 del decreto dirigenziale sopra richiamato. […] Il passo amministrativo successivo sarà pertanto quello di comunicare al proponente la conclusione del percorso che ha portato all’individuazione del soggetto terzo indipendente in grado di affrontare e prospettare la soluzione della questione ovvero l’individuazione della portata necessaria per l’utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume Brenta sotteso dalla derivazione. Qualora il proponente ritenesse di non aderire al percorso relativo all’incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, con i conseguenti oneri, nel termine di 30 giorni, si darà, ineludibilmente, atto che non risulta essere stato ottemperato quanto previsto con la prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, con la conseguenza, in tal caso, di dover confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in esame di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/05/2020.”;
CONSIDERATO che la comunicazione al proponente delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/05/2021 è stata trasmessa con nota prot. n. 287158 del 24/06/2021;
PRESO ATTO del riscontro formulato dal proponente con nota prot. n. 330781 del 23/07/2021;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/09/2021, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., considerato quanto in premessa e valutato che il riscontro formulato dal proponente con nota prot. n. 330781 del 23/07/2021 si configura come mancata adesione al percorso relativo all’incarico al soggetto terzo indipendente individuato dalla Regione, con accollo dei relativi oneri, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere espresso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/05/2020 e di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. in ragione del fatto che la non ottemperanza alla prescrizione n. 2 del DDR n. 33 del 28/03/2019, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente ed in particolare sul contesto socio-economico dell’area d’intervento, con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/09/2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro