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Bur n. 159 del 30 novembre 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 60 del 12 novembre 2021

Acque Minerali d'Italia S.p.A. (con sede legale in Via Inverigo, 2 20161 Milano (MI), C.F. e P.IVA 04848000156). Gara per l'assegnazione della Concessione di risorsa idrominerale denominata "Fonte Dolomiti" - Numero di archivio 10. Domanda di procedimento di rinnovo concessione (ai sensi dell'art. della 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Comune di localizzazione: Valli del Pasubio (VI). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata "Fonte Dolomiti" (Numero di archivio 10), a seguito di procedura ad evidenza pubblica (D.D.R. n. 402 del 09/06/2020, pubblicato sul BUR n. 141 del 18/09/2020) esistente in Comune di Valli del Pasubio (VI), presentata dalla società Acque Minerali d'Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza presentata da Acque Minerali d'Italia S.p.A., acquisita agli atti in data 04/01/2021; comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 11/02/2021; progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 03/03//2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 27/10/2021, durante la quale è stata presentata la relazione conclusione da parte del Gruppo Istruttorio incaricato alla valutazione dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016.”;

PRESO ATTO che, con D.D.R. n. 402 del 09/06/2020, pubblicato sul BUR n. 141 del 18/09/2020, sono state indette le procedure di evidenza pubblica per il conferimento delle concessioni minerarie di acqua minerale per imbottigliamento denominate “Fonte Dolomiti”, “Acquaviva” e “Fonte Dolomiti Ovest” in Comune di Valli del Pasubio (VI);

PRESO ATTO che, alla scadenza per la presentazione delle domande, stabilita in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BUR, sono pervenute solo le istanze da parte della ditta Acque Minerali d'Italia S.p.a. corredate dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO che, con note 493336, 493361, 493388 del 19/11/2020 sono stati avviati i procedimenti rispettivamente per le concessioni “Fonte Dolomiti”, “Acquaviva” e “Fonte Dolomiti Ovest” in Comune di Valli del Pasubio (VI), comunicando che il rilascio della concessione è subordinato alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 4/2016 e che, sulla scorta del programma generali di coltivazione presentato per le tre concessioni, occorreva acquisire la compatibilità ambientale prevista ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016, secondo le modalità stabilita dalle DD.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 e n. 1979/2016, per la procedura per rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere;

CONSIDERATO che, la scadenza è stata differita con i DD.D.R. n. 103/2019 e 5/2020 fino al 31/12/2020 e, in applicazione dell’art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con legge n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021, n 52/2021 e n. 105/2021 la concessione mantiene la validità fino al 30/03/2022;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. (con sede legale in Via Inverigo, 2 – 20161 Milano (MI), C.F. e P.IVA 04848000156) e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente (ora Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) – Unità Organizzativa V.I.A. in data 04/01/2021 al protocollo regionale 309, 319 e 326;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati alla lettera u), nell'Allegato III^, alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota in data 11/02/2021 – protocollo 64560, con la quale l’Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 1/2021) e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata “Fonte Dolomiti” (Numero di archivio 10), esistente, sita in Comune di Valli del Pasubio (VI);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 03/03/2021, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

  • gli interventi legati alla normale coltivazione della Concessione sono le operazioni finalizzate alla manutenzione delle opere ed al controllo della risorsa;
  • la manutenzione ordinaria, comprende le pulizie del locale, l'allontanamento della sporcizia dalle canaline di scolo delle acque meteoriche e la sanificazione periodica del locale. Sono poi programmati interventi di verifica/sostituzione di parti o apparecchiature;
  • nell’ambito degli interventi di manutenzione possono essere annoverati eventuali interventi straordinari quali, a titolo di esempio, il mantenimento della viabilità di accesso alle sorgenti o il ripristino periodico dei manufatti;
  • per quanto riguarda invece il controllo della risorsa, ogni settimana gli addetti eseguono i prelievi dell’acqua minerale delle sorgenti destinati alle analisi chimico, chimico-fisiche e microbiologiche, ai fini di autocontrollo.
  • all’interno della zona di rispetto, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., non si riscontra la presenza delle seguenti attività potenzialmente pericolose:
    • dispersioni dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    • accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    • dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
    • cave che possono essere in connessione con la falda;
    • pozzi ad eccezione degli ulteriori che estraggono acqua minerale destinate al consumo umano;
    • impianti di gestione di rifiuti;
    • stoccaggio di prodotti e sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    • pozzi perdenti;
    • pascolo e stabulazione di bestiame;
    • non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dalle captazioni attualmente attive, in particolare rimangono invariate le portate di acqua attualmente prelevate dalle singole sorgenti attive pari a 59,16 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 1”, 52,50 l/min (0,87 l/s) per la sorgente “Pasubio 2” e 62,75 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 3”;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.”;

CONSIDERATO che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

PRESO ATTO delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 56/2021 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA, per cui: […] La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro in fase istruttoria nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita con l’ausilio del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 27/10/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

considerato che:

  • l’istanza è riferita alla concessione mineraria in essere, nell’ambito della quale sono presenti 3 (tre) opere di presa “Pasubio 1”, “Pasubio 2” (attualmente in monitoraggio) e Pasubio 3”;
  • all’interno della Concessione esistono anche altre emergenze denominate “4-4bis” e 5-5bis” autorizzate in passato e attualmente in monitoraggio;
  • non sono previste opere di qualsivoglia natura all’interno della concessione;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • il proponente non ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione, in quanto ha ritenuto gli impatti sull’ambiente a carattere trascurabile;
  • allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti delle opere di presa;

preso atto che, le attività che coinvolgono la concessione e che consistono sostanzialmente con il prelievo della risorsa idrica sotterranea, mediante le sorgenti Pasubio 1, Pasubio 2 e Pasubio 3;

preso atto che, l’acqua minerale viene successivamente convogliata verso lo stabilimento di Valli del Pasubio attraverso le esistenti condotte e che, sotto l’aspetto operativo gli unici interventi che coinvolgono l’area delle concessioni sono i controlli sulle opere di captazione e gli interventi di manutenzione ordinaria delle zone di protezione delle opere di captazione e della viabilità;

considerato che, il rinnovo della Concessione “Fonte Dolomiti”, non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili alla normale coltivazione della concessione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull’ambiente, come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste, modifiche o incrementi del quantitativo di acqua prelevata dalle singole captazioni attive, in particolare rimangono invariate le portate di 59,16 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 1”, 52,50 l/min (0,87 l/s) per la sorgente “Pasubio 2” e 62,75 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 3”;

preso atto che, le principali misure per la protezione della qualità della risorsa consistono nella definizione della zona di tutela assoluta dei pozzi e della zona di rispetto;

considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

preso atto delle conclusioni dell’istruttoria sulla valutazione di incidenza ambientale n. 56/2021 a firma del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico regionale VIA;

viste le caratteristiche intrinseche dell’intervento proposto, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la necessità di applicare misure di mitigazione e compensazione;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ritenuto che non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto esistente;

si è espresso all’unanimità dei presenti, ritenendo che non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della Concessione di acqua minerale e termale denominata “BENAGLIA al rilascio del rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata “Fonte Dolomiti” (numero di archivio 10) in Comune di Valli del Pasubio (VI), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede legale in Via Inverigo, 2 – 20161 Milano (MI), C.F. e P.IVA 04848000156, senza necessità di individuare misure di mitigazione, con portate di acqua prelevata dalle singole sorgenti attive pari a 59,16 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 1”, 52,50 l/min (0,87 l/s) per la sorgente “Pasubio 2” e 62,75 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 3”;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 27/10/2021 sono state approvate seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 27/10/2021, in merito al rilascio del rinnovo della concessione di risorsa idrominerale denominata “Fonte Dolomiti” (numero di archivio 10) in Comune di Valli del Pasubio (VI), da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede legale in Via Inverigo, 2 – 20161 Milano (MI), C.F. e P.IVA 04848000156, senza necessità di individuare misure di mitigazione, con portate di acqua prelevata dalle singole sorgenti attive pari a 59,16 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 1”, 52,50 l/min (0,87 l/s) per la sorgente “Pasubio 2” e 62,75 l/min (1,00 l/s) per la sorgente “Pasubio 3”;

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

5. di trasmettere il presente provvedimento società Acque Minerali d’Italia S.p.A. con sede legale in Via Inverigo, 2 – 20161 Milano (MI), C.F. e P.IVA 04848000156 - PEC: amitaliaspa_aut@pec.amitaliaspa.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Valli del Pasubio (VI), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Foreste e Selvicoltura;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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