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Bur n. 145 del 02 novembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 53 del 20 ottobre 2021

SOCIETA' AGRICOLA AGRIGROSS DI GROSSELLE ANTONIO E ANGELO S.S. Interventi di miglioramento della qualità dell'ambiente di stabulazione di un insediamento avicolo esistente e realizzazione di nuovi manufatti accessori, senza aumento del numero di capi allevati. Comuni di localizzazione: Mestrino (PD), Grisignano di Zocco (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di miglioramento della qualità dell'ambiente di stabulazione di un insediamento avicolo esistente e realizzazione di nuovi manufatti accessori, senza aumento del numero di capi allevati, localizzato nei comuni di Mestrino (PD) e di Grisignano di Zocco (VI), presentato dalla società agricola Agrigross di Grosselle Antonio e Angelo S.S., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

  • istanza presentata dalla società agricola Agrigross di Grosselle Antonio e Angelo S.S., acquisita agli atti con protocollo regionale n. 250192 del 1/6/2021;
  • comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 11/6/2021
  • protocollo regionale n. 266249; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/10/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le modifiche apportate dalla L. n. 108/2021 alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 1/6/2021 dalla società agricola Agrigross di Grosselle Antonio e Angelo S.S. (P.IVA 04244360287), con sede legale in via Mestrina n. 150, Mestrino (PD), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 250192 del 1/6/2021;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 266249 del 11/6/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/6/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni formulate dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (ricevute con prot. n. 307632 del 8/7/2021);

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 4/8/2021 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 10/8/2021 prot. n. 356705;

TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 16/8/2021 (ricevuta con prot. n. 363442) la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 10/8/2021 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 368804 del 19/8/2021, la presa d’atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della sospensione richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 30/9/2021 (acquisita con prot. n. 433849);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria relativa alla procedura di VincA n. 49/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 13/10/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

“VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

DATO ATTO che l’allevamento intensivo, già esistente alla data di entrata in vigore della DGR n. 3178/2004 come integrata dalla DGR n. 856/2012, anche se posto a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dalle citate deliberazioni, può continuare ad esercitare l’attività zootecnica a condizione che risulti in possesso delle autorizzazioni necessarie (edilizia, igienico-sanitaria e ambientale) e che non aumenti l’areale di vincolo così come individuato nell’ambito della presente procedura (elaborato II - 09/2021);

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato da proponente, il materiale interessato dalle operazioni di scavo sarà pari a 300 mc interamente riutilizzati in sito, e che per tali materiali si prevede l’esecuzione di specifiche analisi chimiche secondo il numero di campioni, il set analitico e le modalità indicate negli “indirizzi operativi per l’accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)” predisposti da ARPAV;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il rumore, alle condizioni operative dichiarate nella VPIA presentata a settembre 2021, la valutazione è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dal futuro assetto produttivo della Ditta;

VALUTATO comunque che sia necessario ad impianto a regime, di effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la significatività degli impatti sulla qualità dell’aria, nella relazione presentata a settembre 2021, non si evidenzia alcuna criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri PM10 né per i valori di ammoniaca, analizzati, in mancanza di limiti per la qualità dell’aria, in riferimenti a valori di tutela di esposizione di ambito lavorativo;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’impatto odorigeno, nella relazione presentata a settembre 2021, tutti gli scenari analizzati attraverso l’approccio di stima basato sui fattori di emissioni del BREF 2017 (Best Available Techniques Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, EUR 2867 EN), rilevano dei superamenti dei criteri di accettabilità così come riportati nel documento adottato dal Comitato Tecnico VIA della Regione Veneto “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità”;

CONSIDERATO che, sempre per quanto riguarda l’impatto odorigeno, nello scenario di progetto si prevede un decremento, rispetto allo scenario attuale, sia dei recettori sensibili con superamento del livello di accettabilità per l’impatto odorigeno sia un decremento delle persone esposte a valori del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore superiori a 1:

VALUTATO che, in considerazione degli scenari rilevati per l’impatto odorigeno, si ritiene che il Piano di gestione odori sia lo strumento più adeguato a garantire una adeguata gestione degli aspetti legati alle emissioni odorigene. Tale piano verrà presentato ai fini del rilascio dell’AIA e dovrà contenere eventuali adeguamenti impiantistici necessari a prevenire o se non è possibile a ridurre le emissioni di odore. Tale piano e tali adeguamenti dovranno essere valutati dal proponente sulla base dei risultati analitici della caratterizzazione olfattometrica e/o chimica delle sorgenti emissive, effettuati dal proponente secondo norma UNI EN 13725:2004 ed Allegato 2 del documento adottato dal Comitato Tecnico VIA della Regione Veneto “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità” (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca nuvv/strumenti).

CONSIDERATO che il Comitato tecnico regionale VIA nella seduta del 13/10/2021 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Post operam

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro sei mesi dal completamento degli interventi previsti da progetto

Oggetto della condizione

Dovrà essere presentata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio dell’AIA

Oggetto della condizione

In relazione agli aspetti di emissioni odorigene, ai fini del rilascio dell’AIA, la Ditta dovrà  effettuare una caratterizzazione olfattometrica e/o chimica delle sorgenti emissive, secondo norma UNI EN 13725:2004 ed Allegato 2 del documento adottato dal Comitato Tecnico VIA della Regione Veneto “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabilità” (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca nuvv/strumenti).

I risultati di tale valutazione dovranno essere utilizzati dal proponente come input per la redazione del piano di gestione degli odori che verrà valutato e prescritto in AIA, così come previsto dalla BAT 12 delle BAT conclusion di settore. Il proponente preveda all’interno dello stesso Piano anche eventuali adeguamenti impiantistici necessari a prevenire o, se non è possibile, a ridurre le emissioni di odore.

 

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/10/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 13/10/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società società agricola Agrigross di Grosselle Antonio e Angelo S.S. con sede legale in via Mestrina n. 150, Mestrino (PD) (Pec: agrigrossdigrosselless@pec.agritel.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Mestrino, alla Provincia di Padova, al Comune di Grisignano di Zocco, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria – U. O. Agroambiente, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera, alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria ed alla Direzione Pianificazione Territoriale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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