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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 108 del 14 ottobre 2021
Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2021. Modifica delle disposizioni.
Con il presente provvedimento si aggiornano i limiti di costo in materia di beni sanitari (acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci innovati oncologici, dispositivi medici e IVD) per l'anno 2021, precedentemente assegnati agli Enti del SSR con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 23.03.2021.
Il Direttore generale
PREMESSO che:
VISTA la Legge n. 228/2012, art. 1, comma 131, che ha determinato, a partire dall’anno 2014, il tetto di spesa nazionale per l’acquisto di Dispositivi Medici, compresi gli IVD, nella misura del 4,4% del Fabbisogno Sanitario nazionale (art.1, comma 131, lettera b);
VISTA la Legge n. 178/2020, art. 1 commi 475- 477 e la successiva determina AIFA n. 272 del 05/03/2021, per effetto delle quali, a decorrere dal 2021 l’onere a carico del SSN nell'ambito della spesa farmaceutica è stato ridefinito nel seguente modo: “fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
DATO ATTO che tra gli Adempimenti LEA rientra il monitoraggio del rispetto dei suddetti tetti, traslati a livello regionale, come previsto in particolare al punto L del Questionario LEA denominato “Controllo spesa farmaceutica”, che riporta distintamente i trend annuali dell’incidenza percentuale per la spesa farmaceutica convenzionata e per gli acquisti diretti rispetto al fabbisogno sanitario regionale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 30 del 23.03.2021, ad oggetto “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari l’anno 2021”, con il quale sono stati assegnati agli Enti del SSR i limiti di costo in materia di beni sanitari per l’esercizio in corso, ponendo come obiettivo della programmazione regionale il rispetto del tetto del 14,85% fissato a livello nazionale per la spesa farmaceutica complessiva e un contenimento della spesa per DM e IVD rispetto al trend di spesa registrato negli anni precedenti per le medesime fattispecie;
VISTA la DGR n. 958 del 13 luglio 2021, avente ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021”, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2021 con i relativi pesi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, ivi inclusi gli obiettivi afferenti il rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari;
VISTA la proposta di revisione dei limiti di costo assegnati alle Aziende Sanitarie, pervenuta da Azienda Zero con lettera prot. n 26282 del 05/10/2021;
RITENUTO necessario, alla luce degli approfondimenti effettuati da Azienda Zero su richiesta della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, rideterminare, rispetto a quanto previsto dal sopracitato Decreto n. 30 del 23.03.2021, i limiti di costo e le previsioni relative alle seguenti fattispecie:
come indicato in allegato al presente provvedimento, tenuto conto, per quanto riguarda i farmaci innovativi, dell’aggiornamento della lista dei farmaci che accedono ai fondi statali di cui all’art. 1, commi 400 e 401, L. n. 232/2016, nonché in considerazione delle intervenute modifiche organizzative e strutturali che hanno richiesto un sensibile ricalcolo dei limiti stessi, riguardanti nello specifico:
RITENUTO altresì necessario aggiornare la quota di spesa per i farmaci per il trattamento delle malattie rare, per le malattie congenite impiegate nel trattamento dell’emofilia e per Eculizumab tenendo conto dell’aggiornamento della lista;
DATO ATTO pertanto che i limiti di costo l’anno 2021 per le fattispecie qui considerate, alla luce delle modifiche ed integrazioni del presente provvedimento, sono quelli riepilogati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
DATO ATTO che i maggiori costi da sostenere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, o le variazioni conseguenti alle modifiche organizzative alla stessa connesse, non sono ricompresi negli obiettivi di costo determinati con il presente provvedimento;
decreta
- “Farmaci acquisti diretti”
- “Farmaci innovati”
- “Farmaci innovati oncologici”
- “Dispositivi Medici”
- “Spesa IVD”
così come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento, riportante in grassetto gli importi per i quali sono intervenute modiche;
Luciano Flor
(seguono allegati)
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